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15.2004.102 • TRAC TI 15.2004.102 Generato dall'IA

Service by Unclaimed Registered Mail Upheld in Seizure Challenge

Numero d'incarto 15.2004.102
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party contested the issuance of a notice of seizure, arguing they were not properly summoned to the hearing rejecting their opposition to the executive procedure, despite the official record showing both the summons and the subsequent rejection decision, sent via registered mail, were returned as unclaimed. The court reasoned that under cantonal law, registered mail service is generally considered effective upon the seventh day of retention at the post office if not collected, and since the challenging party did not allege non-receipt of the postal collection notice, the rejection decision was deemed validly notified, thus validating the subsequent seizure order.

Regesto Legislator

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Art. 22 LEF, Art. 64 LEF, Art. 34 LEF, Art. 124 CPC, Art. 25 LALEF, Art. 157 OSP; Service by Unclaimed Registered Mail Upheld in Seizure Challenge: The court reasoned that under cantonal law, registered mail service is generally considered effective upon the seventh day of retention at the post office if not collected, and since the challenging party did not allege non-receipt of the postal collection notice, the rejection decision was deemed validly notified, thus validating the subsequent seizure order.

Parole chiave

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notifica per raccomandata ordine del pignoramento finzione di notifica postale citazione a comparire fermo banca notificazione della decisione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning paragraph immediately preceding the dispositive, and implicitly applied by the ruling in order 2 regarding costs.

art. 19 LEF

Cited in order 3 as the basis for the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.2004.102 · 13 agosto 2004 FP/fp/fc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretario: · Piccirilli

statuendo sul ricorso 25 maggio 2004 di

RI1 contro

l’operato dell’

CO1

ed in particolare contro l’emissione dell’avviso di pignoramento 26 marzo 2004 nella procedura esecutiva n. 937690 promossa nei confronti del ricorrente da

PI1

richiamata l’ordinanza presidenziale 25 maggio 2004 con la quale al ricorso veniva concesso effetto sospensivo

viste le osservazioni 8 giugno 2004 dell’CO1

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, asserendo di non essere stato citato all’udienza di rigetto dell’opposizione al PE n. __________;

che dagli atti prodotti dalla __________ risulta che non sono state ritirate né la raccomandata contenente la citazione, per il

2 febbraio 2004, all’udienza di discussione dell’istanza di rigetto dell’opposizione promossa dalla procedente, né quella contenente la sentenza 2 febbraio 2004 che rigetta in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ limitatamente alla somma di fr. 24'837.45;

che l'Ufficio di esecuzione, e su ricorso l'Autorità di vigilanza, prima di dare seguito a una domanda di

proseguimento dell'esecuzione, devono d'ufficio verificare che un'eventuale opposizione sia stata definitivamente rigettata o ritirata, sotto pena della nullità ex art. 22 LEF dei successivi atti esecutivi (cfr. CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290], confermata dal Tribunale federale in STF 7B.29/2002, cons. 2c);

che la decisione di rigetto definitivo (o diventato definitivo) colpita da un grave vizio di procedura – assenza di un dispositivo chiaro, di alcuna motivazione, dell'indicazione dei mezzi d'impugnazione o carente notifica (cfr. Charles Jaques, La mainlevée de l´opposition formée contre la poursuite introduite par une caisse-maladie, in: Jusletter 17 novembre 2003, Rz 21, 25 e 33) – è nulla (recte: inopponibile trattandosi della carente notificazione della medesima, cfr. CEF 5 febbraio 2003 [15.2003.7]; Jaques, op. cit., Fn 22), le autorità di esecuzione devono d'ufficio respingere la domanda di prosecuzione dell'esecuzione allorquando constatano l'esistenza di un simile vizio (cfr. Jaques, op. cit., Fn 46);

che in particolare, deve essere considerata inefficace una decisione di rigetto non notificata all'escusso (cfr. Jaques, op. cit., Fn 46; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pp. 217 ss ad d; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.

7 et 124 ad art. 80);

che la notifica delle sentenze di rigetto dell’opposizione così come la citazione all’udienza di rigetto sono rette dal

diritto cantonale, tali atti non essendo né atti esecutivi ai sensi dell’art.

64 LEF né comunicazioni degli uffici di esecuzione e fallimenti ai sensi dell’art.

34 LEF (cfr. CEF 15 maggio 2000 [14.99.101], cons. 1a);

che per il diritto ticinese, la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali (art.

124 CPC, applicabile in materia di rigetto dell’opposizione in virtù dell’art.

25 LALEF);

che secondo la giurisprudenza cantonale, l’invio giudiziario a mezzo raccomandata è reputato notificato quando viene ritirato all’ufficio postale oppure, se ciò non avviene, il settimo ed ultimo giorno di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, n. 1 ad art. 124);

che tale pratica è ammessa dal Tribunale federale a condizione che un avviso di ritiro ai sensi dell’art. 157 OSP (disposizione ora abrogata dalla legge 30 aprile 1997 sulle poste – LPO; il punto 2.3.7 delle condizioni generali “Servizi postali” della Posta [ed. gennaio 2001] prevede però tuttora l’allestimento di un “invito di ritiro”) sia stato lasciato nella cassetta delle lettere (o nella casella postale) del destinatario (DTF 116 III 61 c. 1b);

che la prova del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice (cfr. DTF 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons. 2a; CEF 5 ottobre 2001 [14.01.55], cons. 3; TRAM 28 maggio 1971 in re B., GAT, 139; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 120 nonché 6 e 7 ad art. 124, con rif.; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1230 s., con rif.; cfr. pure Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n.

194 ad art. 17);

che quindi se il destinatario della raccomandata contesta di avere ricevuto tale avviso e la prova del contrario non può essere portata, la notifica va considerata non avvenuta (TF 1.5.1944 ric. Boldi in Rep. 1944, 356; CEF 26.4.1991 in re __________ c/ di Bari e figli, consid. 1f; 15 maggio 2000 [14.99.101], cons. 1b; 23 gennaio 2002 [14.01.98], cons. 1b; Donzallaz, op. cit., n. 1250 s., con rif.);

che nel caso concreto dagli atti trasmessi dal Pretore risulta che sia la citazione all’udienza di discussione, sia la sentenza di rigetto dell’opposizione sono state notificate al ricorrente per mezzo di invio raccomandato;

che tuttavia il ricorrente non ha ritirato le raccomandate e le stesse sono state rinviate alla Pretura;

che egli non asserisce di non aver ricevuto l’avviso di ritiro;

che peraltro l’aver rifiutato due invii raccomandati nella stessa procedura, potrebbe denotare un verosimile atteggiamento defatigatorio da parte del ricorrente;

che di conseguenza, la sentenza 2 febbraio 2004 deve essere considerata come validamente notificata;

che l’CO1 ha agito correttamente emettendo l’avviso di pignoramento 26 marzo 2004, essendo la decisione 2 febbraio 2004, con la quale è stata rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n.__________ limitatamente all’importo di fr. 24'837.45, cresciuta in giudicato.

che pertanto il ricorso va respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 17, 78, 88, 90 LEF; 124 CPC; 25 LALEF; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.Il ricorso 25 maggio 2004 di RI1 è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: - RI1;

- PI1;

Comunicazione all’CO1 e alla __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il segretario