Seizure Notice Nullified Due to Improper Service of Prior Judgment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged an official notice of seizure, arguing that a prior judgment rejecting their opposition to the execution was invalid because they were not properly notified of the hearing or the resulting judgment, as the registered mail notices were not picked up and there was no proof of a delivery notice slip being left in their mailbox. The court reasoned that under cantonal law, judicial acts sent by registered mail are deemed notified only upon pickup or after the seventh day of retention, provided a collection notice was deposited, and since there was no proof of such a deposit, the judgment was considered not legally communicated and therefore ineffective, meaning the opposition remained valid, leading to the nullification of the subsequent seizure notice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64 LEF, Art. 34 LEF, Art. 124 CPC, Art. 25 LALEF, Art. 157 OSP, Art. 120 nonch; Seizure Notice Nullified Due to Improper Service of Prior Judgment: The court reasoned that under cantonal law, judicial acts sent by registered mail are deemed notified only upon pickup or after the seventh day of retention, provided a collection notice was deposited, and since there was no proof of such a deposit, the judgment was considered not legally communicated and therefore ineffective, meaning the opposition remained valid, leading to the nullification of the subsequent seizure notice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited because the appeal was granted and the enforcement measure annulled, based on the nullity of the seizure order stemming from the non-notified lower court judgment.
Cited to specify the recourse available against the present decision before the Federal Tribunal.
Cited regarding the decision not to award costs or indemnities.
Cited in the enumeration of applicable articles before the final orders, concerning the rule for notification by registered mail under cantonal law.
Cited in the enumeration of applicable articles before the final orders, concerning the applicability of the CPC in opposition proceedings regarding provisional seizures.
Testo completo
Incarto n. 15.2003.7 · Lugano 5 febbraio 2003 CJ/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario: · Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 gennaio 2003 di
__________ contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’avviso di pignoramento 13 gennaio 2003 emesso nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
__________
viste le osservazioni 24 gennaio 2003 del Giudice di pace del Circolo di Lugano e 30 gennaio 2003 dell’UE di Lugano;
preso atto che l’escutente non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la ricorrente contesta il provvedimento impugnato, asserendo di non essere stata citata personalmente “all’eventuale udienza dell’opposizione al PE no __________”;
che dagli atti prodotti dal Giudice di pace del Circolo di Lugano risulta che non sono state ritirate né la raccomandata contenente la citazione, per il 18 settembre 2002, all’udienza di discussione dell’istanza promossa dal procedente in via ordinaria, né quella contenente la sentenza 18 dicembre 2002 che condanna la ricorrente a pagare al procedente fr. 332,70 e rigetta l’opposizione al PE n. __________ nella medesima misura;
che la notifica delle sentenze di rigetto dell’opposizione così come la citazione all’udienza di rigetto sono rette dal diritto cantonale, tali atti non essendo né atti esecutivi ai sensi dell’art. 64 LEF né comunicazioni degli uffici di esecuzione e fallimenti ai sensi dell’art. 34 LEF (cfr. CEF 15 maggio 2000 __________, cons. 1a);
che per il diritto ticinese, la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali (art. 124 CPC, applicabile in materia di rigetto dell’opposizione in virtù dell’art. 25 LALEF);
che secondo la giurisprudenza cantonale, l’invio giudiziario a mezzo raccomandata è reputato notificato quando viene ritirato all’ufficio postale oppure, se ciò non avviene, il settimo ed ultimo giorno di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124);
che tale pratica è ammessa dal Tribunale federale a condizione che un avviso di ritiro ai sensi dell’art. 157 OSP (disposizione ora abrogata dalla legge 30 aprile 1997 sulle poste – LPO; il punto 2.3.7 delle condizioni generali “Servizi postali” della Posta [ed. gennaio 2001] prevede però tuttora l’allestimento di un “invito di ritiro”) sia stato lasciato nella cassetta delle lettere (o nella casella postale) del destinatario (DTF 116/1990 III 61 c. 1b);
che la prova del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice (cfr. DTF
122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons. 2a; CEF 5 ottobre 2001 __________, cons. 3; TRAM 28 maggio 1971 in re B., GAT, 139; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 120 nonché 6 e 7 ad art. 124, con rif.; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1230 s., con rif.; cfr. pure Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17);
che quindi se il destinatario della raccomandata contesta di avere ricevuto tale avviso e la prova del contrario non può essere portata, la notifica va considerata non avvenuta (TF 1.5.1944 ric. Boldi in Rep.1944, 356; CEF 26.4.1991 in re __________ c/ di Bari e figli, consid. 1f; 15 maggio 2000 __________, cons. 1b; 23 gennaio 2002 __________, cons. 1b; Donzallaz, op. cit., n. 1250 s., con rif.);
che nel caso concreto non risulta dagli atti trasmessi dal giudice di pace che un avviso di ritiro sia stato effettivamente depositato nella cassetta delle lettere della ricorrente, prova che appare comunque impossibile da recare vista la dimensione degli ufficiali postali di Lugano;
che la
sentenza del giudice di pace, in quanto non notificata, è da considerare nulla;
che una sentenza o una decisione amministrativa non comunicata alle parti non esiste
(“Nichturteil”, cfr. DTF 122 I 99-100, cons. 3a bb; Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6a ed., Berna 1999, n. 25
ad cap. 9), recte è inopponibile ai destinatari cui non è stata intimata, poiché non è necessario emanare una nuova decisione per (ri)notificarla correttamente (cfr. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, n. 2.3.2.4);
che la ricorrente non essendo vincolata dalla sentenza del giudice di pace per la sua mancata notifica, l’opposizione al PE n. __________ deve essere considerata come tuttora esistente, di modo che l’avviso di pignoramento avversato è nullo (cfr. art. 78 cpv. 1 e 88 cpv. 1 LEF);
che pertanto il ricorso va accolto;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 78, 88, 90 LEF; 124 CPC; 25 LALEF; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.Il ricorso 21 gennaio 2003 __________ è accolto.
1.1. Di conseguenza, è annullato l’avviso di pignoramento 13 gennaio 2003 emesso dall’UE di Lugano nell’ambito dell’esecuzione n. __________.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano e al Giudice di pace del Circolo di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario