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15.2004.133 • TRAC TI 15.2004.133 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Executory Notification Rejection Based on Lack of Personal Service

Numero d'incarto 15.2004.133
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor filed an appeal challenging the executory notification of a claim, asserting they only recently learned of the enforcement action because it was not personally served, thus requesting a reinstatement of the deadline to object. The supervisory authority rejected the appeal, reasoning that the debtor's challenge was a dispute concerning the validity of the notification itself, governed by a different legal provision, and the evidence confirmed the executory notice was validly served at the debtor's domicile upon an adult family member residing there, making further investigation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 33 cpv. 4 LEF, Art. 17 LEF, Art. 9 LPR, Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 10 cpv. 1 LPR, Art. 9 cpv. 1 LPR; Debtor's Appeal of Executory Notification Rejection Based on Lack of Personal Service: The supervisory authority rejected the appeal, reasoning that the debtor's challenge was a dispute concerning the validity of the notification itself, governed by a different legal provision, and the evidence confirmed the executory notice was validly served at the debtor's domicile upon an adult family member residing there, making further investigation unnecessary.

Parole chiave

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validità della notificazione opposizione tardiva revoca dell'esecutore testamentario accertamenti complementari grida ai creditori notificazione viziata notifica di atti esecutivi

Disposizioni normative citate

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Art. 33 cpv. 4 LEF
che nel caso in esame non si tratta, come erroneamente indicato dall’escusso, di una restituzione del termine per fare opposizione secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF, ma di una contestazione concernente la notifica del precetto esecutivo n.__________ da sollevare mediante ricorso secondo l’art.
Art. 17 LEF
This article governs the appeal procedure concerning the validity of the notification of the payment order, which is the basis for rejecting the appeal.
Art. 9 LPR
che di conseguenza l’CO1 dovrebbe compiere gli incombenti istruttori previsti dall’art. 9 LPR;
Art. 9 cpv. 2 LPR
che per l’art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr.
Art. 10 cpv. 1 LPR
che non occorrono ulteriori atti istruttori anche nel caso di un ricorso non temerario né infondato – tanto ove sia stato sottoposto sulla base dell’art. 10 cpv.
Art. 9 cpv. 1 LPR
che di conseguenza l’CO1 dovrebbe compiere gli incombenti istruttori previsti dall’art. 9 LPR;
Art. 64 cpv. 1 LEF
che per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;
Art. 19 LEF
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

This article governs the appeal procedure concerning the validity of the notification of the payment order, which is the basis for rejecting the appeal.

art. 64 LEF

This article defines the proper procedure for serving executive deeds, which the court found was correctly followed in this case.

art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF

These articles govern the decision not to levy judicial fees or award compensation in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 15.2004.133 · Lugano 15 settembre 2004 FP/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Piccirilli

statuendo sul ricorso 5 agosto 2004 di

RI1 contro

l’operato dell’

CO1

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI1 rappr. da RA1

viste le osservazioni 30 agosto 2004 CO1

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che PI1 procede nei confronti di RI1 per l’incasso del proprio credito;

che il 26 marzo 2004 veniva spiccato nei confronti del debitore il precetto esecutivo n. __________ dellCO1;

che tale precetto veniva notificato il 30 marzo 2004 a __________ che in data 5 agosto 2004 RI1 formula “istanza di opposizione al precetto esecutivo” sostenendo di essere giunto solo oggi a conoscenza del precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare nei suoi confronti da PI1;

che egli sostiene che il precetto esecutivo non gli sarebbe stato notificato personalmente e di conseguenza non avrebbe potuto formulare opposizione in tempo utile;

che egli postula quindi la restituzione del termine per formulare opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’CO1;

che con osservazioni 30 agosto 2004 l’CO1 comunicava che il precetto esecutivo in oggetto era stato notificato al padre dell’escusso presso il domicilio del debitore in via;

che nel caso in esame non si tratta, come erroneamente indicato dall’escusso, di una restituzione del termine per fare opposizione secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF, ma di una contestazione concernente la notifica del precetto esecutivo n.__________ da sollevare mediante ricorso secondo l’art. 17 LEF;

che di conseguenza l’CO1 dovrebbe compiere gli incombenti istruttori previsti dall’art. 9 LPR;

che per l’art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1);

che non occorrono ulteriori atti istruttori anche nel caso di un ricorso non temerario né infondato – tanto ove sia stato sottoposto sulla base dell’art. 10 cpv. 1 LPR all’Autorità di vigilanza per il giudizio sull’effetto sospensivo, quanto nell’ipotesi che il gravame sia solo stato portato a conoscenza della CEF in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LPR – quando non ve ne sia la necessità, ad esempio se l’esame giudiziale è limitato a una questione di diritto che non richieda altri accertamenti fattuali, come pure quando il ricorso può essere respinto già sulla base dei documenti prodotti;

che nell’ipotesi di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.

2.2.2.1 ad art. 9);

che nel caso in esame, vista la documentazione agli atti non è necessario procedere ad ulteriori accertamenti ;

che per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;

che quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati;

che dall’esame degli atti si evince che il precetto esecutivo n. __________ dell’CO1 risulta essere stato notificato a __________, padre dell’escusso, che vive con il figlio in via a;

che di conseguenza la notifica del precetto esecutivo è avvenuta correttamente secondo i disposti dell’art. 64 cpv. 1 LEF;

che il ricorso va pertanto respinto

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 64 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 5 agosto 2004 di RI1, , è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: – RI1;

– RA1,

Comunicazione all’CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario