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15.2003.39 • TRAC TI 15.2003.39 Generato dall'IA

Debtor's Failed Attempt to Restore Objection Deadline Following Valid Service and Inaction

Numero d'incarto 15.2003.39
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor requested the restoration of the deadline to file an objection to a payment order, claiming they only received it on January 23rd, not January 16th as indicated, and that after initially returning the document to the municipality without objecting, the opposition period had expired. The court denied the request because the debtor had explicitly agreed to have the payment order left in their mailbox, which validated the method of notification despite formal irregularities, and furthermore, the debtor admitted to returning the document without formally objecting once they regained possession, failing to take the required immediate action to oppose or request restoration upon cessation of the alleged impediment.

Regesto Legislator

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Art. 33 cpv. 4 LEF, Art. 64 cpv. 1 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 74 LEF, Art. 306 CP, Art. 85a LEF; Debtor's Failed Attempt to Restore Objection Deadline Following Valid Service and Inaction: The court denied the request because the debtor had explicitly agreed to have the payment order left in their mailbox, which validated the method of notification despite formal irregularities, and furthermore, the debtor admitted to returning the document without formally objecting once they regained possession, failing to take the required immediate action to oppose or request restoration upon cessation of the alleged impediment.

Parole chiave

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restituzione del termine scaduto termine di pagamento opposizione tardiva istanza tardiva di restituzione dei termini gara d'appalto infruttuosa produzione tardiva di documenti Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 33 cpv. 4 LEF

This provision governs the request for restitution of the time limit, which was rejected in order 1.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the final decision (order 2) regarding the decision not to levy court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final decision (order 2) regarding the decision not to award compensation.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final decision (order 2) regarding the decision not to award compensation.

art. 19 LEF

Cited in order 3, which specifies the right to appeal the decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2003.39 · Lugano 7 aprile 2003 /FP/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario: · Baur-Martinelli

statuendo sull’istanza 18 febbraio 2003 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da

__________

nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa contro l’istante da

__________

completata l’istruttoria;

ritenuto

in fatto: A. La __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell’UE di Lugano.

B. Con atto 18 febbraio 2003 __________ ha chiesto la restituzione del termine per poter far opposizione dichiarando di aver ricevuto, direttamente nella propria bucalettere, il PE in questione non il 16 gennaio 2003, come indicato sull’atto esecutivo, bensì il 23 gennaio 2003. Egli assevera inoltre di aver interposto opposizione e di aver rispedito il giorno stesso il PE al Municipio di __________, il quale lo avrebbe rispedito all’escusso quando ormai il termine di dieci giorni per interporre opposizione era ormai scaduto.

C. Interrogato formalmente, l’escusso ha dichiarato di aver ricevuto un avviso con l’invito a recarsi in Municipio per ritirare degli atti esecutivi. Dopo aver parlato con l’usciere comunale di __________, __________, __________ ha affermato di aver detto a quest’ultimo di lasciare il PE nella bucalettere, dove in effetti è stato rinvenuto. L’escusso ha quindi dichiarato di aver rispedito il PE al Municipio senza fare opposizione. Le modalità di notifica del PE in oggetto sono state confermate dal teste __________, il quale ha inoltre affermato di aver retrocesso il PE n.__________ a __________ lasciandoglielo nella bucalettere con la seguente indicazione: “Deve fare opposizione scritta all’ufficio esecuzioni entro 10 giorni dalla notifica”.

Considerato

in diritto: 1. Per l’art. 33 cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso.

Ex art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non è considerata corretta la notifica mediante deposizione del PE nella bucalettere dell’escusso (DTF 17 III 7).Tuttavia anche una notifica che non adempie i requisiti formali, ad esempio un PE lasciato nella bucalettere, può essere ritenuta valida, se la stessa è avvenuta con l’accordo del debitore. La successiva censura relativa ad eventuali vizi di notifica è quindi da ritenere abusiva e non è atta ad invalidarla (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.23 ad art. 64LEF). Di conseguenza la notifica del PE n. __________ a __________ è avvenuta correttamente, avendo quest’ultimo espressamente richiesto che il PE in oggetto fosse lasciato nella propria bucalettere (cfr. verbale di interrogatorio 18 marzo 2003 pag. 3).

2. Secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione. Nel caso di notifica tramite impiegato postale o funzionario incaricato dall’ufficio di esecuzione, l’opposizione può essere interposta unicamente durante la notifica del PE. Una volta terminata la notifica l’opposizione può essere indirizzata unicamente all’ufficio di esecuzione. (cfr. DTF 85 III 165; Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad art. 74 LEF).

Interrogato formalmente sotto la comminatoria delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione (art. 306 CP), __________ ha affermato di avere rispedito il PE n. __________ al Municipio di __________ senza interporre opposizione (cfr. verbale di interrogatorio 18 marzo 2003, p. 3).Il Municipio, per il tramite del proprio usciere comunale, ha retrocesso il PE n.__________ all’escusso lasciandoglielo nella bucalettere con la seguente indicazione: “Deve fare opposizione scritta all’ufficio esecuzioni entro 10 giorni dalla notifica”.

3.Orbene dalle dichiarazioni dell’escusso e dall’esame degli atti si evince che egli non ha interposto opposizione al PE in esame, malgrado la cessazione dell’impedimento, limitandosi a formulare istanza di opposizione tardiva. __________ avrebbe dovuto, una volta ricevuto di ritorno il PE nella propria bucalettere, interporre immediatamente opposizione e quindi formulare istanza di restituzione del termine. Tanto più che egli pare essere persona cognita della portata di tali atti esecutivi, avendo ricevuto a partire dall’anno scorso una decina di altri PE (cfr. deposizione teste __________, 18 marzo 2003 ,p.2).

Di conseguenza l’istanza di restituzione del termine è respinta, con il rilievo che l’escusso è rinviato se del caso all’azione di cui all’art. 85a LEF

4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF.

Richiamati gli art. 17, 20a, 33 cpv. 3, 64 e 74 cpv. 1 LEF

pronuncia:

1. L'istanza di restituzione del termine 18 febbraio 2003 di __________, è respinta.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione: - __________

Comunicazione all’Ufficio esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il Presidente La Segretaria