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15.2003.27 • TRAC TI 15.2003.27 Generato dall'IA

Bankruptcy Liquidation Deadline Extension and Administrator Revocation

Numero d'incarto 15.2003.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The supervisory authority, in reviewing a bankruptcy case opened in 1993 where the special administrator had been removed in 2000 but continued to manage the real estate assets until late 2002, granted the bankruptcy office's request to extend the liquidation deadline under the relevant statute. The court reasoned that the former administrator should not continue managing the sole assets after being officially dismissed, and thus ordered the immediate revocation of the tacit real estate management mandate, the appointment of a trustworthy replacement, and a twelve-month extension to finalize the prolonged procedure through the prompt sale of the real estate.

Regesto Legislator

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Art. 270 LEF, Art. 270 cpv. 1 LEF, Art. 270 cvp; Bankruptcy Liquidation Deadline Extension and Administrator Revocation: The court reasoned that the former administrator should not continue managing the sole assets after being officially dismissed, and thus ordered the immediate revocation of the tacit real estate management mandate, the appointment of a trustworthy replacement, and a twelve-month extension to finalize the prolonged procedure through the prompt sale of the real estate.

Parole chiave

Generato dall'IA
nomina dell'amministratore fallimentare liquidazione del fallimento procedimento di nomina proroga del periodo di prova gestione patrimoniale inosservanza del termine legale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 270 cpv. 1 LEF

Cited in order 1 as the basis for granting the request for extension of the liquidation deadline.

art. 270 LEF

Cited in order 1.1 for proroguing the liquidation deadline.

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Testo completo

Incarto n. 15.2003.27-26 · Lugano 17 aprile 2003/LG/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composto dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Giani

segretario: · Jacques, vicecancelliere

statuendo sull’istanza 24 gennaio 2003 di

__________, nell’ambito della procedura fallimentare

__________

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto

che la liquidazione del fallimento/__________ è aperta dal 1993;

che questa Camera nel 2000 ha sollevato dalle sue funzioni l’amministrazione speciale del fallimento, incaricando l’Ufficio di terminare la procedura;

che dal 2000 fino alla fine del 2002 l’Ufficio ha lasciato che l’amministratore speciale continuasse ad amministrare le proprietà immobiliari del fallimento;

che solo dalla fine del 2002 l’Ufficio ha imposto all’ex-amministrazione speciale la doppia firma sui conti di amministrazione immobiliare e l’obbligo di presentare conteggi regolari, anche se essi non sono ancora stati debitamente controllati;

che ex art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, e che in caso di bisogno tale termine può essere prorogato dall’autorità di vigilanza cantonale;

che non è ammissibile che l’amministratore speciale di un fallimento, esautorato dall’Autorità di vigilanza, resti di fatto ancora amministratore degli unici beni del fallimento;

che di conseguenza l’Ufficio provvederà ad immediatamente revocare il mandato di amministrazione immobiliare tacitamente affidato al precedente amministratore speciale e a conferire il mandato di amministrazione a persona di provata fiducia;

che l’Ufficio dovrà al più presto procedere alla realizzazione dei beni immobiliari al fine di giungere in tempi brevi alla conclusione di questa annosa procedura;

per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF;

decreta: 1. L’istanza 24 gennaio 2003 dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello, tendente alla protrazione del termine ex art. 270 cpv. 1 LEF per la liquidazione fallimentare __________ è accolta.

1.1. Il termine di cui all’art. 270 cvp. 1 LEF è prorogato di 12 (dodici) mese/i per l'evasione delle incombenze di cui ai considerandi.

2. Intimazione a: -;

-.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario