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15.2004.129 • TRAC TI 15.2004.129 Generato dall'IA

Alimony Enforcement: Flawed Calculation of Minimum Subsistence Level

Numero d'incarto 15.2004.129
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority reviewed an appeal against a certificate of lack of assets issued during the enforcement of overdue alimony payments, where the creditor argued the calculation of the debtor's minimum subsistence level contained errors. The court reasoned that in alimony enforcement where the creditor's need is indispensable, the debtor's minimum subsistence level may be encroached upon proportionally based on a specific formula relating debtor income and total necessary expenses, including the alimony claim. However, the initial calculation was flawed because the enforcement authority failed to properly ascertain the income and minimum subsistence level of the creditor (who was claiming the child support arrears), and also incorrectly calculated the debtor's future rental expenses and excessive health insurance premiums, thus necessitating the annulment of the certificate and the remittance of the case for further necessary factual determinations.

Regesto Legislator

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Art. 93 LEF, Art. 21 cpv. 4 LPR, Art. 19 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF, art. 61 OTLEF; Alimony Enforcement: Flawed Calculation of Minimum Subsistence Level: The court reasoned that in alimony enforcement where the creditor's need is indispensable, the debtor's minimum subsistence level may be encroached upon proportionally based on a specific formula relating debtor income and total necessary expenses, including the alimony claim. However, the initial calculation was flawed because the enforcement authority failed to properly ascertain the income and minimum subsistence level of the creditor (who was claiming the child support arrears), and also incorrectly calculated the debtor's future rental expenses and excessive health insurance premiums, thus necessitating the annulment of the certificate and the remittance of the case for further necessary factual determinations.

Parole chiave

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minimo vitale calcolo del mantenimento dei figli accertamento del reddito esecuzione errore di calcolo mantenimento dopo il divorzio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 111 III 20
Se ciò non è il caso, il pignoramento del salario non può incidere nel minimo d’esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario sarebbe nulla (DTF 111 III 20 cons.7).
DTF 105 III 48
Maintenance Garnishment Against Existential Minimum
DTF 111 III 16
DTF 111 III 15
Va tuttavia rilevato che la possibilità di intaccare il minimo di esistenza del debitore di alimenti è data unicamente per i crediti maturati nell’anno precedente la notifica del precetto esecutivo (DTF 111 III 15 cons.5 e rif.).
DTF 123 III 332
Enforceability of Wage Garnishment Against Subsistence Minimum for Spousal Maintenance
DTF 106 III 18
Maintenance Garnishment by Public Authority vs. Debtor's Subsistence Minimum
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LEF

Cited in the list of articles considered, which pertains to the substance of the enforcement procedure regarding the minimum existence threshold.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the basis for not levying the judicial fee due to the outcome of the appeal.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the basis for not awarding indemnities due to the outcome of the appeal.

art. 61 OTLEF

Cited in the list of articles considered, which relates to judicial fees.

art. 62 OTLEF

Cited in the list of articles considered, which relates to indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2004.129 · Lugano 6 agosto 2004 FP/fp/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser

segretario: · Piccirilli

statuendo sul ricorso 2 luglio 2004 di

RI1 rappr. dall’ RA1 contro

l’operato dell’

CO1

nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI1

viste le osservazioni 22 luglio 2004 dell’CO1

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. RI1 procede nei confronti di PI1 per l’incasso di un credito di fr. 43’116.60 per alimenti scaduti a favore della figlia __________, nata dall’unione fra la creditrice e il debitore.

B. In data 22 giugno 2004 l’CO1 emetteva, nell’esecuzione n. __________ promossa da RI1 nei confronti di PI1, un attestato di carenza di beni sulla base del seguente calcolo del minimo di esistenza del debitore:

Introito fr. 8'167.95

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1’100.--

alimenti fr. 4’100.--

alimenti per la figlia __________ fr. 1'000.--

locazione fr. 1'390.--

spese accessorie fr. 75.--

cassa malati fr. 440.50

Totale deduzioni fr. 8’105.50

C. Con ricorso 2 luglio 2004 la creditrice si è tempestivamente aggravata contro l’emissione dell’attestato di carenza di beni sostenendo che lCO1 avrebbe commesso diversi errori di apprezzamento e violazioni di norme di diritto nell’allestimento del verbale di pignoramento.

D. L’CO1, nelle osservazioni 22 luglio 2004, si è limitato a confermare l’atto impugnato.

Considerando

in diritto: 1. Nell’esecuzione per crediti relativi a contributi per il mantenimento, per determinare il salario pignorabile le autorità d’esecuzione devono esaminare d’ufficio se il contributo alimentare sia indispensabile per il titolare del credito. Se ciò non è il caso, il pignoramento del salario non può incidere nel minimo d’esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario sarebbe nulla (DTF 111 III 20 cons.7). Viceversa, qualora gli alimenti dedotti in esecuzione fossero necessari al mantenimento del creditore, il debitore le cui risorse non bastino a coprire il proprio minimo vitale - ivi compresi gli alimenti necessari al mantenimento del creditore - deve tollerare che il proprio minimo vitale sia intaccato in una misura che comporti sia per il creditore che per il debitore la stessa limitazione proporzionale rispetto al corrispondente fabbisogno vitale (DTF 105 III 48). In altri termini il rapporto tra la quota pignorabile e il credito d’alimenti (nella misura in cui quest’ultimo è indispensabile al creditore per coprire il proprio minimo d’esistenza) dev’essere uguale a quello esistente tra i redditi del debitore e il totale delle spese necessarie al mantenimento suo e delle persone a suo carico - tra cui vi è il creditore per l’importo del credito d’alimenti indispensabile - (DTF 111 III 16, 87 III 9, 71 III 177, 67 III 138; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.38 ss. ad art. 93 LEF), e meglio secondo la seguente formula:

Redditi del Quotaparte

debitore X credito per alimenti

(Alimenti necessari)

Quota = ________ ___ pignorabile

Minimo esistenziale Quotaparte

debitore (senza il + credito per alimenti

debito per alimenti) (Alimenti necessari)

Per “quotaparte credito per alimenti” si intende la differenza (negativa) tra i redditi del creditore di alimenti (escluso il credito per alimenti) e il suo minimo di esistenza; se invece i redditi sono maggiori del suo minimo d’esistenza la formula sopraindicata non va applicata, il credito per alimenti non essendo indispensabile (cfr. DTF 111 III 20 cons. 7). Va tuttavia rilevato che la possibilità di intaccare il minimo di esistenza del debitore di alimenti è data unicamente per i crediti maturati nell’anno precedente la notifica del precetto esecutivo (DTF 111 III 15 cons.5 e rif.). Riservata tale limitazione temporale, nell’ambito di un’esecuzione per alimenti il minimo esistenziale del debitore può senz’altro essere intaccato se le sue risorse non bastano a coprire il suo minimo vitale comprensivo degli alimenti necessari al creditore, siffatta costante prassi esecutiva non essendo stata modificata in particolare dalla recente giurisprudenza del giudice del merito, che lascia invece al coniuge esercitante un’attività lucrativa e debitore del contributo in ogni caso il minimo vitale previsto dalla LEF (cfr. DTF 123 III 332).

2. Per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio.

Se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento.

La decisione sulla specie di effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.2 ad art. 21, p. 260).

3. In concreto l’CO1 non ha accertato la situazione reddituale e il minimo esistenziale delle parti in causa, in modo tale da poter calcolare l’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso. In particolare non è stato accertato il reddito della creditrice del contributo alimentare di fr. 1'000.-- versato dall’escusso per la figlia __________. L’oggetto del contendere non è infatti l’importo di fr. 4'100.-- versato dall’escusso all’ex moglie, la quale non procede nei confronti dell’escusso, in quanto unicamente chi ha diritto alle prestazioni alimentari e promuove personalmente l’esecuzione può eventualmente far pignorare beni del debitore oltre il minimo vitale del medesimo (cfr. DTF

106 III 18 consid. 1). Soltanto una volta conosciuto il minimo di esistenza della creditrice del contributo alimentare, in casu la ricorrente, si potrà procedere al calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso.

LCO1 dovrà inoltre tener conto nella determinazione del minimo vitale del fatto che dagli atti risulta che il debitore ha notificato la disdetta del proprio contratto di locazione per il 31 maggio 2004. Quindi in futuro a titolo di canone locatizio potrà essere riconosciuto unicamente l’importo di fr. 1'000.--, spese comprese, per un alloggio confacente alle effettive necessità e possibilità economiche dell’escusso. Inoltre l’importo mensile di fr. 440.50 riconosciuto a titolo di premio della cassa malati appare eccessivo, potendo essere riconosciuto unicamente il premio per la copertura di base secondo la LaMal. L’CO1 dovrà quindi accertare, previa produzione del certificato di assicurazione, l’ammontare di tale premio.

Di conseguenza l’attestato di carenza beni nell’esecuzione n. __________ deve essere annullato e l’incarto viene e retrocesso all’CO1 per esperire i necessari accertamenti atti a determinare l’eccedenza pignorabile.

4. Il ricorso va pertanto accolto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia: 1. Il ricorso 2 luglio 2004 di RI1, , è accolto.

1.1. Di conseguenza e annullato l’attestato di carenza di beni nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di Graziano PI1, , da RI1,.

1.2. Gli atti sono retrocessi all’CO1 affinché abbia a determinare l’eccedenza pignorabile a carico di

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- avv. RA1,

- PI1,

Comunicazione all’CO1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il segretario