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15.2003.86 • TRAC TI 15.2003.86 Generato dall'IA

Late Opposition to Enforcement Void Due to Insufficient Mailbox Notification

Numero d'incarto 15.2003.86
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court considered a late opposition filed against an enforcement proceeding initiated by an execution office, where the debtor claimed the enforcement order was overlooked among junk mail after being placed in the mailbox, despite a prior authorization for delivery to the mailbox. The court reasoned that under relevant statutes, personal notification of an enforcement order is generally required, and simply depositing the notice in a mailbox, even with prior consent, does not constitute a valid notification because it cannot guarantee the debtor's actual knowledge, which is essential for the Swiss enforcement system; consequently, as the lack of proper formal notification prevented proof of the actual date of awareness, the debtor's filing on May 17th was deemed a timely opposition, rendering the request for reinstatement of the deadline inadmissible, and the subsequent seizure notice was declared void.

Regesto Legislator

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Art. 33 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 22 LEF, Art. 78 LEF, Art. 22 con, Art. 19 LEF; Late Opposition to Enforcement Void Due to Insufficient Mailbox Notification: The court reasoned that under relevant statutes, personal notification of an enforcement order is generally required, and simply depositing the notice in a mailbox, even with prior consent, does not constitute a valid notification because it cannot guarantee the debtor's actual knowledge, which is essential for the Swiss enforcement system; consequently, as the lack of proper formal notification prevented proof of the actual date of awareness, the debtor's filing on May 17th was deemed a timely opposition, rendering the request for reinstatement of the deadline inadmissible, and the subsequent seizure notice was declared void.

Parole chiave

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esecuzione in via di pignoramento atto tardivo corretta notificazione opposizione tardiva notificazione postale irregolare esecuzione del pignoramento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 33 LEF

This provision was the legal basis for the application for restitution of the deadline for objection, which the court ultimately ruled inadmissible.

art. 22 LEF

The writ of attachment issued on May 14, 2003, was declared void based on this article.

art. 78 LEF

The writ of attachment was declared void because it was issued in an execution suspended by objection, invoking this article.

art. 88 cpv. 1 LEF

Cited in conjunction with Art. 78 LEF to support the nullity of the attachment order.

art. 74 LEF

Cited in the preamble to the decision, related to the form of the objection, which influenced the finding that the application was inadmissible because the objection itself was considered valid.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Used as the basis for not levying court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Used as the basis for not awarding legal costs/indemnities.

art. 19 LEF

Cited as the procedural basis for the right to appeal this decision to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 15.2003.86 · Lugano 11 luglio 2003/CJ/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sull’istanza di opposizione tardiva 17 maggio 2003 presentata da

__________

in relazione all’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa contro l’istante da

__________

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che l’istante chiede la restituzione del termine d’opposizione ai sensi dell’art.

33 LEF, facendo valere all’indirizzo dell’Ufficio che “negli scorsi giorni mi è apparso fra le mani un vostro precetto esecutivo. Purtroppo è stato da me rinvenuto tra i molti avvisi di pubblicità che giornalmente finiscono nella mia buca delle lettere, e che solitamente prendo e deposito in blocco in un angolo in casa”;

che dal rapporto 10 giugno 2003 della polizia di __________, richiesto da questa Camera, si evince come il precetto esecutivo in questione sia stato spedito per posta il 14 aprile 2003 dal sostituto segretario del posto di polizia di __________, __________, in forza dell’autorizzazione 30 gennaio 2001 firmata apparentemente dalla moglie dell’escusso, __________, con la quale la polizia veniva autorizzata ad intimare qualsiasi atto esecutivo a nome di __________ e __________, recapitandoli nella cassetta delle lettere o nella casella postale;

che secondo i combinati art. 64 e 72 LEF, il precetto esecutivo deve di regola essere notificato personalmente all’escusso (persona fisica), a persona adulta della sua famiglia o a uno di suoi impiegati, l’agente notificatore (ufficiale, impiegato dell’ufficio oppure funzionario postale, comunale o di polizia) essendo tenuto a consegnare l’atto aperto al suo destinatario nonché ad attestare

su ambedue gli originali l’avvenuta notifica (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco

1998, vol. I, n. 10 ad art. 64; Karl Wüthrich/Peter Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 11 ad art. 72);

che il deposito del precetto esecutivo nella cassetta delle lettere dell’escusso o nella sua casella postale non costituisce una valida notifica ai sensi degli art. 64 e 72 LEF (cfr. DTF 117 III 7 ss.; Angst, op. cit., n. 10 ad art. 64, con rif.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 4 ad art. 64-66 e n. 14 ad art. 64, con rif.);

che ciò vale anche quando l’escusso ha preventivamente accettato tale modo di comunicazione quale mezzo di notifica per tutte le esecuzioni e comunicazioni connesse ("qualsiasi atto esecutivo a mio nome") (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 72; BS, AB, sentenza 27 novembre 1990, BlSchK 1991, p. 94; contra: BS, AB, sentenza

31 gennaio 1983, BlSchK 1986, p. 138);

che infatti il sistema svizzero, in quanto consente l’esecuzione forzata senza che il credito sia stato necessariamente accertato preventivamente in una decisione giudiziaria o amministrativa, trova la sua giustificazione solo se vi è la certezza che l’escusso ha avuto – o potuto avere – conoscenza effettiva del contenuto del precetto esecutivo;

che l’esigenza di prova costituisce un interesse pubblico al quale l’escusso non può preventivamente rinunciare in termini generali;

che tuttavia, per il principio della buona fede e il divieto del formalismo eccessivo, il precetto esecutivo notificato in modo formalmente carente non deve essere nuovamente notificato quando l’escusso ha avuto conoscenza effettiva e completa del suo contenuto (cfr. Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 17 ad art. 72, con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64-66 e n. 20 ad art. 72, con rif.);

che in concreto, l’istante afferma di aver avuto conoscenza del precetto esecutivo soltanto diversi giorni dopo il suo deposito nella cassetta delle lettere;

che per la carenza formale di notifica, l’Ufficio non è in grado, come invece gli compete (cfr. Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 14 ad art. 72), di provare la data in cui l’escusso ha effettivamente preso visione del precetto esecutivo;

che pertanto l’istanza di opposizione tardiva del 17 maggio 2003 va considerata quale tempestiva opposizione;

che in effetti l’opposizione non è sottoposta all’osservanza di una forma particolare, sennonché deve essere scritta o verbale (art. 74 cpv. 1 LEF);

che interpretata “in dubio pro debitore” (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 41 s. ad art. 74), anche tenuto conto del fatto che l’escusso procede senza mandatario professionale, l’istanza 17 maggio 2003 risulta includere un’opposizione;

che la domanda di restituzione del termine d’opposizione presuppone infatti l’intenzione dell’escusso di interporre opposizione;

che l’istanza risulta pertanto irricevibile per carenza di gravamen, poiché l’istanza 17 maggio va considerata quale valida e tempestiva opposizione;

che occorre inoltre annullare l’avviso di pignoramento14 maggio 2003, da considerare nullo ex art. 22 LEF, perché emesso in un’esecuzione sospesa da opposizione (art. 78 LEF e 88 cpv. 1 LEF; STF7B.29/2002, cons. 2c; CEF23 gennaio 2002 [15.2001.232/290]; 24 aprile 2002 [15.2002.28]; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, n. 12, secondo trattino a p. 167, ad art. 22, con rif.; Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, n. 1 ad art. 78, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 78, che riserva tuttavia il caso in cui l’opposizione è stata dichiarata irricevibile; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 28 ad art. 22 con rif.);

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 22, 64, 72, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. L’istanza

17 maggio 2003 di restituzione del termine d’opposizione di __________, è irricevibile.

2. L'avviso di pignoramento 14 maggio 2003 è dichiarato nullo.

3. L'UEF di Bellinzona procederà all'iscrizione nel registro delle esecuzioni dell'avvenuta tempestiva opposizione.

4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

6. Intimazione a: – __________

Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario