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15.2004.125 • TRAC TI 15.2004.125 Generato dall'IA

Debtor's Appeal on Minimum Subsistence Level in Debt Enforcement

Numero d'incarto 15.2004.125
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority of the Court of Appeal considered a debtor's appeal against the calculation of their minimum subsistence level used during debt enforcement proceedings initiated by a creditor. The court partially granted the appeal, primarily by accepting the debtor's request to include the full rent of CHF 1,100 and CHF 300 for heating costs in the minimum subsistence level calculation, effective until the earliest termination date for the current rental agreement, rejecting claims for repayment of a private loan and expenses related to a ceased independent activity. The court reasoned that health insurance premiums could only be included if regularly paid, and that expenses not currently related to a required activity or essential needs do not qualify for inclusion in the minimum subsistence level used to determine the attachable surplus of income.

Regesto Legislator

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Art. 93 LEF, Art. 266c CO, Art. 19 LEF, art. 17 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 OTLEF; Debtor's Appeal on Minimum Subsistence Level in Debt Enforcement: The court partially granted the appeal, primarily by accepting the debtor's request to include the full rent of CHF 1,100 and CHF 300 for heating costs in the minimum subsistence level calculation, effective until the earliest termination date for the current rental agreement, rejecting claims for repayment of a private loan and expenses related to a ceased independent activity. The court reasoned that health insurance premiums could only be included if regularly paid, and that expenses not currently related to a required activity or essential needs do not qualify for inclusion in the minimum subsistence level used to determine the attachable surplus of income.

Parole chiave

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minimo vitale esecuzione per debiti rimborso del mutuo pigioni incassate stralcio del procedimento calcolo delle spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 121 III 22
DTF 121 III 22 seg.; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n.125, p.
DTF 112 III 18
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the preamble to the pronouncement, alongside Art. 93 LEF, as the legal basis for the decision regarding the minimum standard of living.

art. 93 LEF

Cited in the preamble to the pronouncement as the legal basis for the decision regarding the minimum standard of living, which was partially granted.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section preceding the final orders, justifying the decision not to levy court fees.

art. 62 OTLEF

Cited in the reasoning section preceding the final orders, justifying the decision not to award indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2004.125 · Lugano 1 agosto 2004 /FP/fp/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser

segretario: · Piccirilli

statuendo sul ricorso 22 giugno 2004 di

RI1 rappr. RA1 Locarno Contro

l’operato dell’

CO1

procedura concernente anche

PI1

viste le osservazioni 13 luglio 2004 di CO1

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto: A. Il PI1, procede nei confronti di RI1 per l’incasso dei propri crediti.

B. In data 14 giugno 2004 CO1 allestiva il seguente calcolo del minimo di esistenza a carico di RI1:

Introito debitrice fr. 3’381.--

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1'100.--

locazione fr. 1’000.--

Totale fr. 2’100.--

Eccedenza pignorabile fr. 1'281.--

C. Con ricorso 22 giugno 2004 RI1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbero inseriti i seguenti importi mensili:

fr. 1’100.-- locazione;

fr. 300.-- spese di riscaldamento;

fr. 300.-- cassa malati;

fr. 600.-- cessione rendita __________;

fr. 800.-- affitto salone __________;

fr. 1'000.-- perdita da attività indipendente __________ di CO1 si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;

106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2. La ricorrente pretende il riconoscimento nel minimo vitale dell’importo di fr. 300.-- a titolo di premio della cassa malati. Orbene ritenuto che possono essere riconosciuti soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121 III 22 seg.; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n.125, p. 39) e che nel caso di specie risulta che la debitrice non paga regolarmente il premio della cassa malati __________, come si evince dal “verbale interno per le operazioni di pignoramento” 13 maggio 2004 sottoscritto dall’escussa , non vi è spazio per ulteriori deduzioni.

3. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.cit., p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).

Nel caso in esame alla ricorrente è stato riconosciuto nel calcolo del minimo di esistenza a titolo di locazione l’importo di fr. 1’000.--, spese comprese. Orbene tale importo risulta proporzionato alle effettive necessità e possibilità economiche dell’escussa, la quale vive da sola. La richiesta della ricorrente di considerare nel calcolo del minimo di esistenza l’importo di fr. 1'100.-- a titolo di canone locatizio, nonché fr. 300.-- per spese di riscaldamento non può quindi essere accolta. Tuttavia CO1 potrà operare tale decurtazione solo a partire dal primo termine utile di disdetta.

Nel caso in esame non avendo la debitrice prodotto il contratto di locazione risulta applicabile l’art. 266c CO che prevede un termine di disdetta di tre mesi. Di conseguenza sino alla scadenza di tale termine alla ricorrente va riconosciuto un canone di locazione mensile di fr. 1'100.--, così come richiesto, nonché fr. 300.-- a titolo di spese di riscaldamento.

4. La ricorrente chiede che venga tenuto conto nel calcolo del minimo di esistenza dell’importo mensile di fr. 600.-- a titolo di rimborso di un prestito privato.

Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18; Guidicelli/Piccirilli, op. cit, n. 218, p. 67).

Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.

92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

E’ di tutta evidenza che la deduzione prospettata dalla ricorrente per il pagamento del debito contratto non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che la debitrice pretende sia concesso al creditore.

5. La ricorrente pretende il riconoscimento dell’importo di fr. 800.-- per l’affitto del salone dove la debitrice esercitava la professione di parrucchiera indipendente. Tale richiesta non può essere accolta trattandosi di una spesa non più connessa con la professione della debitrice, la quale ha affermato di aver cessato la propria attività a causa delle perdite registrate. Il credito del locatore non costituisce quindi una spesa professionale da inserire nel minimo di esistenza e va considerato alla stessa stregua delle altre pretese soggette a procedura esecutiva. Detto altrimenti il locatore per poter incassare i canoni di locazione arretrati dovrà promuovere l’esecuzione nei confronti della ricorrente.

Lo stesso dicasi per l’importo mensile di fr. 1'000.-- fatto valere a titolo di “perdita da attività indipendente”, non trattandosi di una spesa attuale legata all’attività professionale della debitrice e quindi riconoscibile nella determinazione del minimo di esistenza.

6. Sulla base delle considerazioni testé esposte il minimo di esistenza dell’escussa risulta essere il seguente:

Introito debitrice fr. 3’381.--

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1'100.--

locazione fr. 1’100.--

spese di riscaldamento fr. 300.--

Totale fr. 2’500.--

Eccedenza pignorabile fr. 881.--

7. Il ricorso di RI1 va pertanto parzialmente accolto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF

pronuncia: 1. Ilricorso 22 giugno 2004 di RI1, , è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza il minimo di esistenza di RI1 è fissato in fr. 2'500.-- in luogo di fr. 2’100.--.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

-RA1;

Comunicazione a CO1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il segretario