Debtor v. Creditor: Validity of Opposition to Payment Order and Bankruptcy Warning
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed a bankruptcy warning issued after the creditor requested continuation of an enforcement action following the service of a payment order. The court upheld the appeal, reasoning that the debtor had validly filed an opposition to the payment order within the ten-day statutory period, evidenced by markings and a date on the debtor's copy of the order, and traces of these markings on the creditor's copy, concluding that the omission of these details on the creditor's copy was an error, and thus the subsequent bankruptcy warning, based on the non-existence of opposition, was null and void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 74 cpv. 1 LEF, Art. 76 cpv. 1 LEF, Art. 74 LEF, Art. 78 cpv. 2 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor v. Creditor: Validity of Opposition to Payment Order and Bankruptcy Warning: The court upheld the appeal, reasoning that the debtor had validly filed an opposition to the payment order within the ten-day statutory period, evidenced by markings and a date on the debtor's copy of the order, and traces of these markings on the creditor's copy, concluding that the omission of these details on the creditor's copy was an error, and thus the subsequent bankruptcy warning, based on the non-existence of opposition, was null and void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble as a provision governing the declaration of opposition to the payment order, which is central to the decision.
Cited in the preamble as a provision concerning the notification of opposition to the creditor, relevant to the procedural findings.
Cited in the preamble, likely relating to the authority's power to review the enforcement decision, justifying the appeal's acceptance.
Cited in the preamble as the basis for the decision not to levy costs (No. 3).
Cited in the preamble as the basis for the decision not to award indemnities (No. 3).
Cited in the dispositive (No. 4) to establish the right to appeal the decision to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 15.2004.100 · Lugano 7 luglio 2004/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 aprile 2004 di
_RICO1 contro
l’operato dell’Ufficio __________ e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa l'11 marzo 2004 nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
_CON1
viste le osservazioni: - 3 maggio 2004 della _CON1
- 18 maggio 2004 __________
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che con PE n. __________ emesso l'11 febbraio 2004 __________ __________ la _CON1 procede contro _RICO1 per l'incasso di un suo credito;
che con domanda 10 marzo 2004 la _CON1 ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione;
che l'11 marzo 2004 l'__________ __________ ha emesso la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata alla debitrice il 25 marzo 2004;
che con ricorso 21 aprile 2004 l'amministratore unico della_RICO1, __________, ha presentato ricorso contro la comminatoria di fallimento sostenendo di avere il
19 febbraio 2004 interposto opposizione contro il PE in oggetto n. __________ e rilevando che sull'esemplare per il debitore (doc. B) appare in calce sottolineata l'indicazione "opposizione";
che delle osservazioni della _CON1 si dirà se del caso , in seguito, mentre l'__________ __________ con le sue osservazioni si è rimesso al giudizio dell'Autorità di vigilanza;
che ex art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto, o entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione;
che secondo l'art. 76 cpv. 1 LEF il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare e che quando l'opposizione non ha avuto luogo, se ne fa menzione;
che l'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta opposizione incombe all'escusso (Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zu SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 21 e 27 ad art. 74 LEF);
che dalla verifica dell'esemplare del PE n. __________ destinato alla debitrice (doc. B) si evince la data appostavi a mano "19 febbraio 2004", la sottolineatura dell'indicazione prestampata "opposizione" e la firma di __________;
che da un attento esame dell'esemplare destinato alla creditrice si evincono le tracce della sottolineatura dell'indicazione prestampata "opposizione" risp. della data apposta a mano "19 febbraio 2004", le quali coincidono esattamente con la sottolineatura dell'indicazione "opposizione" prestampata e con la data scritta a mano che appaiono sull'esemplare destinato al debitrice (doc. B);
che pertanto vi è da ritenere che al momento della notifica del PE la sottolineatura dell'indicazione prestampata "opposizione", la data e la firma di __________ sono state erroneamente apposte solo sull'esemplare destinato alla debitrice e non su quello destinato alla creditrice, sul quale vi appaiono però le tracce;
che per l'art. 78 cpv. 2 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di prosecuzione dell'esecuzione, per cui la comminatoria di fallimento dell'11 marzo 2004 va dichiarata nulla;
che il ricorso 20 aprile 2004 della _RICO1 va quindi accolto e l'__________ __________ iscriverà l'opposizione dell'escussa in data 19 febbraio 2004 e annullerà tutti gli atti di esecuzione forzata avvenuti dopo tale data;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 74 e 76 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 20 aprile 2004 della_RICO1, __________, è accolto.
2. L'opposizione interposta dalla _RICO1 al PE n. __________ dell'__________ __________ è dichiarata valida.
2.1. Di conseguenza l'__________ __________ iscriverà l'opposizione della _RICO1 in data 19 febbraio 2004 al PE n. __________.
2.2. È dichiarata nulla la comminatoria di fallimento 11 marzo 2004.
3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
5. Intimazione:
-_RICO1, __________
-_CON1, __________
Comunicazione all'__________ __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria