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15.2003.89 • TRAC TI 15.2003.89 Generato dall'IA

Debtor Appeal on Minimum Subsistence Level Calculation Rejected

Numero d'incarto 15.2003.89
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the calculation of the minimum subsistence level set by the enforcement office in various debt collection proceedings, seeking to include a monthly payment for a debt to an employer and suspension of seizure to cover vehicle insurance and registration. The court rejected the appeal, reasoning that the debt payment to the employer did not constitute an expense eligible for preferential treatment under established case law for basic needs, and that vehicle expenses were not permissible because the debtor lived near his workplace and had access to public transport, thus the vehicle was not essential for professional exercise as required to deem it unseizable. Furthermore, the court noted that other requested adjustments to the minimum subsistence level, such as health insurance premiums, were precluded from retroactive correction favoring the debtor due to the prohibition against *reformatio in peius*.

Regesto Legislator

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Art. 93 LEF, Art. 22 LPR, Art. 19 LEF, art. 17 LEF, art. 61 OTLEF, art. 62 OTLEF; Debtor Appeal on Minimum Subsistence Level Calculation Rejected: The court rejected the appeal, reasoning that the debt payment to the employer did not constitute an expense eligible for preferential treatment under established case law for basic needs, and that vehicle expenses were not permissible because the debtor lived near his workplace and had access to public transport, thus the vehicle was not essential for professional exercise as required to deem it unseizable. Furthermore, the court noted that other requested adjustments to the minimum subsistence level, such as health insurance premiums, were precluded from retroactive correction favoring the debtor due to the prohibition against *reformatio in peius*.

Parole chiave

Generato dall'IA
minimo vitale incasso divieto di pagamento debito pubblico procedura esecutiva calcolo del pignoramento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 18
DTF 121 III 22
DTF 121 III 22 seg.; Guidicelli/Piccirilli, op.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the final disposition clause regarding the possibility of appeal.

art. 93 LEF

Cited in the final disposition clause regarding the possibility of appeal, and it relates to the core issue of seizure/garnishment limits.

art. 61 OTLEF

Cited as the basis for not levying judicial fees (costs).

art. 62 OTLEF

Cited as the basis for not awarding legal fees (indemnities).

art. 22 LPR

Although mentioned extensively in the reasoning (Consideranda 2 and 3) as the basis for the prohibition of *reformatio in peius*, it was explicitly listed in the final section preceding the pronouncement ('Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF'). However, based strictly on the numbered orders (1-4), only articles explicitly mentioned within those orders are included. Since 22 LPR is *not* in orders 1-4, it is excluded based on the strict rule provided.

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Testo completo

Incarto n. 15.2003.89 · Lugano 28 agosto 2003 FP/fp/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretario: · Cassina

statuendo sul ricorso 4 giugno 2003 di

Contro

l’operato dell'

Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

____________________

__________ del __________ __________

rappr. da __________ __________ e __________, __________

____________________

____________________, __________

rappr da __________, __________

__________, __________

rappr da __________ __________ __________ __________, __________

____________________

____________________, __________

patr. dall’avv. __________ __________, __________

Comune di __________

rappr. da __________, __________

____________________ __________

rappr da __________ __________ __________

____________________ , __________

rappr. da __________ __________, __________

viste le osservazioni

3 luglio 2003 di __________ __________

4 luglio 2003 della __________ __________ e dello __________ del __________ __________

10 luglio 2003 del Comune di __________

7 agosto 2003 dell’UEF di __________

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ __________ per l’incasso dei propri crediti.

B. Il

17 maggio 2003 l’UEF di __________ allestiva il seguente calcolo del minimo di esistenza a carico di __________ __________:

Introito debitore fr. 3’200.--

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1'100.--

locazione fr. 700.--

riscaldamento fr. 70.--

trasferte fr. 80.--

pasti fuori domicilio fr. 220.--

assicurazioni diverse fr. 100.--

Totale fr. 2'565.--

Eccedenza pignorabile fr. 635.--

C. Con ricorso 4 giugno 2003 __________ __________ si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbe inserito l’importo mensile di fr. 170.-- relativo ad un debito contratto con il proprio datore di lavoro. Egli chiedi inoltre di sospendere il pignoramento per poter far fronte al pagamento delle targhe e dell’assicurazione della propria autovettura.

D. Delle osservazioni della altre parti coinvolte nella procedura e di quelle dell’UEF di __________ si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2. Il ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza venga inserito l’importo relativi ad un debito contratto con il proprio datore di lavoro.

Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 218, p. 67).

Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.

92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

È di tutta evidenza che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento del debito contratto non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso a tale creditore.

Abbondanzialmente si rileva altresì che, pur seguendo la tesi del ricorrente secondo cui tale importo servirebbe all’acquisto di abiti da lavoro, la deduzione massima ammonta a fr. 60.-- mensili ed è già compensata con l’importo di fr. 100.-- riconosciuto alla voce “assicurazioni diverse”. Tale voce di spesa non è infatti contemplata dalla Tabella dei minimi di esistenza edita da questa Camera ed andrebbe quindi decurtata dal minimo vitale del ricorrente, sennonché alla presente fattispecie torna applicabile l’art. 22 LPR che sancisce il divieto della reformatio in peius.

3. Al ricorrente è stato riconosciuto nel minimo vitale l’importo di fr. 295.-- a titolo di premi della cassa malati. Orbene ritenuto che possono essere riconosciuti soltanto gli importi effettivamente pagati ( cfr. DTF 121 III 22 seg.; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n.125, p. 39) e che nel caso di specie risulta che l’escusso non paga il premio della cassa malati __________, essendo quest’ultima tra i creditori pignoranti, tale importo andrebbe stralciato dal minimo di esistenza. Tuttavia anche in tal caso giunge in soccorso dell’escusso l’art. 22 LPR. (divieto delle reformatic…..

4. È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; guidicelli/piccirilli, op.cit., n.171 ss.51, p). In concreto il ricorrente chiede il riconoscimento delle spese connesse con l’utilizzo della propria autovettura (assicurazione RC e imposta di circolazione). Orbene tale richiesta non può essere accolta, il debitore esercitando la propria attività lucrativa a Bellinzona ed abitando a poche centinaia di metri dal luogo di lavoro. Inoltre l’escusso abita in una zona ben servita dai mezzi pubblici a cui può far capo per i propri spostamenti.

5. Il ricorso di __________ __________ va pertanto respinto

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF pronuncia:

1. Il ricorso 4 giugno 2003 di __________ __________, __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il segretario