Spouse's Challenge to Real Estate Auction Due to Improper Execution Notice Regarding Marital Home
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal was filed by the spouse of a debtor against the real estate auction initiated by a creditor to realize a mortgage encumbering the marital home, with the appellant arguing that the required execution notice had not been properly served upon her as required when a mortgaged property serves as the marital home under relevant civil code provisions. The court reasoned that because the property served as the marital home, the execution office had an affirmative duty to serve a copy of the execution order upon the debtor's spouse, regardless of whether the creditor indicated this status or if the spouse had prior knowledge, and since this was not done before the auction notice, the auction was annulled and could only be rescheduled after proper notification and expiration of the statutory waiting period, rejecting arguments regarding the spouse's tardiness as irrelevant due to the absolute nullity sanctioning the violation of the marital home protection law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 153 cpv. 2 lett. b LEF, Art. 169 CC, Art. 88 cpv. 1 RFF, Art. 2 cpv. 2 CC, Art. 151 cpv. 1 lett. b LEF, Art. 100 cpv. 1 RFF; Spouse's Challenge to Real Estate Auction Due to Improper Execution Notice Regarding Marital Home: The court reasoned that because the property served as the marital home, the execution office had an affirmative duty to serve a copy of the execution order upon the debtor's spouse, regardless of whether the creditor indicated this status or if the spouse had prior knowledge, and since this was not done before the auction notice, the auction was annulled and could only be rescheduled after proper notification and expiration of the statutory waiting period, rejecting arguments regarding the spouse's tardiness as irrelevant due to the absolute nullity sanctioning the violation of the marital home protection law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe auction is annulled and can only be rescheduled under the conditions of this article, as cited in order 1.1.
Mentioned in the preamble to the ruling, relating to the decision not to levy judicial fees or award compensation.
Cited in the preamble to the ruling regarding the decision not to award compensation.
Cited in the preamble to the ruling regarding the decision not to levy fees or award compensation.
Testo completo
Incarto n. 15.2003.42 · Lugano 7 aprile 2003 /CJ/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario: · Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2003 di
__________ patrocinata dall’avv. __________ Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’incanto immobiliare n. __________ indetto nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da
__________ rappr. dal __________
contro
__________ rappr. da __________, presidente del Consiglio d’amministrazione nonché, quale terzo proprietario del pegno immobiliare, contro il marito della ricorrente:
__________
viste le osservazioni 28 febbraio 2003 di __________ e 3 marzo 2003 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede contro __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare gravante il fondo n. __________ RFP di __________ di proprietà di __________;
che il 5 giugno 2001 l’UE di Lugano ha emesso un precetto esecutivo per l’importo di fr. 596'250.-- oltre interessi al 10% dal 1. aprile 2001 sia nei confronti di __________ che nei confronti di __________;
che l’avviso d’incanto relativo al fondo citato è stato pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero del commercio il __________;
che il 21 febbraio 2003 la moglie dell’escusso ha interposto il ricorso in esame, chiedendo l’annullamento dell’esecuzione sino a quando non le fosse notificato un precetto esecutivo in conformità degli art. 153 cpv. 2 lett. b LEF, 100 RFF e 169 CC;
che ella afferma infatti che sul fondo da realizzare sorge l’abitazione coniugale della famiglia __________;
che la ricorrente assevera di essere venuta a conoscenza dell’esecuzione diretta contro il marito solo dopo che un’amica glielo riferì al telefono, avendo letto all’albo comunale l’avviso d’incanto;
che la ricorrente pretende di non aver in precedenza mai avuto conoscenza né della dazione in pegno di titoli ipotecari gravanti l’abitazione coniugale di __________ né di altre comunicazioni riguardanti l’esecuzione in essere contro il marito;
che sia la banca sia l’UE di Lugano mettono in dubbio la tempestività del ricorso, con riferimento alla pubblicazione dell’avviso d’incanto;
che ex
art. 153 cpv. 2 lett. b LEF e 88 cpv. 1 RFF, se nel corso della domanda di esecuzione o nel corso dell'esecuzione il
pegno è stato indicato dal creditore istante come proprietà di un terzo o come servente all'abitazione coniugale o qualora ciò risulti durante il procedimento di realizzazione, una copia del precetto esecutivo sarà notificata al terzo, al coniuge del debitore o del terzo per dar loro la facoltà di sollevare opposizione;
che secondo Bernheim/Känzig (Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 24 ad art. 153), in assenza d’indicazione da parte del creditore procedente, l’organo d’esecuzione, quando viene a conoscenza del fatto che l’oggetto del pegno serve d’abitazione familiare ai sensi dell’art.
169 CC, deve d’ufficio o su richiesta del coniuge dell’escusso notificare un precetto esecutivo a detto coniuge;
che siffatta opinione è convincente poiché, contrariamente alla versione antecedente il 1. gennaio 1997, il testo del nuovo art. 88 cpv. 1 RFF (salvo quello redatto in italiano, il quale è però manifestamente erroneo) non pone più, quale condizione di notifica di un secondo precetto esecutivo, il fatto che il carattere di abitazione familiare debba risultare dal registro fondiario;
che l’obbligo fatto all’organo d’esecuzione d’intervenire d’ufficio è del resto conforme al carattere imperativo dell’art. 169 CC (cfr. DTF 114 II 399, cons. 5a; Franz Hasenböhler, Zürcher Kommentar II.1.c, Zurigo 1998, n. 9 ad art. 169; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, n. 191);
che è pertanto in principio irrilevante determinare quando il coniuge dell’escusso ha avuto conoscenza della nullità dell’atto di disposizione sull’abitazione familiare, risp. quando è venuto a conoscenza dell’esecuzione diretta contro il coniuge;
che in effetti, siccome la legge prevede la nullità assoluta quale sanzione della violazione dell’art. 169 CC – nullità da constatare d’ufficio (cfr. Hasenböhler, op. cit., n. 69 s. ad art. 169) –, chi si prevale dell’inefficacia dell’atto non è tenuto ad agire in un determinato termine (cfr. Deschenaux et al., op. cit., n. 270);
che vanno ovviamente riservati i casi di manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC; cfr. Hasenböhler, op. cit., n. 70 ad art. 169; Deschenaux et al., op. cit., n. 271);
che la giurisprudenza relativa alla notifica delle rivendicazioni ex art. 106 ss. LEF può essere applicata per analogia al problema in esame;
che secondo detta giurisprudenza, il diritto del terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la rivendicazione oppure se si dimostra manifestamente negligente (cfr. DTF 120 III 125, c. 2a, con rif.; Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 23 ad art. 106; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 168 s. ad art. 106);
che nel caso di specie non vi sono però elementi per ritenere che la ricorrente abbia avuto conoscenza della dazione in pegno di titoli ipotecari gravanti l’abitazione coniugale di __________ né di altre comunicazioni riguardanti l’esecuzione in esame, e comunque nemmeno che abbia tardato ad annunciare i propri diritti allo scopo d'intralciare il corso dell'esecuzione;
che la pubblicazione dell’avviso d’incanto non ha quale scopo d’informare il coniuge dell’escusso;
che una finzione di conoscenza è pertanto da escludere;
che al contrario spetta al creditore procedente informarsi sullo stato civile dell’escusso e sulla sua abitazione, così com’è se del caso dovere suo indicare nella domanda d’esecuzione che il fondo gravato da pegno è l’abitazione della famiglia dell’escusso o del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato proprietario (art. 151 cpv. 1 lett. b LEF);
che il ricorso è pertanto ricevibile;
che la banca invoca invano la sua buona fede, in quanto la stessa non è protetta nel sistema dell’art. 169 CC, fatti salvi gli art. 973 e 975 al. 2 CC (cfr. Hasenböhler, op. cit., n. 73 ad art. 169; Deschenaux et al., op. cit., n. 191, 270 e 271);
che del resto la __________, del cui operato __________ risponde quale successore in
diritto, avrebbe potuto e dovuto controllare, al momento della firma del contratto di costituzione in pegno delle cartelle sulle quali è fondata l’esecuzione in esame, se il consenso del coniuge era o no necessario alla validità dell’atto di pegno (cfr. Deschenaux, op. cit., n. 197);
che la banca ammette d’altronde che il fondo da realizzare serve ai coniugi __________ da abitazione coniugale ai sensi dell’art. 169 CC;
che la costituzione in pegno di titoli ipotecari gravanti il fondo adibito ad abitazione familiare richiede il consenso esplicito del coniuge, almeno quando i limiti usuali delle ipoteche in primo rango sono oltrepassati (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 151);
che la questione non deve comunque essere risolta in questa sede ma semmai in quella – sommaria o ordinaria – di rigetto dell’opposizione;
che ex art. 100 cpv. 1 RFF, se all'ufficio risulta soltanto dopo la domanda di vendita che il fondo costituito in pegno è proprietà di un terzo o serve d'abitazione coniugale, copia del precetto esecutivo sarà notificata anche al terzo o al coniuge del debitore o del terzo (1. periodo);
che la vendita potrà avvenire soltanto quando il precetto esecutivo è passato in forza e sono trascorsi sei mesi dalla sua notifica (2. periodo);
che l’annullamento – pur temporaneo – dell’esecuzione come richiesto dalla ricorrente è invece escluso;
che pertanto il ricorso va accolto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 17, 20a, 151, 153 LEF; 88, 100 RFF; 2, 169 CC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.Il ricorso 21 febbraio 2003 __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, l’incanto del fondo n. __________ RFP di __________ nell’esecuzione n. __________ è annullato e potrà essere rifissato solo alle condizioni dell’art. 100 RFF.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario