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15.2003.58 • TRAC TI 15.2003.58 Generato dall'IA

Supervisory Authority Upholds Reactivation of Debt Executions Despite Debtors' Harassment Claims

Numero d'incarto 15.2003.58
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court supervisory authority upheld the enforcement office's actions regarding the reactivation of several debt executions, despite the debtors' appeal arguing the reactivation was for harassment during other legal proceedings and challenging the underlying fee debt as unjustified. The court consolidated the appeals for procedural economy since they shared a factual basis and sought the same result, but ultimately found the enforcement measures legally sound because prior definitive rejections of opposition existed, and the debtors' proper recourse for disputing the underlying debt claims was through an action for annulment or a repetition action after payment, as the current appeal was limited to reviewing the legality of the enforcement actions themselves, not the substantive validity of the claims.

Regesto Legislator

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Art. 86 LEF, Art. 19 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF; Supervisory Authority Upholds Reactivation of Debt Executions Despite Debtors' Harassment Claims: The court consolidated the appeals for procedural economy since they shared a factual basis and sought the same result, but ultimately found the enforcement measures legally sound because prior definitive rejections of opposition existed, and the debtors' proper recourse for disputing the underlying debt claims was through an action for annulment or a repetition action after payment, as the current appeal was limited to reviewing the legality of the enforcement actions themselves, not the substantive validity of the claims.

Parole chiave

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organo dell'esecuzione forzata procedura esecutiva azione creditoria ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione debito residuo moratoria concordataria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF

Cited implicitly in the consideration that no court fees or indemnities will be charged, which is confirmed in the dispositive.

art. 19 LEF

Cited in the dispositive to indicate the recourse available against the decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2003.58 · Lugano 23 aprile 2003 CJ/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 17 febbraio 2003 di

__________ tutti rappr. da __________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro gli avvisi di pignoramento 12 febbraio 2003 emessi nelle esecuzioni n. __________ a carico di __________, n. __________ a carico di __________ nonché n. __________ e __________ a carico di __________ tutte inoltrate dallo

__________ rappr. dal __________

viste le osservazioni 21 marzo 2003 dell’UEF di Bellinzona;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che l’atto di ricorso, formalmente unico, è allestito e firmato per conto di tre persone diverse;

che i ricorrenti non appaiono essere litisconsorzi necessari;

che tuttavia poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono a conclusioni identiche, si giustifica la congiunzione delle tre procedure;

che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);

che i ricorrenti si aggravano contro la riattivazione chiesta dal creditore delle esecuzioni n. __________, __________ e __________ «con fini perversi, di esercitare violenze psicologiche, sul debitore, impegnato su un altro fronte ricorsuale di “__________ ”»;

che, viste le sentenze di rigetto definitivo delle diverse opposizioni pronunciate il 5 giugno 2001 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona (inc. __________, risp. __________ e __________), le sentenze 8 ottobre 2001 della Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello (inc. 16.2001.68, risp. 16.2001.71 e 16.2001.70) e le domande di proseguimento dell’esecuzione presentate dal procedente il 16 novembre 2001 e rinnovate il 31 gennaio 2003 in seguito all’annullamento dei pignoramenti fissati il 5 giugno 2002 e 23 ottobre 2002, i provvedimenti impugnati risultano ineccepibili;

che per __________ inoltre la pretesa di cui all’esecuzione n. __________ è «un credito per tasse di giudizio concernente 1 ricorso + 2 istanze emesse dal TRAM su “3” procedure di __________ per prassi collaudata esenti di tasse di giudizio __________»;

che trattandosi di una censura di merito, essa sfugge al potere di cognizione di questa Camera;

che se i ricorrenti ritengono infondati i crediti posti a fondamento delle esecuzioni devono inoltrare l’azione di annullamento dell’esecuzione prevista agli art. 85 e 85a LEF, risp. pagare l’importo posto in esecuzione ed avviare un’azione di ripetizione per pagamento indebito ex art. 86 LEF;

che il fatto che __________ abbia inoltrato denuncia al Consiglio della Magistratura contro due giudici del Tribunale amministrativo cantonale è irrilevante in questa sede;

che i ricorsi vanno pertanto respinti;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 85, 85a, 86, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Le procedure dipendenti dal ricorso 17 febbraio 2003 di __________, __________ e __________, tutti in __________, sono congiunte.

2. Il ricorso 17 febbraio 2003 __________, è respinto.

3. Il ricorso 17 febbraio 2003 __________, è respinto.

4. Il ricorso 17 febbraio 2003 __________, è respinto.

5. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

6. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

7. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario