Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2003.50 • TRAC TI 15.2003.50 Generato dall'IA

Enforcement Opposition Timeliness After International Service

Numero d'incarto 15.2003.50
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party challenged the execution office's implied acceptance of a purported opposition to an enforcement order, arguing the opposition was untimely as 13 days elapsed between service on February 18th and the filing on March 3rd, exceeding the standard 10-day period. The court dismissed the appeal, reasoning that because the initial service took 20 days via international request, the debtor was entitled to a longer deadline under the law concerning debtors residing abroad or served internationally; therefore, the opposition filed on the thirteenth day was deemed timely under jurisprudence allowing late filings if they fall within the properly calculated extended term, leading to the rejection of the enforcement party's appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 31 cpv. 1 LEF, Art. 33 cpv. 2 LEF, Art. 19 LEF, art. 33 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Enforcement Opposition Timeliness After International Service: The court dismissed the appeal, reasoning that because the initial service took 20 days via international request, the debtor was entitled to a longer deadline under the law concerning debtors residing abroad or served internationally; therefore, the opposition filed on the thirteenth day was deemed timely under jurisprudence allowing late filings if they fall within the properly calculated extended term, leading to the rejection of the enforcement party's appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
autorizzazione all’esecuzione tempestività dell'inoltro opposizione tardiva rispetto del termine motivazione nel merito ritardo del ministero pubblico Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 106 III 4
che un atto di per sé tardivo va considerato come tempestivo se è stato presentato dal debitore entro il termine che gli sarebbe dovuto essere impartito sin dall'inizio (cfr. DTF 106 III 4, cons. 2; Francis Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 7 ad art. 33);
DTF 47 III 196
DTF 47 III 196 s.; Gilliéron, op.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 33 LEF

Substantive provision used to uphold the opposition as timely, due to the circumstances of notification.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the consideration section regarding the decision not to collect court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the consideration section regarding the decision not to assign legal indemnities.

art. 62 OTLEF

Cited in the dispositive (Order 2) regarding the non-assignment of indemnities.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2003.50 · Lugano 29 aprile 2003/CJ/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 marzo 2003 di

__________ patrocinata dallo studio legale __________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la notifica del precetto esecutivo n. __________ avvenuta a domanda della ricorrente avverso

__________ patrocinata dall’avv. __________

viste le osservazioni 21 marzo di __________ e 24 marzo 2003 dell’UE di Lugano, nonché la replica 31 marzo 2003 di __________ e la duplica 9 aprile 2003 della controparte;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che la ricorrente, in sede di replica (p. 1 ad 1), ha ritirato le censure di nullità della notifica di una copia del precetto esecutivo all’avv. __________ e di assenza di legittimazione di quest’ultimo a interporre opposizione in nome e per conto della resistente (punti 2.2 e 2.3 del petitum del ricorso);

che essa ha invece mantenuto il petitum n. 2.1 chiedente l’accertamento “dell’assenza di (tempestiva) opposizione da parte di __________ al precetto esecutivo n° __________ notificatole in data 18 febbraio 2003 presso la propria sede a __________ ”;

che la ricorrente non indica esplicitamente qual è il provvedimento impugnato;

che non risulta dagli atti che l’UE di Lugano si sia formalmente espresso sulla questione della validità e della tempestività del precetto esecutivo prima dell’inoltro del ricorso;

che si evince tuttavia implicitamente dall’apposizione sul precetto esecutivo della data di notifica del 3 marzo 2003 e dell’avv. Trisconi quale notificando che l’Ufficio ha considerato valida e tempestiva l’opposizione da esso interposta;

che l’Ufficio ha del resto fatto sue le osservazioni della resistente nelle proprie osservazioni 24 marzo 2003;

che il ricorso è pertanto ricevibile e tempestivo su questo punto;

che il 28 gennaio 2003, su domanda della ricorrente a valere quale convalida del sequestro n. __________, l’UE di Lugano ha notificato il PE n. __________ alla resistente, per rogatoria, alla sua sede di __________, indicando il termine di opposizione in 10 giorni;

che il precetto esecutivo è stato consegnato il 18 febbraio 2003 in mano della segretaria __________, presso la ditta __________ a __________, in qualità di “__________ ” (cfr. doc. D allegato al ricorso);

che successivamente il precetto è stato spedito alla succursale di __________ e trasmesso all’avv. __________ per il tramite di __________ (cfr. osservazioni

21 marzo 2003 ad 9, non contestate su questo punto dalla ricorrente in sede di replica);

che l’avv. __________ si è poi presentato il lunedì 3 marzo 2003 all’UE di Lugano con l’originale del precetto esecutivo (doc. 1 prodotto con le osservazioni), sul quale è stata indicata la data di notifica del 3 marzo 2003 nonché l’opposizione interposta dal legale per conto della cliente (secondo procura rilasciata il 28 febbraio 2003, cfr. doc. 7 allegato con le osservazioni);

che tra l’intimazione nelle __________, avvenuta il 18 febbraio 2003, e l’opposizione, dichiarata il 3 marzo 2003, sono trascorsi 13 giorni (il giorno dell’intimazione non va computato, cfr. art. 31 cpv. 1 LEF);

che il termine di opposizione di 10 giorni impartito alla resistente nel precetto esecutivo è pertanto stato disatteso;

che tuttavia, ex art. 33 cpv. 2 LEF, un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all'estero o se deve essere avvisata mediante pubblicazione;

che il domicilio all’estero giustifica già per sé un termine più lungo (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 20 i.f. ad art. 33);

che un atto di per sé tardivo va considerato come tempestivo se è stato presentato dal debitore entro il termine che gli sarebbe dovuto essere impartito sin dall'inizio (cfr. DTF 106 III 4, cons. 2; Francis Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 7 ad art. 33);

che ciò vale in particolare per il termine d’opposizione troppo breve fissato dall'inizio senza tenere conto delle circostanze (cfr. DTF 47 III 196 s.; Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 33);

che nel caso di specie, tenuto conto del tempo intercorso per la notifica del precetto esecutivo (20 giorni, tra il 29 gennaio 2003 – data di spedizione del formulario di notificazione standard previsto dall’art. 5 cpv. 4 della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 – e il 18 febbraio 2003 – data di consegna a __________), si può ritenere che l’UE di Lugano avrebbe dovuto d’ufficio fissare un termine d’opposizione di 20 giorni, seppur senza considerare il tempo necessario all’escusso per informarsi da un avvocato o un’autorità svizzera su come procedere;

che conformemente alla giurisprudenza federale richiamata l’opposizione interposta il 3 marzo 2003, ossia 13 giorni dopo l’intimazione del precetto esecutivo a __________, è quindi tempestiva;

che il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 33, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 7 marzo 2003 __________ è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario