Creditor's Appeal Against Repayment Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Prior Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against an enforcement office's order demanding a creditor repay the amount of CHF 45,282.75 plus interest, paid to them after the auction sale of a co-ownership share of real estate, following the administrative court's annulment of prior authorizations required for the property transfer under land law. The court found the appeal inadmissible because the creditor failed to timely appeal the enforcement office's initial decision to demand repayment, which, by not being challenged, became final and binding, rendering the subsequent "cautelative" appeal against the demand for restitution invalid due to procedural defects, specifically a lack of proper motivation required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 2 LEF, Art. 7 cpv. 3 lett. b LPR, Art. 19 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Creditor's Appeal Against Repayment Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Prior Challenge: The court found the appeal inadmissible because the creditor failed to timely appeal the enforcement office's initial decision to demand repayment, which, by not being challenged, became final and binding, rendering the subsequent "cautelative" appeal against the demand for restitution invalid due to procedural defects, specifically a lack of proper motivation required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision established the inadmissibility of the appeal because it was not properly motivated.
Cited as the basis for the right to appeal against the decision to the Federal Supreme Court.
Cited in the reasoning section, but the operative part 2 orders that no fees shall be levied (Art. 61, 62 OTLEF were called in the preamble, and Art. 61 cpv. 2 lett. a is the basis for waiving costs).
Cited in the reasoning section, and part 2 orders that no indemnities shall be awarded (Art. 61, 62 OTLEF were called in the preamble, and Art. 62 cpv. 2 is the basis for waiving indemnities).
Testo completo
Incarto n. 15.2003.163 · Lugano 14 novembre 2003 CJ/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario: · Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 settembre 2003 di
RI 0 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la decisione 27 agosto 2003 con la quale ha invitato la ricorrente a riversare all'Ufficio la somma di fr. 45'282,75 oltre interessi al 5% pagata dall'aggiudicatario della quota di comproprietà di 1/2 del mappale n. __________ RFD di Bellinzona,
CO 2 rappr. dall' RA 2
nell'ambito della liquidazione dell'eredità giacente di __________, già in Bellinzona;
viste le osservazioni 26 settembre 2003 di CO 2 e 10 ottobre 2003 dell’UEF di Bellinzona;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 15 settembre 2000, l'Ufficio ha aggiudicato la quota in questione a CO 2 per fr. 95'000.--;
che il 27 novembre 2000, la creditrice ipotecaria, RI 0, ha confermato di aver ricevuto fr. 44'834,40 a saldo del suo mutuo, valuta alla data dell'incanto, ossia fr. 45'282,75 tenuto conto degli interessi decorsi fino al 27 novembre 2000;
che il 16 febbraio 2001, l'Ufficio dei registri di Bellinzona ha comunicato che l'iscrizione del trapasso non era stata ancora perfezionata, in quanto contro la decisione 22 dicembre 2000 della Sezione dell'agricoltura accertante che l'acquisto del fondo non era sottoposto ad autorizzazione ai sensi della LDFR, la Commissione di vigilanza LDFR aveva interposto ricorso;
che con decisione 5 dicembre 2001, il Consiglio di Stato ha accolto detto ricorso;
che il 12 marzo 2002 la Sezione dell'agricoltura ha autorizzato l'aggiudicatario all'acquisto;
che il 3 settembre 2002, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dalla Commissione di vigilanza LDFR;
che con sentenza 14 maggio 2003, il Tribunale amministrativo cantonale ha invece annullato siffatta decisione, sempre su ricorso della Commissione di vigilanza LDFR;
che prendendo atto di quest'ultima decisione, l'Ufficio ha, il 26 agosto 2003, annullato l'asta e, il
27 agosto 2003, chiesto alla banca ricorrente la restituzione del prezzo d'aggiudicazione;
che la banca, con il ricorso in esame, pervenuto all'Ufficio il 9 settembre 2003, contesta, a titolo prudenziale, la richiesta di restituzione della somma di fr. 45'282,75, oltre interessi, chiedendo una proroga del termine di 10 giorni assegnatole per contestare la decisione di restituzione nonché la copia degli atti alla base di siffatta decisione;
che con decisione 10 settembre 2003, l'Ufficio ha respinto la richiesta di proroga del termine di ricorso e trasmesso la copia della risoluzione 12 marzo 2002 della Sezione dell'agricoltura nonché delle decisioni 3 settembre 2002 del Consiglio di Stato e 14 maggio 2003 del Tribunale cantonale amministrativo;
che RI 0 non ha impugnato la decisione dell'Ufficio, la quale è di conseguenza passata in giudicato;
che siccome RI 0 non ha ricorso contro la decisione dell'Ufficio, se ne può dedurre che gli atti le sono pervenuti ancora in tempo per consentirle di motivare il ricorso in esame nel termine di 10 giorni dell'art. 17 cpv. 2 LEF;
che in queste condizioni si può considerare che RI 0 abbia rinunciato a ricorrere contro la decisione 27 agosto 2003, il ricorso "cautelativo" in esame essendo comunque irricevibile per violazione dell'art. 7 cpv. 3 lett. b LPR, in quanto non motivato;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a* LEF; 7 cpv. 3 lett. b LPR; 61,
62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 5 settembre 2003 di RI 0, Bellinzona, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
RI 0;
– avv. RA 2.
Comunicazione all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario