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15.2003.105 • TRAC TI 15.2003.105 Generato dall'IA

Debtor's Application for Reinstatement of Missed Deadline Denied Due to Lack of Justified Excuse

Numero d'incarto 15.2003.105
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor, who failed to timely file an opposition to an enforcement order served on June 18, 2003, subsequently applied to the supervisory authority for reinstatement of the deadline under the relevant statute, asserting only that they dispute the debt based on counterclaims without providing any stated reason or justification for the failure to meet the original deadline. The court dismissed the application as inadmissible because the provision governing reinstatement of the term requires both a motivated request explaining the excusable impediment and timely filing, and the asserted dispute over the debt does not constitute a valid reason for failing to observe the opposition period, which is subject to strict interpretation given the executive law's emphasis on celerity.

Regesto Legislator

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Art. 33 cpv. 4 LEF, Art. 69 LEF, Art. 64 cpv. 1 LEF, Art. 64 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 75 cpv. 1 LEF; Debtor's Application for Reinstatement of Missed Deadline Denied Due to Lack of Justified Excuse: The court dismissed the application as inadmissible because the provision governing reinstatement of the term requires both a motivated request explaining the excusable impediment and timely filing, and the asserted dispute over the debt does not constitute a valid reason for failing to observe the opposition period, which is subject to strict interpretation given the executive law's emphasis on celerity.

Parole chiave

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restituzione del termine scaduto domanda d'esecuzione domanda riconvenzionale motivi validi produzione tardiva di documenti termini di ricorso Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 33 cpv. 4 LEF

This article establishes the grounds for the request for restoration of the deadline, which the court declared inadmissible.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision was cited in relation to the decision not to levy judicial costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision was cited in relation to the decision not to award indemnities.

art. 19 LEF

This article governs the possibility of appeal against the decision to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 15.2003.105 · Lugano 4 agosto 2003 EC/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sull’istanza del 2/7 luglio 2003 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per interporre opposizione di

__________

nell’ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n. __________ del 2 aprile/18 giugno 2003 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, fatto spiccare contro di lui da

__________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ del 2 aprile/18 giugno 2003 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, __________ procede contro __________ per l’incasso di fr. 19'161.– oltre accessori, indicando quale titolo di credito:

“Lavori eseguiti durante il periodo da dicembre 2001 fino a luglio 2002 per un totale di fr. 34'161 ./. acconto di fr. 15'000.– come da richiamo di pagamento del 9.3.2003.”

B. Il PE n. __________ è stato emesso dall’UEF di Locarno il 2 aprile 2003 ed è stato notificato all’escusso per il tramite della polizia il 18 giugno 2003. Al precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.

C. Il 2/7 luglio 2003 __________ ha presentato all’Autorità di vigilanza un’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione ex art. 33 cpv. 4 LEF, argomentando che “da parte mia ho diritto al pagamento di alcuni lavori fatti ma per ora non sono stati saldati dal signor __________ ”.

In allegato all’istanza l’escusso ha trasmesso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello il precetto esecutivo con l’indicazione “faccio opposizione”.

Considerato

in diritto: 1.

a) Ex art. 69 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo.

Il precetto contiene:

1. le indicazioni della domanda d’esecuzione;

2. l’ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;

3. l’avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il

diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all’ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;

4. la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.

b) Ex art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.

c) Il PE è atto esecutivo nel senso dell’art. 64 LEF (Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 1997, § 12 n. 11 p. 91).

2. Per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione.

3. In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Francis Nordmann, *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).

L’esigenza della motivazione ed il termine per presentare l’istanza sono chiaramente indicati anche sul precetto esecutivo (mod. 3, verso, sub spiegazioni ad 3).

4. Secondo giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile non figurano una

breve assenza all’estero o una breve malattia (Francis Nordmann, *op. cit.,* n. 12 ad art. 33;DTF 112 V 255, 87 IV 147), il sovraccarico di lavoro (DTF

99 II 349 e 87 IV 147), o il cattivo computo del termine (DTF 103 V 157). Sono invece considerati validi motivi un incidente (Francis Nordmann, *op. cit.,*

n. 11 ad art. 33; DTF 108 V 109), una repentina e grave malattia (DTF112 V 255 e 108 V 109), il servizio militare (DTF 104 IV 210),

errori di trasmissione (DTF 104 II 61 e 67 III 70) o – in casi specifici

– errori dell’autorità competente nell’informare (DTF 111 Ia 355, 96 II 69, 92 I 73 e 85 II 145).

5. In concreto il PE n. __________ è stato notificato all’escusso il 18 giugno 2003 e al più presto il 2 luglio 2003, quando il termine per interporre opposizione era oramai scaduto, quest’ultimo ha presentato istanza di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF, allegando il precetto esecutivo con l’indicazione “faccio opposizione”.

A sostegno della propria istanza __________ argomenta in sostanza di non essere debitore del procedente, ritenuto che egli vanterebbe a sua volta delle pretese contro quest’ultimo. Egli non indica invece quali sono stati i motivi che gli avrebbero impedito di interporre tempestiva opposizione.

La motivazione è presupposto irrinunciabile dell’istanza avuto riguardo al principio di celerità che informa il diritto esecutivo e per evitare che l’istituto della restituzione dei termini sia usato a fini dilatori. Inoltre l’istituto della restituzione ex art. 33 cpv. 4 LEF è norma di eccezione che esige rigore e che di conseguenza impone un’applicazione restrittiva. Per questo motivo quindi l’istanza di __________ va dichiarata irricevibile per carenza della motivazione richiesta all’art. 33 cpv. 4 secondo periodo prima proposizione LEF.

6. A __________ va tuttavia segnalato a titolo abbondanziale, che se ritiene di nulla dovere al procedente, per l’art. 85a LEF egli può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua eventuale estinzione o della concessione di una dilazione di pagamento.

7. Visto l’esito si prescinde per ragioni di economia processuale dalla notifica dell’istanza alla controparte per le osservazioni.

8. L’istanza 2/7 luglio 2003 di __________, è irricevibile per carente motivazione.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 33 cpv. 4, 64, 69, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1, 85a LEF; 61 e 62 OTLEF,

pronuncia: 1. L’istanza 2/7 luglio 2003 di __________, di restituzione del termine per interporre opposizione al PE n. __________ del 2 aprile/18 giugno 2003 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno è irricevibile.

2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione:

– __________.

Comunicazione all’UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario