Supervisory Authority Review of Enforcement Proceedings Validity Despite Irregular Notification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority reviewed an appeal against an enforcement office's decision to cancel the notification of a payment order (PE) in enforcement proceedings, where the debtor admitted to being aware of the subsequent bankruptcy warning (comminatoria di fallimento) on July 26, 2001, despite potentially irregular prior notifications. The court reasoned that even if a notification is irregular or served on an unauthorized person, the act is considered valid if the debtor subsequently receives the document without filing an appeal or requesting a restoration of time limits to object or appeal; since the debtor was aware of the bankruptcy warning by July 26, 2001, and failed to act within the statutory ten-day period, the enforcement acts were deemed validly notified as of that date, leading to the annulment of the enforcement office's decision to cancel the PE notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Supervisory Authority Review of Enforcement Proceedings Validity Despite Irregular Notification: The court reasoned that even if a notification is irregular or served on an unauthorized person, the act is considered valid if the debtor subsequently receives the document without filing an appeal or requesting a restoration of time limits to object or appeal; since the debtor was aware of the bankruptcy warning by July 26, 2001, and failed to act within the statutory ten-day period, the enforcement acts were deemed validly notified as of that date, leading to the annulment of the enforcement office's decision to cancel the PE notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision, referring to the codified principle of free procedure which justified not imposing costs.
Cited in the preamble to the decision, referring to the justification for not awarding indemnities.
Cited in the preamble to the decision, justifying the decision not to award indemnities.
Cited in order 3, specifying the appeal route available against this decision to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 15.2002.00043 · Lugano 10 aprile 2002 B/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 febbraio 2002 di
__________ rappr. da __________ contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro il provvedimento 20 febbraio 2002 di annullamento della notifica del PE emesso nella procedura esecutiva n. __________ promossa dalla ricorrente contro
__________ rappr. da __________
viste le osservazioni: - 6 marzo 2002 della __________
-
21 marzo 2002 dell'UEF di Bellinzona;
preso atto dello scritto 22 marzo 2002 di __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che in seguito al ricorso 21 febbraio 2002 della __________ contro la notifica di atti esecutivi emessi dall'UEF di Bellinzona nella procedura esecutiva n. __________, l'UEF di Bellinzona con provvedimento 20 febbraio 2002 ha annullato la notifica del PE avvenuta il 14 maggio 2001, rilevando che avrebbe emesso il relativo duplicato da notificare direttamente al socio gerente;
che contro il predetto provvedimento la ____________________ ha presentato il ricorso in oggetto adducendo che il PE n. __________ è stato notificato il 14 maggio 2001 al socio gerente __________ (doc. B) e che il 20 giugno 2001, non essendo stata interposta opposizione, è stato chiesto all'UEF di Bellinzona di procedere alla notifica della comminatoria di fallimento;
che la ricorrente ha rilevato che, come risulta dalla comminatoria di fallimento 20 giugno 2001 (doc. C), la notifica è stata eseguita al socio gerente __________ l'11 luglio 2001 per il tramite della Polizia comunale di __________;
che delle osservazioni dell'UEF di Bellinzona e della __________ si dirà, se del caso, in seguito;
che con scritto 22 marzo 2002 _________ ha ammesso che il 26 luglio 2001 era a conoscenza della comminatoria di fallimento, nonostante avesse dato ordine il
30 maggio 2000 di trasmettere al suo indirizzo ogni atto relativo alla __________
che, secondo la sua stessa ammissione, __________ a partire dal 26 luglio 2001 era pertanto a conoscenza della procedura esecutiva n.__________ promossa dalla __________ sfociata nella comminatoria di fallimento emessa il 20 giugno 2001;
che contro l'irregolare notifica di un atto esecutivo o la notifica ad una persona non legittimata a riceverlo, il debitore può presentare ricorso all'Autorità di vigilanza e pretenderne l'annullamento. Che nel caso in cui il debitore non presenta ricorso oppure è appurato che nonostante l'irregolare notifica egli ha ricevuto l'atto, sia la notifica che l'atto sono da ritenere validi (DTF 104 III 12; Kurt Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 27 p. 93; Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea / Ginevra / Monaco, 1998, n. 23 ad art. 64);
che ex art. 33 cpv. 4 e 74 cpv. 1 LEF risp. ex art. 17 LEF __________ ha avuto dal
26 luglio 2001 10 giorni per chiedere la restituzione del termine per interporre opposizione risp. per presentare ricorso contro la pretesa irregolare notifica del PE risp. della comminatoria di fallimento;
che __________ non ha chiesto la restituzione del termine per interporre opposizione e nemmeno ha ricorso contro la notifica del PE risp. della comminatoria di fallimento, per cui gli atti esecutivi relativi alla procedura esecutiva n. __________ vanno ritenuti come validamente notificati;
che di conseguenza si può prescindere dal notificargli il PE relativo alla predetta esecuzione, per cui il provvedimento 20 febbraio 2002 dell'UEF di Bellinzona va annullato;
che la comminatoria di fallimento emessa il 20 giugno 2001 nella procedura esecutiva n. __________ va quindi dichiarata valida a far tempo dal 26 luglio 2001;
che
- benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81 p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per il predetto motivo non si assegnano nemmeno indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 25 febbraio 2002 __________, è accolto.
1.1. Il provvedimento 20 febbraio 2002 dell'UEF di Bellinzona concernente la notifica del PE n. __________ emesso l'11 maggio 2001 nell'esecuzione promossa dalla __________ contro la __________ è annullato.
1.2. La comminatoria di fallimento 20 giugno 2001 è dichiarata notificata il 26 luglio 2001.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________;
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria