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15.2002.94 • TRAC TI 15.2002.94 Generato dall'IA

Appeal on Subsistence Level Calculation and Application of Reduced Rent

Numero d'incarto 15.2002.94
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party subject to multiple executions appealed the calculation of their minimum subsistence level, specifically challenging the reduction of the recognized rent to a lower amount based on local standards, despite the debtor occupying a more expensive apartment alone. The court partially upheld the appeal, reasoning that while the lower rent amount was appropriate due to the disproportionate cost of the dwelling relative to the debtor's means, this reduction could only take effect from the next contractual termination date (December 1st), meaning the higher original rent must be applied until then; the court further noted that although other requested deductions (for meals away from home and miscellaneous insurance) were technically unfounded or excessive according to established tables, they could not be removed due to the prohibition against *reformatio in pejus* on the creditor's appeal.

Regesto Legislator

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Art. 22 LPR, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv.1 primo, Art. 62 cpv. 2 OLEF, Art. 19 LEF, art. 93 LEF; Appeal on Subsistence Level Calculation and Application of Reduced Rent: The court partially upheld the appeal, reasoning that while the lower rent amount was appropriate due to the disproportionate cost of the dwelling relative to the debtor's means, this reduction could only take effect from the next contractual termination date (December 1st), meaning the higher original rent must be applied until then; the court further noted that although other requested deductions (for meals away from home and miscellaneous insurance) were technically unfounded or excessive according to established tables, they could not be removed due to the prohibition against *reformatio in pejus* on the creditor's appeal.

Parole chiave

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minimo vitale riduzione del canone locativo calcolo delle spese procedura di sfratto scadenza di disdetta adeguamento dell'importo di base Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 22 LPR

Cited to explain why requested cost/expense reductions (pasti fuori domicilio and assicurazioni diverse) were not implemented.

art. 19 LEF

Cited as the legal basis for appeal to the Federal Tribunal against the decision.

art. 17 LEF

Cited in the reasoning section regarding the nature of the administrative law appeal process, although not directly in the dispositive orders 1-6, it is cited in the concluding remarks before the final orders.

art. 93 LEF

Cited in the reasoning section regarding the legal framework, although not directly in the dispositive orders 1-6, it is cited in the concluding remarks before the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 15.2002.00094 · Lugano 30 luglio 2002 /FP/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 25 giugno 2002 di

__________ Contro

__________ nell’ambito delle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

__________ __________ __________ rappr. __________

viste le osservazioni 22 luglio 2002 dell’UE di __________

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.

B. In data 17 giugno 2002 l’UE di __________ ha allestito il seguente calcolo del minimo di esistenza:

guadagno debitore fr. 3'000.--

minimo base fr. 1'100.--

locazione fr. 1’280.--

cassa malati fr. 265.--

trasferte fr. 150.--

pasti fuori domicilio fr. 240.--

assicurazioni diverse fr. 50.--

Totale fr. 3'085.--

C. A seguito di un ricorso di un creditore il 25 giugno 2002 l’UE di __________ notificava alle parti il seguente nuovo calcolo del minimo di esistenza:

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1'100.--

locazione fr. 800.--

cassa malati fr. 265.--

trasferte fr. 150.--

pasti fuori domicilio fr. 240.--

assicurazioni diverse fr. 50.--

Totale fr. 2'605.--

D. Con ricorso 25 giugno 2002 __________ si aggrava contro tale calcolo chiedendone il riesame.

E. Con osservazioni 22 luglio 2002 l’UE di __________ conferma la correttezza del proprio operato.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41,

87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli / Piccirilli, op.cit. , p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).

Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga considerato a titolo di locazione l’importo di fr. 1’280.-- per un appartamento di 3 locali a __________ che l’escusso occupa da solo. Orbene tale alloggio è sproporzionato alle effettive necessità e possibilità economiche dell’escusso. Di conseguenza l’UE di Lugano ha agito correttamente decidendo di ridurre a fr. 800.-- l’importo riconosciuto a titolo di canone locatizio. Tale decurtazione è tuttavia applicabile unicamente dal primo termine utile di disdetta, in casu dal 1° dicembre 2002. Quindi sino a tale data nel calcolo del minimo di esistenza di __________ andrà considerato l’effettivo canone di locazione pagato.

3. Alla voce "cassa malati " è stato riconosciuto l'importo mensile di fr. 265.— relativo al premio mensile della cassa __________ pagato dal ricorrente. Considerato che, nel calcolo del minimo di esistenza a titolo di premio della cassa malati può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, non vi è spazio per ulteriori deduzioni.

4. Secondo il punto 1.1 della Tabella l’importo base di fr.1’100.--è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento di fr.11.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.).

Nel caso di specie al debitore è stato riconosciuto per “pasti fuori domicilio” l’importo complessivo di fr. 240.--. Orbene dagli atti risulta che l'escusso ha dichiarato di spendere per il vitto fr. 6.-- per 25 giorni lavorativi, pari a fr. 150 mensili. Di conseguenza l’importo esposto alla voce “pasti fuori domicilio” andrebbe ridotto a fr. 150.--. Tale decurtazione non viene tuttavia effettuata, ostandovi il divieto della reformatio in pieus sancito dall’art. 22 LPR.

Lo stesso dicasi per le spese di trasferta riconosciute dall’Ufficio nella misura di fr. 150.--, mentre il ricorrente ha affermato di spendere circa fr. 60.-- per recarsi da __________ a __________, la cui distanza dal domicilio dell’escusso è di 2 chilometri. Attualmente l’escusso abita a __________ e lavora sempre a __________. La distanza dal nuovo domicilio al posto di lavoro è di 4 chilometri. Orbene anche volendo raddoppiare l’importo dichiarato dal ricorrente si giungerebbe ad una cifra inferiore a quella riconosciuta dall’UE di Lugano.

5. Alla voce “assicurazioni diverse” l’UE di Lugano ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 50.--. Tale somma andrebbe stralciata dal minimo di esistenza non essendo riconducibile ad alcuna voce di spesa prevista dalla Tabella. Tuttavia anche tale decurtazione non viene effettuata in virtù dell’art. 22 LPR.

6. Sulla base delle considerazioni precedenti il minimo vitale di __________ sino al 30 novembre 2002 risulta essere il seguente:

minimo base fr. 1'100.--

locazione fr. 1’280.--

cassa malati fr. 265.--

trasferte fr. 150.--

pasti fuori domicilio fr. 240.--

assicurazioni diverse fr. 50.--

Totale fr. 3'085.--

A partire dal 1° dicembre 2002 a titolo di canone locatizio sarà considerato unicamente l’importo di fr. 800.-- mensili in luogo di fr. 1'280.--.

7. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

Sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di

diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e

93 LEF

pronuncia:

1. Il ricorso 25 giugno 2002 di __________, è parzialmente accolto.

2. Di conseguenza il minimo di esistenza di __________ è stabilito in fr. 3'085.-- in luogo di fr. 2605.-- fino al 30 novembre 2002.

3. A partire dal 1° dicembre 2002 il minimo vitale di __________ è fissato in fr. 2'605.--.

4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

6. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria