Creditors v. Execution Office: Real Estate Ownership and Claim Deadlines
Sintesi Legislator
Generato dall'IACreditors appealed a decision by the execution office that set a deadline for them to contest a third party's claim of ownership over sequestered real estate, arguing the deadline should have been set for the third-party claimant instead, under the principle that when a debtor is registered as the owner of immovable property in the land register, the procedural rule placing the burden of action on the third-party claimant applies, regardless of the actual physical possession. The court agreed, reasoning that for immovable property where the debtor is the registered owner, the land register entry provides a superior legal basis ("bessere Berechtigung") compelling the execution office to set the time limit for legal action against the challenging party upon the third party's claim being contested by the creditor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 108 LEF, Art. 107 LEF, Art. 107 cpv. 1 n.1, Art. 108 cpv.1 n.1, Art. 655 CC, Art. 107 cpv. 5 LEF; Creditors v. Execution Office: Real Estate Ownership and Claim Deadlines: The court agreed, reasoning that for immovable property where the debtor is the registered owner, the land register entry provides a superior legal basis ("bessere Berechtigung") compelling the execution office to set the time limit for legal action against the challenging party upon the third party's claim being contested by the creditor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe order explicitly annuls the term assignment previously made under this article.
The court orders the enforcement office to act according to consideration 4, which determines that the term should be assigned under Art. 107 LEF.
Cited as the basis for appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 15.2002.00054 · Lugano 30 luglio 2002 /FP/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 aprile 2002 di
__________ __________ rappr. da: __________ contro
l’operato dell’ UEF di Bellinzona nell’ambito delle procedure di sequestro n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ promosse dai ricorrenti nei confronti di
__________, rappr. da __________
procedura concernente anche
__________
rappr. da __________
viste le osservazioni
25 aprile 2002 della __________
30 aprile 2002 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. La __________ e lo _________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. In data 18 febbraio 2002 venivano sequestrati su istanza dei creditori la part. __________ e la part. __________ RFD di __________ intestati alla debitrice.
C. Tali beni venivano rivendicati dalla __________
D. In data 27 marzo 2002, a seguito della contestazione da parte della __________ e dello __________ di tale rivendicazione, l’UEF di Bellinzona assegnava al rappresentante dei creditori il termine di cui all’art. 108 LEF per promuovere l’azione di contestazione della rivendicazione della __________.
E. Con ricorso 5 aprile 2002 la __________ e lo __________ si aggravano contro tale assegnazione di termine sostenendo che la stesso andrebbe impartito al terzo rivendicante in applicazione dell’art. 107 LEF. I ricorrenti asseverano che la proprietà di __________ dei beni immobili in oggetto risulta dall’iscrizione a Registro fondiario.
F. Delle osservazioni della __________ pensioni del __________ e dell’UEF di Bellinzona, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Giusta gli art. 106 ss LEF, che riprendono in sostanza la disciplina previgente, codificandone alcuni principi giurisprudenziali ( cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 maggio 1991, FF 1991 III 61 ), quando un terzo fa valere sul bene pignorato un diritto di proprietà, di pegno o un altro diritto incompatibile con il pignoramento, e quando la sua pretesa è contestata dal debitore o dal creditore, l’ufficio deve impartire al terzo oppure al creditore un termine di venti giorni per agire in giudizio.
2. Se il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. Art. 107 cpv. 1 n.1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in possesso o copossesso del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che deve essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore contro il terzo (cfr. Art.108 cpv.1 n.1 e cpv.2 LEF ).
Con “possesso” nel senso degli art.106 ss. LEF, si intende il potere di disporre della cosa in modo effettivo ed esclusivo (DTF 110 III 90 cons. 2a :” die auschliessliche tatsächliche Verfügung über die Sache”). Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono , in linea di principio, indagare se la situazione fattuale è o non è conforme al diritto (DTF 116 III
84 cons. 3) .Questioni di diritto possono essere prese in considerazione soltanto se risultino liquide e certe e permettano di risalire in termini affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64) : le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore esame da parte del giudice di merito (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrecht, 6. Ed., Berna 1997, § 24, p.191 n.33).
3. Se il bene in questione è un fondo ai sensi dell’art. 655 CC ed il debitore risulta iscritto a Registro fondiario quale proprietario, deve essere assegnato al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. DTF 99 III 12; Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.17 ad art. 107 LEF). Determinante è infatti l’iscrizione a registro fondiario che concede al debitore un "*bessere Berechtigung"* ( cfr. Adrian Staehelin, op. cit., n17 ad art. 107 LEF).
4. Nel caso in esame l’UEF di Bellinzona ha sequestrato le part. __________ e __________ RFD di __________. In entrambi i casi si tratta di diritti di superficie per sé stanti e permanenti e quindi i beni oggetto del sequestro sono dei fondi giusta l’art. 655 cpv. 2 n. 2 LEF. Quale proprietaria delle citate particelle risulta essere iscritta la debitrice __________ come evince dagli estratti del Registro fondiario prodotti dal ricorrente quale documento
1. Di conseguenza avendo la __________ e lo ___________ contestato la rivendicazione della __________, il termine per promuovere l’azione deve essere assegnato a quest’ultima in applicazione dell’art. 107 cpv. 5 LEF. Il termine ex art. 108 LEF assegnato il 27 marzo 2002 ai ricorrenti deve quindi essere annullato e l’Ufficio assegnerà alla __________ il termine di venti giorni di cui al’art. 107 cpv. 5 LEF.
5. Ne consegue l’accoglimento del gravame.
Sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-FrançoisPoudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato perespressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodoLEF e 61 cpv.
2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
richiamati gli art. 106 ss LEF,
pronuncia:
1. Il ricorso 5 aprile 2002 __________, è accolto.
2. Di conseguenza è annullata l’assegnazione di termine ex art. 108 LEF del 27 marzo 2002 nell’ambito delle procedure di sequestro n. __________, n. __________, n. __________ e n.__________ promosse nei confronti di __________
3. E’ fatto ordine all’UEF di Bellinzona di determinarsi come al considerando 4 di questa sentenza.
4. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle Esecuzioni e dei Fallimenti del Tribunale Federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF
6. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all’UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria