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15.2004.115 • TRAC TI 15.2004.115 Generato dall'IA

Creditors' Appeal Regarding Claim Rejection and Admission in Bankruptcy Ranking

Numero d'incarto 15.2004.115
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Creditors appealed a bankruptcy ranking decision, first challenging the rejection of their claim for insufficient documentation, arguing it should have been listed *pro memoria* because it was the subject of a pending lawsuit, and second, objecting to the admission of another large claim, alleging it was fictitious. The court partially granted the appeal, finding the rejection of the first claim to be correct under the relevant article but ruled that the bankruptcy administrator had improperly admitted the second, large claim based only on sparse documentation provided during liquidation, thus justifying the remand of the matter for reconsideration of that specific claim and the re-issuance of the ranking to preserve the right to dispute the final classification.

Regesto Legislator

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Art. 63 RUF, Art. 17 LEF, Art. 250 LEF, Art. 59 cpv. 1 RUF, Art. 63 cpv. 1 RUF, Art. 59 RUF; Creditors' Appeal Regarding Claim Rejection and Admission in Bankruptcy Ranking: The court partially granted the appeal, finding the rejection of the first claim to be correct under the relevant article but ruled that the bankruptcy administrator had improperly admitted the second, large claim based only on sparse documentation provided during liquidation, thus justifying the remand of the matter for reconsideration of that specific claim and the re-issuance of the ranking to preserve the right to dispute the final classification.

Parole chiave

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credito nel fallimento oggetto della lite legittimazione a ricorrere assemblea dei creditori opposizione al precetto esecutivo riconoscimento di debito astratto esame insinuazione. Collocazione in graduatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 63 RUF
The court confirmed the creditor's claim was correctly registered provisionally (pro memoria) under this article because it was subject to an existing lawsuit.
Art. 17 LEF
che la graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria giusta l’art.
Art. 250 LEF
The remand and subsequent re-filing of the ranking were ordered to protect the right to contest the ranking, as established by this article.
Art. 59 cpv. 1 RUF
che giusta l’art. 59 cpv. 1 RUF qualora un’insinuazione non sembri sufficientemente documentata l’amministrazione può respingerla, oppure fissare al creditore un termine per presentare ulteriori mezzi di prova;
Art. 63 cpv. 1 RUF
che i crediti formanti oggetto di liti già pendenti davanti all’autorità giudiziaria al momento dell’apertura del fallimento vengono registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza fare oggetto di una speciale decisone da parte dell’amministrazione (cfr. art. 63 cpv. 1 RUF);
Art. 59 RUF
The court found the rejection of the initial claim due to insufficient documentation was correct under this article, but found the subsequent admission of another claim required re-examination under this article.
Art. 19 LEF
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
art. 244 RUF
The case was remanded to the office for a new examination of a claim, citing this procedural article.

Giurisprudenza citata

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DTF 114 III 113
ad § 46; DTF 114 III 113, 119 III 84);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 63 RUF

The court confirmed the creditor's claim was correctly registered provisionally (pro memoria) under this article because it was subject to an existing lawsuit.

art. 59 RUF

The court found the rejection of the initial claim due to insufficient documentation was correct under this article, but found the subsequent admission of another claim required re-examination under this article.

art. 244 RUF

The case was remanded to the office for a new examination of a claim, citing this procedural article.

art. 250 LEF

The remand and subsequent re-filing of the ranking were ordered to protect the right to contest the ranking, as established by this article.

art. 61 cpv. 2 lett. a

Cited in the final order regarding the non-levy of court costs.

art. 62 OTLEF

Cited in the final order regarding the non-assignment of indemnities (legal costs).

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Testo completo

Incarto n. 15.2004.115 · Lugano 9 novembre 2004 PF/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario: · Piccirilli

statuendo sul ricorso 17 giugno 2004 di

RI 1 RI 2 tutti rappr. da RA 1 contro

l’operato dell’

CO 1

e meglio contro la graduatoria depositata nell’ambito della procedura fallimentare a carico di

PI 1

procedura concernente anche

__________, __________ rappr. da PI 1

richiamata l’ordinanza presidenziale 24 giugno 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

viste le osservazioni

-

29 luglio 2004 di __________.;

-

4 agosto 2004 dell’CO 1;

vista le replica 30 agosto 2004 di e RI 1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 4 giugno 2004, l'CO 1 comunicava ai creditori il deposito della graduatoria del fallimento decretato contro PI 1;

che e RI

1 vantano diversi crediti nei confronti del fallito, tra cui un credito di fr. 38’171.15 a titolo di canoni leasing come da fattura del 26 maggio 2002;

che con scritto 4 giugno 2004 l’CO 1 comunicava ai signori RI 1 che il loro credito era stato respinto non essendo sufficientemente documentato;

che con ricorso 17 giugno 2004 e RI 1 si aggravano contro tale decisone sostenendo che il credito sarebbe stato almeno parzialmente documentato con i documenti prodotti nell’ambito dello scambio di allegati di una causa pendente presso la Pretura di __________ tra i ricorrenti ed il fallito e di cui lCO 1 sarebbe a conoscenza, avendo richiamato l’incarto in oggetto;

che di conseguenza essendo il credito oggetto di una lite già pendente sarebbe dovuto essere inserito in graduatoria pro memoria ex art. 63 RUF;

che i ricorrenti contestano inoltre l’ammissione in graduatoria di un credito di fr. 907'657.20 vantato dalla __________ in quanto si tratterebbe di una notifica fittizia effettuata da una società di cui il fallito era azionista e membro del CdA ed il fratello PI 1 liquidatore della stessa società;

che alla luce di tali circostanze CO 1 avrebbe dovuto rifiutare l’ammissione del credito in graduatoria;

che delle osservazioni della __________ in __________ e dellCO 1 si dirà, se del caso, in seguito;

che con atto di replica 30 agosto 2004 RI 1 si riconfermano nelle proprie allegazioni ricorsuali;

che la graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria giusta l’art. 250 LEF, a dipendenza del tipo di censura sollevata (cfr. Dieter Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 8 ad art. 250; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 38 ad § 46);

che con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali nell’allestimento della graduatoria, quale l'ammissione di un credito non sufficientemente sostanziato (cfr. Hierholzer, op. cit., n. 8 ad art. 250; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 36 ad art. 250; Alexander Brunner/Mark Reutter, Kollokationsund Widerspruchsklagen nach SchKG, 2. ed., Berna 2002, p. 36 ad 2.3.1; Amonn/Walther, op. cit., n. 41 s. ad § 46), mentre con l’azione di contestazione va fatta valere una violazione del diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in graduatoria o l’ammissione di un creditore (cfr. per tutti: Amonn/Walther, op. cit., n. 45 ss. ad § 46; DTF 114 III 113, 119 III 84);

che l’azione di contestazione della graduatoria è preclusa al fallito, il quale può inoltrare unicamente ricorso contro la graduatoria sollevando censure di carattere formale (cfr. Dieter Hierholzer, op. cit., n. 22 ad art. 250);

che giusta l’art. 59 cpv. 1 RUF qualora un’insinuazione non sembri sufficientemente documentata l’amministrazione può respingerla, oppure fissare al creditore un termine per presentare ulteriori mezzi di prova;

che i crediti formanti oggetto di liti già pendenti davanti all’autorità giudiziaria al momento dell’apertura del fallimento vengono registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza fare oggetto di una speciale decisone da parte dell’amministrazione (cfr. art. 63 cpv. 1 RUF);

che dall’esame degli atti risulta che la pretesa di fr. 38'171.15 è oggetto della causa inc. OA.2002.21 pendente presso la __________ (cfr. risposta con domande riconvenzionali del 27 maggio 2002);

che tale credito è stato inserito in graduatoria per l’importo di fr. 5'000.--, corrispondente a quanto richiesto, in sede riconvenzionale nella causa pendente presso la Pretura di __________, dai ricorrenti;

che di conseguenza CO 1 ha agito correttamente iscrivendo tale credito nella graduatoria soltanto pro memoria ex art. 63 cpv.1 RUF;

che tale credito, non può quindi essere collocato nuovamente in graduatoria, come preteso dai ricorrenti;

che la decisione di rifiutare l’ammissione del credito di fr. 38'171.15 in graduatoria, siccome non sufficientemente documentato, è da ritenere corretta e conforme all’art. 59 RUF;

che il ricorso si rivela quindi, su tale punto, infondato;

che i ricorrenti si dolgono del fatto che l’CO 1 avrebbe ammesso in graduatoria il credito di fr. 907657.20 vantato dalla __________, senza effettuare le necessarie verifiche circa l’effettivo fondamento della pretesa;

che dall’esame degli atti si evince che l’CO 1 ha preso la propria decisione basandosi unicamente sulla scarna documentazione fornita __________ in liquidazione, mentre era totalmente all’oscuro dei documenti presentati dalla creditrice con le proprie osservazioni al ricorso;

che alla luce di tali circostanze si giustifica il rinvio degli atti all’CO 1, affinché proceda ad un nuovo esame dell’insinuazione della __________ in liquidazione, in applicazione di quanto previsto dall’art. 244 e 59 RUF, con contestuale rideposito della graduatoria fallimentare a tutela del dritto di contestazione sancito dall’art. 250 LEF;

che, su tale punto, il ricorso va pertanto accolto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 244, 250 LEF; 59, 63 RUF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.Il ricorso 17 giugno 2004 di e RI 1, , è parzialmente accolto.

2.Di conseguenza gli atti sono retrocessi all’CO 1 affinché abbia a determinarsi in merito all’insinuazione della __________ in liquidazione

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5. Intimazione a: – avv. dott. RA 1,;

PI 1,

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario