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15.2002.98 • TRAC TI 15.2002.98 Generato dall'IA

Case Concerning Restitution of Deadline to Object to Execution Order

Numero d'incarto 15.2002.98
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual sought the restitution of the deadline to file an objection to an execution order, which had been served on their spouse on June 3, 2002, but the objection was only filed on June 17, 2002, making it late. The court determined that the notification to the spouse at their shared residence was valid, and since the party indicated their intent to object on June 17th, the ten-day period under the relevant law for requesting restitution began then, causing the request, filed by mail on July 3rd, to be untimely, and furthermore, the request was deemed inadmissible because it lacked the required justification for the delay.

Regesto Legislator

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Art. 33 cpv. 4 LEF, Art. 69 LEF, Art. 64 cpv. 1 LEF, Art. 64 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 75 cpv. 1 LEF; Case Concerning Restitution of Deadline to Object to Execution Order: The court determined that the notification to the spouse at their shared residence was valid, and since the party indicated their intent to object on June 17th, the ten-day period under the relevant law for requesting restitution began then, causing the request, filed by mail on July 3rd, to be untimely, and furthermore, the request was deemed inadmissible because it lacked the required justification for the delay.

Parole chiave

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restituzione del termine scaduto istanza tardiva di restituzione dei termini domanda di continuazione dell'esecuzione domanda tardiva di ricusazione ritardo ingiustificato opposizione tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 33 cpv. 4 LEF

This provision was cited in order no. 1 as the legal basis for the decision to declare the application for restoration of the deadline inadmissible.

art. 19 LEF

This provision dictates the procedure for appealing the current decision to the Federal Tribunal, as stated in order no. 3.

art. 61 OTLEF

This provision is mentioned in order no. 2 concerning the non-imposition of fees (tasse).

art. 62 OTLEF

This provision is cited in order no. 2 regarding the non-assignment of indemnities (indennità).

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Testo completo

Incarto n. 15.2002.00098 · Lugano 9 settembre 2002 /EC/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Rusca

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sull’istanza del 1./3 luglio 2002 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per interporre opposizione di

__________

nell’ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n. __________ del 29 maggio/

3 giugno 2002 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, fatto spiccare contro di lei da

__________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ del 29 maggio/3 giugno 2002 dell’UEF di Bellinzona __________ procede contro __________ per l’incasso di complessivi fr. 290.-- oltre interessi al 5% dal 16 maggio 2002 su fr. 240.-- indicando quale titolo di credito:

“Assuré __________ primes LAMal 11.12.01 fr. 91 LCA fr. 29.--; assuré __________ primes LAMal 11.12.01 fr. 91 LCA fr. 29.-- frais de sommation frais ouverture de dossier”.

B. Il PE n. __________ è stato emesso dall’UEF di Bellinzona il 29 maggio 2002 ed è stato notificato al marito dell’escussa, in Via __________ a __________, il 3 giugno 2002. Al precetto esecutivo non è stata interposta immediata opposizione.

C. Il

17 giugno 2002 __________ ha trasmesso all’UEF di Bellinzona il precetto esecutivo con l’indicazione “faccio opposizione”.

D. Con provvedimento 21 giugno 2002 l’UEF di Bellinzona ha respinto l’opposizione di __________ in quanto formalmente tardiva.

E. Con istanza datata 1. luglio 2002 ma consegnata alla posta il 3 luglio successivo, __________ ha presentato all’Autorità di vigilanza un’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione ex art. 33 cpv. 4 LEF.

Considerato

in diritto:

1.

a) Ex art. 69 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo.

Il precetto contiene:

1. le indicazioni della domanda d’esecuzione;

2. l’ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;

3. l’avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il

diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all’ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;

4. la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.

b) Ex art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.

c) Il PE è atto esecutivo nel senso dell’art. 64 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 1997, § 12 n. 11 p. 91).

d) In concreto __________ ed il marito risiedono in __________ a __________. Ne consegue dunque che la notificazione del precetto esecutivo in esame al marito dell’escussa, nel luogo dove i coniugi risiedono, è stata corretta.

2. Per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione.

3. In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Francis Nordmann, *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).

L’esigenza della motivazione ed il termine per presentare l’istanza sono chiaramente indicati anche sul precetto esecutivo (mod. 3, verso, sub spiegazioni ad 3);

4. In concreto il PE n. __________ è stato notificato al marito dell’escussa il 3 giugno 2002 e il 17 giugno 2002 __________ ha trasmesso all’UEF di Bellinzona il precetto esecutivo con l’indicazione “faccio opposizione”. Da quest’ultima data, in cui evidentemente un eventuale impedimento dell’escussa è cessato, è iniziata la decade di scadenza per presentare l’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione. __________ ha consegnato alla posta l’istanza solo il 3 luglio 2002, quando il termine di dieci giorni ex art. 33 cpv. 4 LEF era oramai trascorso. La richiesta di restituzione di __________ deve pertanto essere dichiarata irricevibile perché tardiva.

5. In via abbondanziale va rilevato che l’istanza di __________ non è motivata così come richiesto all’art. 33 cpv. 4 secondo periodo prima proposizione LEF.

La motivazione è presupposto irrinunciabile dell’istanza avuto riguardo al principio di celerità che informa il diritto esecutivo e per evitare che l’istituto della restituzione dei termini sia usato a fini dilatori. Inoltre l’istituto della restituzione ex art. 33 cpv. 4 LEF è norma di eccezione che esige rigore e che di conseguenza impone un’applicazione restrittiva. Per questo motivo quindi, oltre che per tardività, l’istanza di __________ è anche irricevibile per carenza di motivazione.

6. A __________ va tuttavia segnalato a titolo abbondanziale, che se ritiene di nulla dovere al procedente, per l’art. 85a LEF essa può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua eventuale estinzione o della concessione di una dilazione di pagamento.

7. L’istanza 1./3 luglio 2002 __________, è irricevibile per tardività e per carente motivazione.

Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, *Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire*, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 33 cpv. 4, 64, 69, 74 cpv. 1,

75 cpv. 1, 85a LEF; 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1. L’istanza 1./3 luglio 2002 __________, di restituzione del termine per interporre opposizione al PE n. __________ è irricevibile.

2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione:

- __________

Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario