Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2004.185 • TRAC TI 15.2004.185 Generato dall'IA

Bankruptcy Sale Appeal Regarding Joint Offer and Auction Notification

Numero d'incarto 15.2004.185
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In the context of a bankruptcy proceeding, a party who submitted a joint offer with an attorney for the purchase of the bankrupt estate's inventory appealed the subsequent private auction where another party successfully bid a higher amount, alleging lack of notification of the auction date and an unauthorized representation by the attorney. The supervisory authority dismissed the appeal, reasoning that the bankruptcy administrator correctly utilized circulars to consult creditors in the summary procedure, that the initial offer was a joint one requiring communication to the shared legal representative's address provided by both parties, and that the sale was correctly conducted as a private negotiation after creditors approved that method over a public auction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 255a cpv.1 LEF, Art. 231 cpv.3, Art. 256 cpv.1 LEF, Art. 257 LEF, Art. 19 LEF, art. 255a LEF; Bankruptcy Sale Appeal Regarding Joint Offer and Auction Notification: The supervisory authority dismissed the appeal, reasoning that the bankruptcy administrator correctly utilized circulars to consult creditors in the summary procedure, that the initial offer was a joint one requiring communication to the shared legal representative's address provided by both parties, and that the sale was correctly conducted as a private negotiation after creditors approved that method over a public auction.

Parole chiave

Generato dall'IA
massa fallimentare pubblico incanto notificazione della decisione compravendita di azioni utile vendita a prova realizzazione di beni della massa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 255a cpv.1 LEF
che per l’art. 255a cpv.1 LEF nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una delle assemblee dei creditori, l’amministrazione può sottoporre proposte ai creditori per mezzo di circolare;
Art. 231 cpv.3
che tale metodo di consultazione dei creditori risulta essere la norma nell’ambito della liquidazione fallimentare in procedura sommaria, come nel caso di specie (cfr. art. 231 cpv.3 n. 3 LEF; Urs Lustenberger, Balser Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ada rt. 231);
Art. 256 cpv.1 LEF
che i beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell’amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private (cfr. art. 256 cpv.1 LEF);
Art. 257 LEF
che in concreto i creditori hanno accettato la proposta di realizzazione a trattative private dei beni della fallita, formulata dall’CO 1 con circolare 26 luglio 2004 quindi alla fattispecie non tornano applicabili, come erroneamente asserito dal ricorrente, né l’art. 257 LEF, né la circolare n.
Art. 19 LEF
Cited in order No. 3 as the basis for the appeal to the Federal Supreme Court.
art. 255a LEF
This provision was listed in the preamble of the decision ("Richiamati...") which precedes the final orders, suggesting its relevance to the outcome, although the final order itself only dismisses the appeal.
art. 256 LEF
This provision was listed in the preamble of the decision ("Richiamati...") which precedes the final orders, suggesting its relevance to the outcome, although the final order itself only dismisses the appeal.
art. 231 LEF
This provision was listed in the preamble of the decision ("Richiamati...") which precedes the final orders, suggesting its relevance to the outcome, although the final order itself only dismisses the appeal.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 255a LEF

This provision was listed in the preamble of the decision ("Richiamati...") which precedes the final orders, suggesting its relevance to the outcome, although the final order itself only dismisses the appeal.

art. 256 LEF

This provision was listed in the preamble of the decision ("Richiamati...") which precedes the final orders, suggesting its relevance to the outcome, although the final order itself only dismisses the appeal.

art. 231 LEF

This provision was listed in the preamble of the decision ("Richiamati...") which precedes the final orders, suggesting its relevance to the outcome, although the final order itself only dismisses the appeal.

art. 20a LEF

This provision was listed in the preamble of the decision ("Richiamati...") which precedes the final orders, suggesting its relevance to the outcome, although the final order itself only dismisses the appeal.

art. 17 LEF

This provision was listed in the preamble of the decision ("Richiamati...") which precedes the final orders, suggesting its relevance to the outcome, although the final order itself only dismisses the appeal.

art. 62 OTLEF

This provision was cited in the context of the court deciding not to award indemnities, which is confirmed in order No. 2.

art. 61 OTLEF

This provision was cited in the context of the court deciding not to impose court fees, which is confirmed in order No. 2.

art. 19 LEF

Cited in order No. 3 as the basis for the appeal to the Federal Supreme Court.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2004.185 · Lugano 6 dicembre 2004 FP/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Piccirilli

statuendo sul ricorso 20 ottobre 2004 di

RI 1 contro

l’operato dell’

CO 1

Nell’ambito del fallimento della

PI 2 procedura concernente anche avv., PI 3 rappr. da: RA 1 richiamata l’ordinanza presidenziale 25 ottobre 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo

viste le osservazioni:

15 novembre 2004 della PI 3;

22 novembre 2004 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell'ambito del fallimento della PI 2 il dott. RI 1 e l’avv. hanno inoltrato, in data 20 luglio 2004, all’CO 1 un’offerta di fr. 5'000.-- per l’acquisto in blocco dell’inventario della fallita;

che con lettera circolare 26 luglio 2004 l’CO 1 ha quindi invitato i creditori a formulare ulteriori offerte entro il 9 agosto 2004;

che in data 9 agosto 2004 la società PI 3 formulava un’offerta di fr. 6'000.-- per l’acquisto dell’inventario;

che l’CO

1 informava i creditori con lettera circolare 26 agosto 2004 dell’esistenza di tali offerte, comunicando inoltre che l’11 ottobre 2004 sarebbe stata indetta una licitazione privata tra le parti interessate;

che i beni sono stati aggiudicati, nel corso di tale licitazione privata, alla società PI 3 per l’importo di fr. 6'000.--;

che con ricorso 20 ottobre 2004 il dott. RI 1 insorge contro tale aggiudicazione, sostenendo di non essere stato a conoscenza della data della licitazione privata e di non aver ricevuto alcuna delle circolari inviate dall’CO 1 ai creditori;

che egli asserisce inoltre che l’offerta per l’acquisto dell’inventario della fallita era stata formulata a titolo personale e che l’avv. non era abilitato a rappresentarlo;

che egli postula quindi l’annullamento della licitazione privata;

delle osservazioni della PI 3 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;

che per l’art. 255a cpv.1 LEF nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una delle assemblee dei creditori, l’amministrazione può sottoporre proposte ai creditori per mezzo di circolare;

che tale metodo di consultazione dei creditori risulta essere la norma nell’ambito della liquidazione fallimentare in procedura sommaria, come nel caso di specie (cfr. art. 231 cpv.3 n. 3 LEF; Urs Lustenberger, Balser Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ada rt. 231);

che di conseguenza l’CO 1 ha agito correttamente consultando i creditori per mezzo di circolare in merito alle modalità di vendita dell’inventario della fallita;

che i beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell’amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private (cfr. art. 256 cpv.1 LEF);

che in concreto i creditori hanno accettato la proposta di realizzazione a trattative private dei beni della fallita, formulata dall’CO 1 con circolare 26 luglio 2004 quindi alla fattispecie non tornano applicabili, come erroneamente asserito dal ricorrente, né l’art. 257 LEF, né la circolare n. 7/1996 della CEF, non trattandosi di vendita ai pubblici incanti;

che le circolari 26 luglio e 26 agosto 2004 risultano essere state inviate all’avv. il quale ha formulato l’offerta d’acquisto dell’inventario unitamente al ricorrente;

che tale offerta è stata allestita con la carta da lettere dello studio legale del quale l’avv. è consulente, ed è stata firmata da entrambi gli offerenti;

che il ricorrente e l’avv. hanno quindi agito congiuntamente come si evince dal testo dell’offerta (“… i sottoscritti offrono l’importo di franchi cinquemila per l’acquisto dell’inventario del fallimento della società.”);

che l’unico recapito fornito dal ricorrente all’CO 1 è quello dello studio legale dell’avv.

che quindi l’CO 1 ha inviato le comunicazioni concernenti la vendita dell’inventario della fallita all’indirizzo fornito dagli offerenti in comune, avv. e dott. RI 1;

che di conseguenza l’organo di esecuzione forzata ha agito correttamente, né il ricorrente pretende di aver in qualche modo indicato all’ufficio un proprio recapito personale o professionale diverso dallo __________;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 231, 255a, 256 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 20 ottobre 2004 del dott. RI 1, , è respinto

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: - dott. RI 1,;

- avv.

- avv. RA 1,.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario