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15.2004.188 • TRAC TI 15.2004.188 Generato dall'IA

Creditor's Appeal of Bankruptcy Ranking Dismissed as Untimely

Numero d'incarto 15.2004.188
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a bankruptcy case where a creditor, after having the right to sue the debtor's former auditor assigned to it, sought to challenge the final bankruptcy creditor ranking, the appellate court dismissed the appeal on the grounds of untimeliness. The court reasoned that any challenge to the creditor ranking, whether based on procedural errors via a supervisory authority appeal or on substantive grounds via a contestation action, must be initiated within the statutory period following the official deposit of the ranking, which in this instance expired long before the appeal was filed, making the claim time-barred as the ranking had grown legally binding.

Regesto Legislator

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Art. 260 LEF, Art. 17 LEF, Art. 250 LEF, Art. 249 cpv. 1 LEF, Art. 19 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Creditor's Appeal of Bankruptcy Ranking Dismissed as Untimely: The court reasoned that any challenge to the creditor ranking, whether based on procedural errors via a supervisory authority appeal or on substantive grounds via a contestation action, must be initiated within the statutory period following the official deposit of the ranking, which in this instance expired long before the appeal was filed, making the claim time-barred as the ranking had grown legally binding.

Parole chiave

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credito nel fallimento opposizione tardiva diritto al deposito censure tardive diritto legale offesa al credito ricorso contro la graduatoria

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 19 LEF

Cited in order 3 as the basis for appeal to the Federal Supreme Court against this decision.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final orders regarding the non-collection of court fees (implicitly referenced by order 2).

art. 62 OTLEF

Cited in the final orders regarding the non-assignment of legal indemnities (implicitly referenced by order 2).

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Testo completo

Incarto n. 15.2004.188 · Lugano 6 dicembre 2004 PF/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Piccirilli

statuendo sul ricorso 25 ottobre 2004 di

RI 1 rappr. da RA 1 contro

l’operato dell’

CO 1

Nell’ambito del fallimento della società

PI 1 PI 2 rappr. da RA 2

Viste le osservazioni:

novembre 2004 della PI 2;

novembre 2004 dell’CO 1

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 2 agosto 2002 la Pretura __________

decretava il fallimento della PI 1;

che con pubblicazione sul FUSC e sul FUC del 28 marzo 2003 CO 1 comunicava che la graduatoria del fallimPI 1

sarebbe stata depositata a partire dal 31 marzo 2003;

con scritto 24 ottobre 2003 l’CO 1 ha

messo in cessione, conformemente all’art. 260 LEF, il diritto di agire nei confronti degli organi della fallita;

che tale diritto è stato ceduto alla creditrice PI 2, la quale ha inoltrato alla Pretura __________, in data 24 marzo 2004, una petizione nei confronti della RI 1, già organo di revisione della fallita;

che con scritto 5 ottobre 2004 la RI 1 chiedeva all’CO 1 la modifica della graduatoria con conseguente stralcio del credito insinuato dalla creditrice PI 2;

che l’CO 1 con decisione 12 ottobre 2004 respingeva tale richiesta sostenendo che la graduatoria del fallimento PI 1 era già cresciuta in giudicato;

che contro tale decisione si aggrava RI 1 postulandone l’annullamento;

che la ricorrente sostiene che una graduatoria cresciuta in giudicato potrebbe essere modificata, nel caso in cui una pretesa sia stata erroneamente ammessa;

che delle osservazioni della PI 2 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;

che la graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza, sia con l’azione di contestazione della graduatoria giusta l’art. 250 LEF;

che con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali nell’allestimento della graduatoria (Amonn/ Walther, *Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts*, Berna 2003, § 46 n. 41 seg., pag. 369; Hierholzer, Dieter, in: *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.

8 ad art. 250);

che invece con l’azione di contestazione viene fatta valere una violazione del

diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in graduatoria o l’ammissione di un creditore (Amonn/ walther, *op. cit.*, § 46 n. 45-47, pag. 370; DTF 114 III 113, 119 III 84);

che giusta l’art. 249 cpv. 1 LEF la graduatoria viene depositata per l’ispezione presso l’ufficio;

che Il deposito ha quale scopo di portare a conoscenza degli interessati la collocazione dei crediti in graduatoria, dando loro la possibilità d’impugnarla

- come s’è detto - con ricorso all’Autorità di vigilanza o mediante l’azione di contestazione ai sensi dell’art. 250 LEF;

che il termine di cui agli art. 17 e 250 LEF non decorre dal giorno in cui il ricorrente ha avuto effettiva visione della graduatoria, bensì dal giorno del suo deposito presso l’ufficio (cfr. Hieholzer, op. cit., n. 41 ad art 250);

che, secondo il Tribunale federale, ciò vale tuttavia unicamente se nel giorno in cui ha luogo tale pubblicazione l’Ufficio dei fallimenti è accessibile al pubblico (cfr. DTF 112 III 42), mentre, nel caso contrario entra in considerazione, per il computo del termine di ricorso, il giorno feriale successivo a quello della pubblicazione del deposito e in cui sia accessibile al pubblico l’Ufficio dei fallimenti ove è depositata la graduatoria (cfr. DTF112 III 42);

che nel caso in esame la graduatoria del fallimento PI 1 è stata depositata il 31 marzo 2003 e quindi, a prescindere dalla natura della contestazione, la stessa si rivela manifestamente tardiva, essendo stata formulata per la prima volta il

5 ottobre 2004, ossia oltre un anno dopo;

che il ricorso, volto a impugnare la decisione dell’ufficio fondata sulla crescita in giudicato della graduatoria, dev’essere pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 249, 250 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 25 ottobre 2004 di RI 1, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: – avv.,

– avv RA 2,

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario