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15.2002.171 • TRAC TI 15.2002.171 Generato dall'IA

Creditor's Appeal Against Nullification of Enforcement Proceedings Due to Peremption Dismissed

Numero d'incarto 15.2002.171
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor filed an appeal challenging the execution office's decision to declare an enforcement proceeding null due to peremption (expiration of the right to proceed), which occurred after the creditor failed to request the sale of seized movable assets within the one-year statutory deadline following the seizure of the debtor's vehicle and van in February 2001. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on September 6, 2002, long after the ten-day appeal period expired following the notification of the peremption decision to the creditor's legal representative on February 25, 2002; additionally, the court found that the execution office correctly applied the law, as the creditor did not submit the required request for realization of the seized assets within the legal timeframe.

Regesto Legislator

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Art. 149 cpv. 3 LEF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 116 cpv. 1 LEF, Art. 121 LEF, Art. 124 cpv. 1 LEF, Art. 19 LEF; Creditor's Appeal Against Nullification of Enforcement Proceedings Due to Peremption Dismissed: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on September 6, 2002, long after the ten-day appeal period expired following the notification of the peremption decision to the creditor's legal representative on February 25, 2002; additionally, the court found that the execution office correctly applied the law, as the creditor did not submit the required request for realization of the seized assets within the legal timeframe.

Parole chiave

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procedura esecutiva richiesta di pignoramento domanda di continuazione dell'esecuzione opposizione al precetto esecutivo notificazione della decisione bene impignorabile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the final orders as the provision determining the inadmissibility of the appeal due to untimeliness.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final orders regarding the decision not to levy judicial fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final orders regarding the decision not to award indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2002.171 · Lugano 11 giugno 2003 EC/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 6 settembre 2002 di

__________ contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente contro

__________

in tema di perenzione della domanda di vendita;

viste le osservazioni 5 dicembre 2002 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ del 6 marzo 2000 notificato al debitore il 9 marzo successivo, __________ procede contro __________ in via esecutiva ordinaria.

Il

13 luglio 2000 il creditore ha presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione.

L’11 settembre 2000 l’UE di Lugano ha rilasciato ad __________ l’attestato di carenza beni n. __________.

B. Il

20 dicembre 2000 __________, rappresentato dall’avv. __________, ha presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione ex art. 149 cpv. 3 LEF sulla base dell’attestato carenza beni per fr. 24'807.80.

C. Il

15 gennaio 2001 l’UE di Lugano ha emesso a favore del creditore procedente nell’esecuzione n. __________ un nuovo attestato di carenza beni per l’importo dedotto in esecuzione oltre alle spese.

D. Il 19 febbraio 2001 l’UE di Lugano ha proceduto ad un nuovo pignoramento annullando l’attestato di carenza beni emesso il 15 gennaio 2001. Nell’ambito di siffatto pignoramento l’Ufficio ha pignorato:

- un’autovettura marca __________ del __________ di colore __________, stimandola in fr. 1'000.--;

- un furgone marca __________ con ponte ribaltabile, del __________, colore __________, stimandolo in fr. 200.--.

E. In occasione del pignoramento il debitore ha dichiarato che l’autovettura è di proprietà di __________, mentre il furgone appartiene alla Comunione ereditaria fu __________, della quale egli non farebbe parte.

L’UE di Lugano ha quindi assegnato al creditore un termine perentorio di dieci giorni per contestare le rivendicazioni di proprietà.

Avendo il creditore proceduto a tale contestazione, il 6 marzo 2001 l’UE di Lugano ha assegnato agli eredi fu __________ e a __________ il termine di 20 giorni per promuovere l’azione di accertamento dei loro diritti. I rivendicanti hanno omesso di promuovere le relative azioni nei termini indicati dall’ufficio.

F. Con provvedimento 25 febbraio 2002 l’UE di Lugano ha annullato l’esecuzione n. __________ per intervenuta perenzione, dandone comunicazione al rappresentante legale del creditore.

G. Con atto di ricorso del 6 settembre 2002 __________ ha censurato l’operato dell’UE di Lugano, asseverando in sostanza che i beni pignorati non sono mai stati venduti.

H. Con osservazioni 5 dicembre 2002 l’UE ha postulato la reiezione del gravame, atteso che il pignoramento di cui all’esecuzione n. __________ sarebbe stato dichiarato perento il 25 febbraio 2002, in quanto il creditore non avrebbe presentato alcuna domanda di vendita.

Considerato

in diritto:

1. Ex art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.

La notificazione avviene con la consegna di un esemplare del provvedimento al destinatario. Se il destinatario ha un rappresentante, la notificazione è fatta a quest’ultimo.

Il provvedimento 25 febbraio 2002 con il quale l’UE di Lugano ha annullato l’esecuzione n. __________ per intervenuta perenzione, è stato trasmesso lo stesso giorno al rappresentante legale del creditore. Il termine di 10 giorni per ricorrere era ormai ampiamente scaduto il 6 settembre 2002. Per questo motivo il ricorso 6 settembre 2002 di __________ è irricevibile per tardività.

2. In via abbondanziale va rilevato che per l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata oralmente ( cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). Il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore (DTF 115 III 109). La realizzazione degli oggetti pignorati avviene solo su richiesta del creditore escutente e non d'ufficio (Markus Frey, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, vol. II, n. 1 e 10 ad art. 116): l’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art. 121 LEF). A domanda del debitore la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124 cpv. 1 LEF).

3. Nel caso di specie il pignoramento è stato eseguito dall’UE di Lugano il 19 febbraio 2001. __________ non ha presentato, conformemente all’art. 116 cpv. 1 LEF entro il termine di un anno dall’avvenuto pignoramento, la domanda di realizzazione. Per questo motivo l’UE di Lugano con il provvedimento impugnato ha quindi correttamente accertato il non rispetto dei termini imposti al creditore dal diritto esecutivo per chiedere la vendita dei beni pignorati.

4. Il ricorso 6 settembre 2002 __________ è irricevibile per tardività.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 116 cpv. 1, 121, 124 cpv. 1 LEF; 120 cpv. 1 CPC e 25 LALEF

pronuncia:

1. Il ricorso 6 settembre 2002 __________, è irricevibile per tardività.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario