Mootness of Appeal Regarding Executive Garnishments Due to Prior Objection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed the issuance of two executive garnishments, but the appellate execution and bankruptcy chamber struck the appeal from the rolls because it was moot; the appellant had already filed an objection against both garnishments, which automatically suspended the execution proceedings by law, thus eliminating the appellant's legal interest in pursuing the appeal regarding the validity of the garnishment notices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 cpv. 2 LPR, Art. 78 LEF, Art. 19 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Mootness of Appeal Regarding Executive Garnishments Due to Prior Objection: In virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1). Lo stesso vale se il ricorso è evidentemente irricevibile per un motivo formale o perché privo di oggetto. Nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Per questo motivo, il ricorso in esame non è stato notificato alle controparti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section regarding the authority to reject the appeal without further investigation, which justifies the final decision.
Cited as the basis for not levying court fees (spese).
Cited as the basis for not awarding indemnities (indennità).
Cited as the provision governing the possibility to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 15.2004.113 · Lugano 18 ottobre 2004 CJ/sc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 20 giugno 2004 di
RI 1 contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l'emissione, il 7, rispettivamente il 17 giugno 2004, dei precetti esecutivi n. __________ e __________ diretti contro la ricorrente su domanda (nell'ordine) di
PI 1 PI 2 rappr. dal __________, __________ esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. In virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1). Lo stesso vale se il ricorso è evidentemente irricevibile per un motivo formale o perché privo di oggetto. Nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Per questo motivo, il ricorso in esame non è stato notificato alle controparti.
2. Il ricorso in esame è ovviamente privo di oggetto, siccome la ricorrente risulta aver interposto opposizione contro entrambi i precetti esecutivi impugnati. Infatti, le esecuzioni erano, al momento dell'inoltro del ricorso, già sospese per legge (art. 78 LEF). La ricorrente, che non ha formulato censure formali contro la notifica dei precetti esecutivi in questione, non aveva pertanto alcun interesse giuridico degno di protezione per ricorrere. L'espressione "penso che avete sbagliato indirizzo" è manifestamente da intendere in un senso figurato. In ogni caso, i precetti esecutivi risultano essere stati validamente notificati, visto che la ricorrente ha potuto interporre opposizione.
3. Il ricorso va pertanto stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 78 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 20 giugno 2004 di __________ RI 1, __________, è stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – __________ RI 1, __________;
– PI 1, __________;
– __________, __________
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario