Debtor's Appeal Challenging Enforcement Service Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor filed an appeal challenging the conduct of the enforcement office concerning an execution proceeding initiated by a creditor, arguing that the enforcement order was not personally served, thus precluding a timely opposition; the court rejected the appeal, reasoning that the enforcement order was validly served under the relevant statute because it was delivered to the debtor's father at the debtor's domicile where the father resided, and since the matter involved a contestation of the notification itself, the proper remedy was a direct appeal, not a request to restore the opposition deadline, concluding that the existing documentation confirmed proper service, necessitating the dismissal of the appeal without further investigation or cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 cpv. 4 LEF, Art. 17 LEF, Art. 9 LPR, Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 10 cpv. 1 LPR, Art. 9 cpv. 1 LPR; Debtor's Appeal Challenging Enforcement Service Dismissed: che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected based on this provision concerning challenges to execution proceedings.
This article defining the correct notification procedure was applied to dismiss the appeal regarding the validity of the notification.
This procedural rule concerning the supervision authority's proceedings was cited in the context of deciding the appeal.
This provision was cited in relation to the decision not to levy court fees.
This provision was cited in relation to the decision not to award compensation.
Testo completo
Incarto n. 15.2004.132 · Lugano 15 settembre 2004 PF/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Piccirilli
statuendo sul ricorso 5 agosto 2004 di
RI1 contro
l’operato dell’
CO1
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI1
viste le osservazioni 30 agosto 2004 CO1
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che ilPI1 procede nei confronti di RI1 per l’incasso del proprio credito;
che il 25 marzo 2004 veniva spiccato nei confronti del debitore il precetto esecutivo n. __________ dellCO1;
che tale precetto veniva notificato il 26 marzo 2004 a __________ che in data 5 agosto 2004 RI1 formula “istanza di opposizione al precetto esecutivo” sostenendo di essere giunto solo oggi a conoscenza del precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare nei suoi confronti dal PI1;
che egli sostiene che il precetto esecutivo non gli sarebbe stato notificato personalmente e di conseguenza non avrebbe potuto formulare opposizione in tempo utile;
che egli postula quindi la restituzione del termine per formulare opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’CO1;
che con osservazioni 30 agosto 2004 l’CO1 comunicava che il precetto esecutivo in oggetto era stato notificato al padre dell’escusso presso il domicilio del debitore in via;
che nel caso in esame non si tratta, come erroneamente indicato dall’escusso, di una restituzione del termine per fare opposizione secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF, ma di una contestazione concernente la notifica del precetto esecutivo n.__________ da sollevare mediante ricorso secondo l’art. 17 LEF;
che di conseguenza l’CO1 dovrebbe compiere gli incombenti istruttori previsti dall’art. 9 LPR;
che per l’art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1);
che non occorrono ulteriori atti istruttori anche nel caso di un ricorso non temerario né infondato – tanto ove sia stato sottoposto sulla base dell’art. 10 cpv. 1 LPR all’Autorità di vigilanza per il giudizio sull’effetto sospensivo, quanto nell’ipotesi che il gravame sia solo stato portato a conoscenza della CEF in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LPR – quando non ve ne sia la necessità, ad esempio se l’esame giudiziale è limitato a una questione di diritto che non richieda altri accertamenti fattuali, come pure quando il ricorso può essere respinto già sulla base dei documenti prodotti;
che nell’ipotesi di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.
2.2.2.1 ad art. 9);
che nel caso in esame, vista la documentazione agli atti non è necessario procedere ad ulteriori accertamenti ;
che per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;
che quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati;
che dall’esame degli atti si evince che il precetto esecutivo n. __________ dell’CO1 risulta essere stato notificato a __________, padre dell’escusso, che vive con il figlio in via a;
che di conseguenza la notifica del precetto esecutivo è avvenuta correttamente secondo i disposti dell’art. 64 cpv. 1 LEF;
che il ricorso va pertanto respinto
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 64 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 5 agosto 2004 di RI1, , è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – RI1;
– PI1
Comunicazione all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario