Late Objection and Untimely Restitution Request in Enforcement Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn enforcement office notified an executive order on Wednesday, January 29, 2003, and the debtor, who noted an objection by hand on the copy with the date of February 9, 2003, only mailed the objection on Tuesday, February 11, 2003, arriving on February 13, 2003, rendering the opposition tardy as the ten-day statutory period expired on Monday, February 10, 2003, as a postal opposition must be delivered to a Swiss post office by the last day of the term. Furthermore, the subsequent request for the restitution of the opposition term, submitted on March 11, 2003, was itself untimely because the relevant statute requires such a motion to be filed within ten days of the cessation of the impediment, which, even assuming the impediment ceased on February 11, still made the March 11 filing late.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 74 cpv. 1 LEF, Art. 31 cpv. 3 LEF, Art. 32 cpv. 1 LEF, Art. 33 cpv. 4 LEF, Art. 19 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Late Objection and Untimely Restitution Request in Enforcement Proceedings: Furthermore, the subsequent request for the restitution of the opposition term, submitted on March 11, 2003, was itself untimely because the relevant statute requires such a motion to be filed within ten days of the cessation of the impediment, which, even assuming the impediment ceased on February 11, still made the March 11 filing late.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision implicitly rejects the request for restitution of the deadline because it was filed late according to this article, leading to the inadmissibility order.
Cited in the disposition regarding the non-levying of judicial costs.
Cited in the disposition regarding the non-assignment of indemnities.
Cited in the disposition to indicate the applicable rule for filing an appeal against this decision.
Testo completo
Incarto n. 15.2003.55 · Lugano 28 maggio 2003 CJ/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Giani
segretario: · Jaques, vicecancelliere
statuendo sull’istanza 11 marzo 2003 di restituzione del termine di opposizione presentata da
__________
nell’esecuzione n.__________ diretta dalll’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona promossa da
__________
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il precetto esecutivo n. __________ è stato notificato all’istante mercoledì 29 gennaio 2003;
che la stessa ha apposto a mano sulla copia del precetto esecutivo destinata al debitore la dicitura “Faccio opp. il 9.2.03”, seguita dalla firma dell’amministratore unico;
che detta copia è stata però spedita con invio raccomandato solo il martedì 11 febbraio 2003 (cfr. busta annessa allo scritto 14 febbraio 2003 dell’UEF di Bellinzona) ed è giunta all’Ufficio il 13 febbraio 2003;
che il termine d’opposizione, di 10 giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), era tuttavia già scaduto il lunedì 10 febbraio 2003 – e non il sabato 8 febbraio 2003 come erroneamente indicato dall’Ufficio nel suo scritto 14 febbraio 2003 (cfr. art.
31 cpv. 3 LEF e Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 74);
che per essere tempestiva, l’opposizione non comunicata direttamente e indilatamente all’agente
notificatore deve essere indirizzata all’Ufficio (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 74) e, se viene usata la
via postale, consegnata entro l’ultimo giorno del termine a un ufficio postale svizzero (cfr. art. 32 cpv. 1 LEF);
che l’opposizione dell’istante è pertanto da considerare tardiva;
che, a supporre che l’impedimento allegato dall’istante – ma non motivato e ancora meno comprovato – sia cessato solo l’11 febbraio 2003, data dell’invio dell’opposizione, l’istanza di restituzione del termine dell’11 marzo 2003 è ovviamente tardiva, in quanto successiva alla scadenza del termine di 10 giorni fissata all’art. 33 cpv. 4 LEF;
che infatti secondo questa norma, l’istanza di restituzione di un termine – motivata – deve essere inoltrata entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento;
che in concreto l’istanza è quindi tardiva;
che il ritardo dell’Ufficio a trasmettere all’istante lo scritto 14 febbraio 2003 in cui le è stata comunicata la tardività dell’opposizione è irrilevante, in quanto l’Ufficio non è il patrocinatore delle parti;
che del resto la facoltà di chiedere la restituzione del termine d’opposizione è esplicitamente menzionata a tergo del precetto esecutivo (“Spiegazioni”, ad 3);
che il ricorso è pertanto irricevibile;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 31 cpv. 1 e 3, 32 cpv. 1, 33 cpv. 4, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. L’istanza
11 marzo 2003 di __________, è irricevibile per intempestività.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario