Appeal of Bankruptcy Asset Realization Suspension Dismissed as Time-Barred
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed the special bankruptcy administration's decision not to suspend asset realization procedures, including a specific property sale, pending the creditors' assembly decision on the debtor's composition proposal, which the administration had circulated on November 27th while stating realization would continue. The court dismissed the appeal as manifestly time-barred because the ten-day appeal deadline, according to the relevant statute, began when the appellant was notified of the decision via the circulation on November 27th, making the February 15th appeal late.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 2 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 61 OTLEF; Appeal of Bankruptcy Asset Realization Suspension Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the appeal as manifestly time-barred because the ten-day appeal deadline, according to the relevant statute, began when the appellant was notified of the decision via the circulation on November 27th, making the February 15th appeal late.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order (point 3) to establish the deadline for an appeal against the decision.
Cited in the final order (point 3) regarding the procedure for appealing to the Federal Tribunal, reflecting the non-allocation of indemnities mentioned in order 2.
Cited in the final order (point 3) regarding the procedure for appealing to the Federal Tribunal, reflecting the non-allocation of indemnities mentioned in order 2.
Testo completo
Incarto n. 15.2002.00038 · Lugano 11 aprile 2002 FP/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 febbraio 2002 di
__________ patr. dall’avv. __________ contro
l’operato dell’amministrazione speciale del fallimento __________,
procedura concernente anche
__________
rappr. da __________
__________
patr. dall’avv. __________
viste le osservazioni:
- 28 febbraio 2002 di __________;
- 28 febbraio 2002 del presidente della delegazione dei creditori del fallimento;
- 28 febbraio 2002 di __________ e __________;
- 11 marzo 2002 dell’amministrazione fallimentare speciale ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con circolare 27 novembre 2002, inviata a tutti i creditori ammessi in graduatoria, l'amministrazione del fallimento __________ ha sottoposto ai creditori la proposta di vendita a trattative private degli attivi;
che il punto 3 di tale circolare, denominato “Ragguagli sulla proposta di concordato del fallito”, prevedeva che la proposta di concordato sarebbe stata sottoposta all’assemblea dei creditori, convocata dopo il versamento da parte del fallito dell’importo di fr. 2'000.-- a copertura delle spese;
che inoltre l’amministrazione fallimentare speciale informava i creditori che la procedura di realizzazione degli attivi non sarebbe stata sospesa in attesa della decisione dell’assemblea dei creditori in merito alla proposta di concordato formulata dal fallito;
che con ricorso 15 febbraio 2002 __________ si aggrava contro la decisione dell’amministrazione fallimentare speciale di non sospendere le procedure di realizzazione ed in particolare di non sospendere quella relativa alla part. __________, piano __________ RF di __________;
che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che nel caso di specie il ricorrente ha avuto notizia della decisione dell’amministrazione di non sospendere la realizzazione degli attivi già il 27 novembre 2001, data dell’invio della circolare a tutti i creditori ed al fallito, come si evince dalla “distinta d’impostazione per lettere raccomandate e valori” prodotta dall’amministrazione fallimentare speciale (cfr. doc. 1);
che inoltre l’avviso d’incanto relativo alla part. __________, piano __________ del RF di __________ è stato pubblicato sul FUC n. __________ del __________;
che di conseguenza il ricorso 15 febbraio 2002 __________ contro la decisione di non sospendere la realizzazione degli attivi ed in particolare della part. __________ ,piano __________ del RF di __________ in attesa della delibera da parte dell’assemblea dei creditori in merito alla proposta di concordato formulata dal fallito, si rivela manifestamente tardivo e va quindi dichiarato irricevibile;
che sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean–François Poudret / Suzette Sandoz–Monod *, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire*, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art.
17 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso 15 febbraio 2002 di __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria