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15.2002.56 • TRAC TI 15.2002.56 Generato dall'IA

Supervisory Authority Decision on Realization Method for Debtor's Share in Undivided Estate

Numero d'incarto 15.2002.56
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The supervisory authority addressed a request from the execution and bankruptcy office to determine the method for realizing the debtor's interest in an undivided estate and joint marital property subject to multiple enforcement proceedings. Following unsuccessful conciliation efforts and differing proposals from the co-heirs (requesting a private sale) and one creditor's representative (proposing a public auction), the court found it appropriate to order the realization of the debtor's share via public auction, as also recommended by the execution office, in accordance with the relevant execution and realization regulations.

Regesto Legislator

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Art. 132 LEF, Art. 19 LEF; Supervisory Authority Decision on Realization Method for Debtor's Share in Undivided Estate: Following unsuccessful conciliation efforts and differing proposals from the co-heirs (requesting a private sale) and one creditor's representative (proposing a public auction), the court found it appropriate to order the realization of the debtor's share via public auction, as also recommended by the execution office, in accordance with the relevant execution and realization regulations.

Parole chiave

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successione indivisa pubblico incanto massa fallimentare decisione d'esecuzione domanda di realizzazione proprietà pubblica Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 132 LEF

This article was cited as the basis for ordering the realization (sale) of the debtor's interest through public auctions in order 1.

art. 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

These articles were cited in conjunction with Art. 132 LEF as the legal basis for the court's decision regarding the realization method.

art. 19 LEF

This article governs the right to appeal the decision to the Federal Tribunal, as stated in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 15.2002.00056 · Lugano 3 maggio 2002 FP/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’istanza 15 aprile 2002 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

__________

nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal defunto

__________

__________ patr. dall’avv. __________

nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ dell’UEF di Bellinzona promosse

rispettivamente da

__________

__________rappr. da __________

__________rappr. da __________

preso atto della domande di vendita presentate, il 27 marzo 2001, il 7 gennaio 2002 e il

gennaio 2002;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi l’8 marzo 2002 in conformità della citazione del 15 febbraio 2002;

rilevato che nel termine di dieci giorni, fissato l’11 marzo 2002 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è giunta all’UEF di Bellinzona, da parte dei coeredi, la richiesta di procedere alla realizzazione a trattative private, mentre l’avv. __________ propone la vendita ai pubblici incanti;

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio;

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:

1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, composta di __________, __________, __________ e __________, interessenza pignorata nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ dell’UEF di Bellinzona, promosse dai creditori ivi partitamente indicati

2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

3. Intimazione all'UEF di Bellinzona e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria