Creditors v. Debtor's Spouse Property Claim Timeliness
Sintesi Legislator
Generato dall'IACreditors appealed an enforcement office's decision to grant a deadline for challenging a property claim made by the debtor's spouse concerning a vehicle seized across multiple executions spanning nearly two years after the initial seizure. The court reasoned that although property claims can be asserted until distribution, they must be announced within an appropriate, brief timeframe; the delayed assertion, coupled with the spouse's failure to provide supporting documentation or respond to official notifications regarding the claim against the seized asset, rendered the claim inadmissible as being time-barred and manifestly abusive, leading to the appeal being upheld and the lower decision annulled.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 107 LEF, Art. 107 cpv. 3 LEF, Art. 106 cpv. 2 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Creditors v. Debtor's Spouse Property Claim Timeliness: The court reasoned that although property claims can be asserted until distribution, they must be announced within an appropriate, brief timeframe; the delayed assertion, coupled with the spouse's failure to provide supporting documentation or respond to official notifications regarding the claim against the seized asset, rendered the claim inadmissible as being time-barred and manifestly abusive, leading to the appeal being upheld and the lower decision annulled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preliminary grounds for the judgment concerning the substantive law basis for claims regarding property reservations.
Cited in the preliminary grounds regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the preliminary grounds, likely concerning the underlying property rights or definitions relevant to the case.
Cited in the preliminary grounds concerning procedural costs or allocation in the supervisory review procedure.
Cited in the preliminary grounds regarding the non-assignment of indemnities, which is reflected in order no. 4.
Cited in order no. 5 as the legal basis defining the appeal options to the Federal Tribunal against this decision.
Cited in the reasoning section regarding the non-assignment of indemnities, which is confirmed in order no. 4.
Testo completo
Incarto n. 15.2003.36 · Lugano 2 aprile 2003 CJ/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario: · Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 febbraio 2003 di:
__________ __________ entrambi rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la decisione 31 gennaio 2003 di assegnazione del termine di cui all’art. 107 LEF per contestare la rivendicazione di proprietà formulata da
__________
per conto della moglie
__________
nell’ambito delle esecuzioni n. __________ (gruppo 1), __________ (gruppo 2) nonché __________, __________ e __________ (gruppo 3) promosse contro __________ dai ricorrenti nonché da:
– __________ (n. __________, gruppo 1, e n. __________, gruppo 3);
– __________ (n. __________, gruppo 2);
viste le osservazioni 21 marzo 2003 dell’UF di Bellinzona;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’atto di ricorso, formalmente unico, è allestito e firmato per conto di due persone diverse;
che siccome i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono a conclusioni identiche, si giustifica la congiunzione delle due procedure;
che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p.
96 s.);
che il 5 febbraio 2001, l’UEF di Bellinzona ha proceduto al pignoramento, a favore del primo gruppo, di un’automobile di marca Chrysler Voyager 3.3 L, modello 1996, stimata a quel momento in fr. 20'000.--, bene peraltro già staggito a favore di un gruppo precedente non coinvolto nella presente procedura;
che la stessa automobile è ulteriormente stata pignorata il 14 settembre 2001 a favore del gruppo 2 nonché il 18 aprile 2002 a favore del gruppo 3;
che solo il 29 gennaio 2003, l’escusso, in occasione di una sua comparizione all’Ufficio nell’ambito di un’ulteriore esecuzione (n. __________), ha dichiarato che la vettura pignorata era di proprietà della moglie, __________ (cfr. verbale interno per le operazioni di pignoramento);
che il 31 gennaio 2003, l’Ufficio ha assegnato ai creditori procedenti il termine di cui all’art. 107 LEF per contestare la rivendicazione;
che la moglie dell’escusso non ha dato seguito alla diffida indirizzatale il 14 febbraio 2003 dall’Ufficio su domanda dell’Ufficio esazione e condoni, con la quale le è stato assegnato un termine di 10 giorni in virtù dell’art. 107 cpv.
3 LEF per produrre i mezzi di prova dei diritti da lei vantati sull’oggetto pignorato;
che il 19 febbraio 2003 l’escusso ha dichiarato che la vettura era stata acquistata dalla moglie, ma che non vi erano documenti giustificativi (cfr. verbale interno per le operazioni di pignoramento);
che i ricorrenti si aggravano contro la decisione 31 gennaio 2003, considerando perento l’asserito diritto della moglie dell’escusso, in quanto la stessa ha tardato ad annunciarlo senza valido motivo;
che né l’escusso né sua moglie hanno presentato osservazioni;
che se la rivendicazione di un diritto di proprietà su beni pignorati può sì essere fatta valere sino alla ripartizione del ricavato (cfr. art. 106 cpv. 2 LEF), giurisprudenza e dottrina considerano che la rivendicazione deve essere annunciata in un breve termine appropriato alle circostanze;
che il
diritto del terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la rivendicazione oppure se si dimostra manifestamente negligente (cfr. DTF 120 III 125, c. 2a, con rif.; Adrian Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 23 ad art. 106; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000,
n. 168 s. ad art. 106);
che colui che fa valere tardivamente una rivendicazione non può limitarsi ad affermare che non aveva intenzione alcuna d'intralciare il corso dell'esecuzione e che non si rendeva conto che il suo comportamento avrebbe questa conseguenza, ma egli deve indicare e rendere plausibili i motivi del suo atteggiamento (DTF 84 III 86 ss.);
che nel caso concreto, la rivendicazione è stata annunciata dall’escusso per la prima volta quasi due anni dopo il pignoramento a favore del primo gruppo e più di due anni dopo il pignoramento a favore del gruppo precedente;
che ora appare altamente improbabile che la moglie non abbia avuto conoscenza di almeno uno dei quattro pignoramenti;
che in ogni caso, ella non ha mai rivendicato alcun diritto sull’oggetto pignorato né preso posizione sulla diffida 14 febbraio 2003 e nemmeno sul ricorso;
che la rivendicazione appare quindi manifestamente abusiva;
che pertanto il ricorso è da accogliere;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 106 ss. LEF; 2 CC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Le procedure dipendenti dal ricorso 12 febbraio 2003 presentato dall’Ufficio esazione e condoni sono congiunte.
2. Il ricorso 12 febbraio 2003 dello __________ è accolto.
2.1. Di conseguenza, la decisione 31 gennaio 2003 dell’UEF di Bellinzona è annullata.
2.2. La rivendicazione __________, è irricevibile in quanto perenta.
3. Il ricorso 12 febbraio 2003 della __________ è accolto.
3.1.Di conseguenza, la decisione 31 gennaio 2003 dell’UEF di Bellinzona è annullata.
3.2. La rivendicazione __________, è irricevibile in quanto perenta.
4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
6. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario