Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2004.103 • TRAC TI 15.2004.103 Generato dall'IA

Bankruptcy Administration Debt Assignment Upheld Against Sequestration Challenge

Numero d'incarto 15.2004.103
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A debtor company appealed the supervisory authority's decision allowing the bankruptcy administration to assign a significant debt claim to two foreign companies, arguing this violated a prior public prosecutor's sequestration order; the court dismissed the appeal, reasoning that the prosecutor's sequestration, issued after revoking an earlier one, only applied to any potential remainder after the bankruptcy proceedings, not the principal claim being assigned under the relevant bankruptcy law article, and further determined that the assignment did not trigger requirements under foreign real estate acquisition law as the claim was not related to property ownership or development.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 260 LEF, Art. 260 cpv. 3 LEF, Art. 4 cpv. 1 lett. g LAFE, Art. 19 LAFE, Art. 19 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a; Bankruptcy Administration Debt Assignment Upheld Against Sequestration Challenge: che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Parole chiave

Generato dall'IA
amministrazione del fallimento debito principale cessione delle pretese della massa opposizione al precetto esecutivo debito pubblico acquisto di proprietà fondiaria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 260 LEF

Cited in the final order regarding the right to appeal, although the main rejection grounds were substantive.

art. 19 LEF

Cited in the final order (No. 4) regarding the deadline and modality for further appeal to the Federal Tribunal.

art. 61 cpv. 2 lett. a

Cited in the list preceding the orders and implicitly confirmed by Order No. 3 not to levy fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the list preceding the orders and implicitly confirmed by Order No. 3 not to award indemnities.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2004.103 · Lugano 18 agosto 2004 CJ/fp/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Chiesa

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 21 maggio 2004 e la segnalazione

14 giugno 2004 di

RI1 rappr. dall'amministratore unico __________, __________ contro

l’operato dell’CO1, e meglio contro la cessione ex art. 260 LEF del credito di fr. 1'495'000.-- vantato contro la ricorrente dall'

PI1

avvenuta a favore delle società cessionarie

PI2,Panama, e PI3, __________ entrambe rappr. dall'avv. __________, RA1, Lugano

viste le osservazioni 9 giugno 2004 delle società cessionarie e 30 giugno 2004 dell’CO1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nella procedura fallimentare in oggetto è stato inventariato un credito verso la ricorrente RI1 di fr. 1'495'000.--;

che il 13 novembre 2003, l'allora Procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha disposto il sequestro di siffatto credito nell'interesse delle parti civili annunciatesi nell'ambito del procedimento penale diretto contro PI1;

che l'11 marzo 2004, lo stesso magistrato ha revocato il sequestro penale, disponendo però "il sequestro dell'eventuale rimanenza che dovesse risultare a seguito delle eventuali aste nel corso delle quali potrebbe essere decisa la sorte del credito di fr. 1'495'000.--";

che con atto 7 aprile 2004, l'UF di Lugano ha proposto ai creditori la rinuncia della massa a far valere – segnatamente – il credito postergato nei confronti di RI1 e la sua messa in cessione ex art. 260 LEF;

che il 12 maggio 2004, l'Ufficio ha autorizzato le società PI2 e PI3, che ne avevano tempestivamente chiesto la cessione, a far valere tale credito in luogo e per vece della massa;

RI1, debitrice del credito ceduto, si aggrava contro tale cessione, affermando che violerebbe la decisione "preminente" del Procuratore pubblico;

che si può prescindere dall'esaminare se alla ricorrente, così come le cessionarie e l'Ufficio sostengono, difetti la legittimazione per ricorrere (rilevato comunque che RI1 sembra avere un interesse legittimo ad evitare l'avvio di un processo civile parallelo a quello penale);

che infatti il ricorso è comunque privo di fondamento, siccome il sequestro 11 marzo 2004 del Procuratore pubblico riguarda non già il credito poi ceduto ex art. 260 LEF bensì soltanto un'eventuale eccedenza rivelatasi al termine della procedura fallimentare;

che sebbene il Procuratore pubblico abbia menzionato esplicitamente solo l'ipotesi dell'asta, risulta dalla revoca del precedente sequestro e della limitazione del nuovo sequestro alla sola "rimanenza" (sottinteso dopo soddisfacimento dei creditori) che egli intendeva in realtà tutti i modi di realizzazione, compresa la cessione ex art. 260 LEF, già per il fatto che un credito contestato può in materia fallimentare essere posto all'asta solo dopo essere stato offerto in cessione ai creditori (cfr. art. 260 cpv. 3 LEF);

che il ricorso va pertanto respinto;

che la ricorrente, in un successivo scritto 14 giugno 2004 all'CO1, trasmesso in copia a questa Camera, ha inoltre segnalato l'esistenza di una pretesa manifesta violazione degli art. 18 e 24 LAFE (legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, RS 211.412.41), in quanto l'CO1 non avrebbe notificato la cessione di credito all'Autorità per l'applicazione della LAFE, mentre l'una delle due società cessionarie è una persona giuridica con sede all'estero;

che la ricorrente ha esplicitamente rinunciato a considerare tale censura quale ricorso per denegata giustizia;

che in ogni caso, la cessione ex art. 260 LEF del credito contro la ricorrente non può in concreto ledere la LAFE, siccome non ha quale oggetto azioni, quote di partecipazione o finanziamenti di una società immobiliare né tanto meno un fondo, bensì un semplice credito contro una società – a detta della ricorrente

– immobiliare non legato però in alcun modo con la locazione, l'acquisto o l'edificazione di un fondo, ciò che non è suscettibile di conferire alle società cessionarie una posizione analoga a quella del proprietario di un fondo ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. g LAFE e 1 cpv. 2 OAFE;

che non ci si trova inoltre in un caso di applicazione dell'art. 19 LAFE;

che non occorre pertanto dare agli uffici ulteriori indicazioni oltre al disposto chiaro dell'art. 19 LAFE;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 260 LEF; 4, 19 LAFE; 1 OAFE; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 21 maggio 2004 di RI1, __________, è respinto.

2. La segnalazione 14 giugno 2004 di RI1, __________, è evasa ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5. Intimazione a: – RI1, __________;

– RA1, __________;

Comunicazione all’CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il segretario