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15.2002.172 • TRAC TI 15.2002.172 Generato dall'IA

Standardized Notification of Criminal Matters by Enforcement Agencies

Numero d'incarto 15.2002.172
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

This circular from the supervisory authority of the Court of Appeal standardizes the procedure for enforcement and bankruptcy agencies in notifying the Public Prosecutor's Office of facts relevant to criminal law arising during enforcement proceedings. The court mandates that enforcement bodies bear sole responsibility for these notifications, which must detail the alleged violations of federal enforcement law with supporting documentation, and requires that a copy of every such notification be sent to the Inspection of Enforcement and Bankruptcy for coordination and uniform application of the rule, effective immediately.

Regesto Legislator

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Standardized Notification of Criminal Matters by Enforcement Agencies: The court mandates that enforcement bodies bear sole responsibility for these notifications, which must detail the alleged violations of federal enforcement law with supporting documentation, and requires that a copy of every such notification be sent to the Inspection of Enforcement and Bankruptcy for coordination and uniform application of the rule, effective immediately.

Parole chiave

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esecuzione organo di controllo procedura di fallimento responsabilità penale regolamento interno Stato di diritto Sentenza o decisione senza scheda
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Testo completo

Incarto n. 15.2002.172 · Lugano 4 dicembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Circolare n. 20/2002 del 4 dicembre 2002 sulle notifiche al Ministero Pubblico di fatti di rilevanza penale nell'ambito dell'esecuzione e del fallimento

1. Per migliorare e uniformare le procedure di notifica al Ministero Pubblico di fatti di rilevanza penale nell'ambito dell'esecuzione e del fallimento gli organi di esecuzione forzata del Cantone terranno conto della disciplina seguente.

2. La responsabilità per la notifica è esclusivamente degli organi di esecuzione forzata, che potranno avvalersi del parere dell'Ispettorato di esecuzione e fallimenti nei casi dubbi o particolarmente complessi.

3. Le notifiche dovranno essere accompagnate dall'indicazione dettagliata dei fatti lesivi del diritto esecutivo federale in relazione a fattispecie di natura penale. Esse dovranno essere corredate dei necessari documenti giustificativi a sostegno di ogni elemento di fatto rilevante.

4. Per migliorare il coordinamento e assicurare l'applicazione uniforme di questa Circolare gli organi di esecuzione forzata trasmetteranno all'Ispettorato di esecuzione e fallimento una copia per conoscenza di ogni loro notifica al Ministero Pubblico.

5. Questa Circolare entra immediatamente in vigore.

6. Intimazione a:

- Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio

- Ufficio di esecuzione di Lugano, Lugano

- Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello

- Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona

- Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno

- Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, Cevio

- Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca

- Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina, Faido

- Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, Acquarossa

- Ispettorato di esecuzione e fallimenti, Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria