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15.2003.11 • TRAC TI 15.2003.11 Generato dall'IA

Debtor Appeal on Minimum Subsistence Calculation Denied

Numero d'incarto 15.2003.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor, subject to multiple executions, appealed the enforcement office's decision regarding the calculation of their minimum subsistence level, specifically objecting to the denial of travel expenses to visit a distant daughter and the inclusion of a $500 monthly alimony payment for the same daughter. The court rejected the appeal, ruling that travel expenses for visiting relatives are not recognized costs for calculating the minimum subsistence level, and while the rental cost ($1,327) was deemed disproportionately high for a single person, a reduction was barred by the *reformatio in peius* principle in this instance, though applicable in future seizures. Furthermore, the court determined that the claimed $500 alimony payment could not be deducted because the debtor failed to provide proof of actual payment, only presenting the divorce decree establishing the obligation.

Regesto Legislator

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Art. 93 LEF, Art. 22 LPR, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv.1 primo, Art. 62 cpv. 2 OLEF, Art. 19 LEF; Debtor Appeal on Minimum Subsistence Calculation Denied: The court rejected the appeal, ruling that travel expenses for visiting relatives are not recognized costs for calculating the minimum subsistence level, and while the rental cost ($1,327) was deemed disproportionately high for a single person, a reduction was barred by the *reformatio in peius* principle in this instance, though applicable in future seizures. Furthermore, the court determined that the claimed $500 alimony payment could not be deducted because the debtor failed to provide proof of actual payment, only presenting the divorce decree establishing the obligation.

Parole chiave

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minimo vitale sentenza di divorzio decisione d'esecuzione calcolo delle spese causa dell'obbligazione prova di pagamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LEF

Cited in the final pronouncement as the legal basis determining the outcome (rejection of the appeal against the enforcement office's decision).

art. 17 LEF

Cited alongside Art. 93 LEF in the final pronouncement, relating to the jurisdiction/procedure applicable to the appeal reviewed.

art. 20a cpv.1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning section regarding the principle of cost-free procedure, which underpins order point 2.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the principle of cost-free procedure, which underpins order point 2.

art. 62 cpv. 2 OLEF

Cited in the reasoning section to justify the non-assignment of indemnities, relating to order point 2.

art. 19 LEF

Cited in order point 3, specifying the procedure and time limit for appealing the current decision to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 15.2003.11 · Lugano 6 febbraio 2003 /FP/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario: · Cassina

statuendo sul ricorso 13 dicembre 2002 di

__________ contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nelle diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti da

__________ rappr. da __________

__________

__________

__________

__________

__________

rappr da __________

__________

__________

__________

__________ __________ __________

viste le osservazioni 22 gennaio 2003 dell’UEF di Locarno

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.

B. In data 4 dicembre 2002 l’UEF di Locarno notificava alle parti il seguente calcolo del minimo di esistenza:

Minimo di esistenza

Introito debitore fr. 3’580.--

minimo base fr. 1'100.--

alimenti fr. 500.--

locazione fr. 1’327.--

Totale fr. 2’927.--

Eccedenza pignorabile = fr. 653.--

C.Con scritto 10 dicembre 2002 __________ chiede all’UEF di Locarno la sospensione del pignoramento per la durata di tre mesi, allo scopo di consentirgli di pagare il viaggio per recarsi a __________ per visitare la figlia, che egli asserisce di non vedere da 5 anni.

D.Con decisione 12 dicembre 2002 l’UEF di Locarno dichiara di non poter aderire alla richiesta dell’escusso.

E. Con ricorso 13 dicembre 2002 __________ si aggrava contro tale decisione ribadendo quanto già espresso nel suo scritto 10 dicembre 2002.

D. Con osservazioni 22 gennaio 2003 l’UEF di Locarno conferma la correttezza del proprio operato, rilevando che da informazioni assunte presso la cancelleria comunale risulterebbe che la figlia dell’escusso sarebbe partita da __________ il 1° novembre 2001 e non nel 1997, come asserito dal ricorrente.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2. L’escusso pretende che nel calcolo del minimo vitale vengano inserite le spese di viaggio per recarsi a __________ a visitare la figlia, che egli asserisce di non vedere da 5 anni.

Orbene, siffatto importo non può essere calcolato nel minimo di esistenza dell’escusso, in quanto spese di questo genere non rientrano in quelle riconosciute in base agli attuali principi dottrinali e giurisprudenziali riferiti al calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo.

3. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli,Il pignoramento di redditi nella pratica ticinese ex art. 93 LEF,Agno 2002, p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).

Nel caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 1’327.-- per un appartamento di 3 ½ locali che da lui occupa da solo a __________. L’appartamento occupato risulta quindi sproporzionato alla sue effettive esigenze Di conseguenza l’importo riconosciuto a titolo di canone locatizio andrebbe ridotto a fr. 1'000.--, pari al costo di un appartamento di 2 locali a __________ o in un Comune viciniore. Tale decurtazione non viene tuttavia attuata ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR, ma potrà, se del caso, trovare applicazione nel corso di ulteriori pignoramenti a carico dell’escusso.

4. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20;

120 III 16; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n.125, p. 39).

Nel caso di specie il ricorrente sostiene di pagare fr. 500.-- mensili a titolo di alimenti per la figlia __________. Egli produce la sentenza di divorzio, nella quale viene stabilito il contributo alimentare, ma non produce alcun giustificativo che dimostri l’effettivo pagamento di tale importo. Orbene, considerato che possono essere posti in deduzione solo gli importi realmente corrisposti dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che egli non ha dimostrato il pagamento dell’importo posto in deduzione, lo stesso andrebbe stralciato dal calcolo del minimo di esistenza.

Anche in questo caso giunge in soccorso del debitore la norma di cui all’art. 22 LPR. In caso di ulteriori pignoramenti dovranno essere tuttavia allegati tutti i documenti giustificativi comprovanti il pagamento degli alimenti per la figlia __________, pena lo stralcio di tale voce di spesa nel calcolo del minimo di esistenza.

5. Ne consegue la reiezione del gravame.

Sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di

diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:

1. Il ricorso 13 dicembre 2003 __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Comunicazione all’UEF di Locarno

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario