Appeal Regarding Reinstatement of Deadline to Object to Payment Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed a request for the restoration of the deadline to object to a payment order, having received the order on February 26, 2002, but only submitting the opposition on March 28, 2002, which was outside the statutory 10-day period (or 20 days for foreign notifications). The court rejected the request, reasoning that the appellant's cited reasons for the delay—consulting with a co-debtor and awaiting a translation—constituted obstacles attributable to the appellant's own fault due to a lack of necessary prompt action or failure to file a precautionary objection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 cpv. 4 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 33 cpv. 2 LEF, Art. 85a LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Regarding Reinstatement of Deadline to Object to Payment Order: The court rejected the request, reasoning that the appellant's cited reasons for the delay—consulting with a co-debtor and awaiting a translation—constituted obstacles attributable to the appellant's own fault due to a lack of necessary prompt action or failure to file a precautionary objection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the application for reinstatement of the deadline based on this provision.
Cited in the final pronouncement as one of the articles considered in the decision structure, relating to extended deadlines.
Cited in the final pronouncement as one of the articles considered in the decision structure, relating to the deadline for opposition.
Cited in the decision regarding the non-imposition of court fees.
Cited in the decision regarding the non-award of legal allowances/costs.
Cited as the basis for appeal to the Federal Supreme Court against this decision.
Testo completo
Incarto n. 15.2002.00063 · Lugano 13 giugno 2002/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza 26 aprile 2002 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da
__________
nell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno promossa contro l'istante da
__________ patr. dall'avv. __________
ritenuto
In fatto:
A. Il __________ procede contro l'avv. __________ con PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificato per via rogatoriale il 26 febbraio 2002.
B. Con lettera datata 28 marzo 2002, inviata per posta all'UEF di Locarno, che l'ha ricevuta l'8 aprile 2002, l'avv. __________ ha interposto opposizione.
C. L'UEF di Locarno con scritto 9 aprile 2002 ha comunicato all'avv. __________ di non accettare la sua opposizione, in quanto non pervenuta entro il termine di 20 giorni dalla notifica del precetto esecutivo avvenuta il 26 febbraio 2002.
D. Con atto 22 aprile 2002 l'avv. __________ ha chiesto la restituzione del termine per poter far opposizione, confermando di avere ricevuto il PE il
26 febbraio 2002. L'istante ha sostenuto che intendeva accordarsi per definire il modo di procedere con la sua condebitrice solidale __________, la quale era però in vacanza fino al 12 marzo. Inoltre la sua traduttrice di fiducia era pure in vacanza.
considerato
In diritto:
1.
a) Secondo l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio esecuzione.
b) Ex art. 33 cpv. 2 LEF un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all'estero o se deve essere avvisata mediante pubblicazione.
c) Ex art. 33 cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto omesso.
d) In casu l'avv. __________ ha confermato con la sua istanza di avere ritirato il PE in oggetto presso __________ il 26 febbraio 2002. Di conseguenza il termine di 10 giorni risp. di 20 giorni, che può essere concesso dall'Ufficio esecuzione in caso di notifica di un PE all'estero (art. 33 cpv. 2 LEF), erano già abbondantemente scaduti, allorquando l'istante con scritto datato 28 marzo 2002, inviato per posta all'UEF di Locarno, ha comunicato la sua opposizione al PE in oggetto. Le motivazioni circa la sua intenzione di accordarsi con la condebitrice solidale __________ e di farsi tradurre il documento ricevuto dall'UEF di Locarno dalla sua traduttrice di fiducia sono irrilevanti e non possono venire accolte, atteso che il ritardo è comunque da ascrivere a sua colpa, non essendosi determinato con la tempestività necessaria, facendo capo ad altri o comunque facendo un'opposizione cautelativa in attesa di ulteriori accertamenti.
L'istanza di restituzione del termine va pertanto respinta.
d) Nel caso in cui ne fossero adempiuti i presupposti, si rinvia l'istante all'azione di cui all'art. 85a LEF.
2. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 33 cpv. 2 e 4, 74 cpv. 1 LEF
pronuncia
1. L'istanza
22 aprile 2002 __________ è respinta.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria: