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15.2002.167 • TRAC TI 15.2002.167 Generato dall'IA

Appeal Against Real Estate Auction Following Mortgage Enforcement Rejected Due to Lack of Registration Priority

Numero d'incarto 15.2002.167
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Two parties filed a joint appeal challenging the auction notice for real estate stemming from a mortgage enforcement proceeding, arguing that a prior exercise of their right of purchase should prevent the sale. The court consolidated the appeals, reasoning that even if the appellants' right of purchase were deemed validly exercised and superior to the mortgage, property rights are transferred only upon registration in the land register, and since the mortgage right predates the registration of the purchase option, the appellants' claim is not enforceable against the foreclosing creditor; therefore, the matter of recognizing any potential right must be handled through the proper procedure for contesting the encumbrance list, not by immediately suspending the scheduled auction.

Regesto Legislator

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Art. 972 cpv. 2 CC, Art. 959 cpv. 2 CC, Art. 142 LEF, Art. 156 cpv. 1 LEF, Art. 140 cpv. 2 LEF, Art. 39 RFF; Appeal Against Real Estate Auction Following Mortgage Enforcement Rejected Due to Lack of Registration Priority: The court consolidated the appeals, reasoning that even if the appellants' right of purchase were deemed validly exercised and superior to the mortgage, property rights are transferred only upon registration in the land register, and since the mortgage right predates the registration of the purchase option, the appellants' claim is not enforceable against the foreclosing creditor; therefore, the matter of recognizing any potential right must be handled through the proper procedure for contesting the encumbrance list, not by immediately suspending the scheduled auction.

Parole chiave

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realizzazione del pegno immobiliare compravendita immobiliare norme di procedura pegno diritto di proprietà procedura di registrazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 96 LEF

This article, mentioned in the preamble to the operative part, relates to the substance of the decision concerning the appeal against the execution proceedings (though the appeals were ultimately rejected on procedural grounds based on the timing/nature of the right).

art. 140 cpv. 2 LEF

This procedural article, cited in the preamble, relates to the process for contesting the list of encumbrances, which was the underlying issue preventing the suspension of the auction.

art. 141 LEF

This procedural article, cited in the preamble, relates to the suspension of the auction, the main subject of the appeal.

art. 156 cpv. 1 LEF

This procedural article, cited in the preamble, governs the applicability of certain rules (like Art. 140 and Art. 141) to execution by realization of a pledge.

art. 17 LEF

This provision establishes the appellate jurisdiction used by the Court (the Chamber acting as supervisory authority).

art. 959 cpv. 2 CC

Although cited in the reasoning, this article defining the effect of pledge rights priority was used contextually to reject the claim that the right of purchase was opposable to the pledge execution.

art. 61 OTLEF

This provision, cited in the preamble, relates to the cost-free nature of the procedure for the appellant.

art. 62 OTLEF

This provision, cited in the operative part (Order 4), mandates that no indemnities are awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.2002.167 · Lugano 13 gennaio 2003 CJ/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 novembre 2002 di

1. __________ 2. __________ entrambi patrocinati dallo studio legale __________ Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’avviso d’incanto del fondo part. n. __________ RFP del comune di __________ emesso il 12 novembre 2002 nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa da:

__________ rappr. da __________

contro

__________ e solidalmente __________

viste le osservazioni 10 dicembre 2002 di __________ e 12 dicembre 2002 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che l’atto di ricorso, formalmente unico, è allestito e firmato per conto di due persone diverse;

che i ricorrenti non appaiono essere litisconsorzi necessari;

che tuttavia poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono a conclusioni identiche, si giustifica la congiunzione delle due procedure;

che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p.

96 s.);

che i ricorrenti chiedono l’annullamento dell’incanto previsto per il 3 febbraio 2003, poiché la tenuta dell’asta vanificherebbe l’esito della procedura giudiziaria promossa il 21 gennaio 2000 dalla coescussa __________ contro i ricorrenti davanti al Pretore di Lugano (inc. DI.2000.61) e tendente ad accertare la non validità del diritto di compera del fondo n. __________ RFP di __________, che i ricorrenti affermano di aver esercitato il 19 gennaio 2000 (cfr. doc. D);

che, in ogni caso, il diritto di compera è da considerare estinto, sia perché è stato validamente esercitato, sia perché è scaduto non utilizzato il 25 gennaio 2000 (cfr. doc. C) oppure, come sembra essere la tesi di __________, perché non è mai esistito (nullità del contratto di costituzione);

che non è contestato né contestabile che i ricorrenti non possono tuttora vantare alcun

diritto di proprietà sul noto fondo;

che sebbene il Pretore dovesse riconoscere la validità del contratto di costituzione del diritto di compera e tale diritto fosse stato validamente esercitato prima della scadenza del 25 gennaio 2000, i ricorrenti diventerebbero proprietari del fondo solo dopo l’iscrizione del trapasso a registro di commercio (cfr. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3. ed., Berna 2002, n. 1712), con effetto retroattivo alla data dell’iscrizione della richiesta nel giornale (cfr. art.

972 cpv. 2 CC), ossia se del caso ancora prima dell’annotazione 28 maggio 2002 della restrizione della facoltà di disporre richiesta dall’UEF di Lugano a favore di __________;

che secondo il Tribunale federale (DTF 114 III 18, cons. 3; 102 III 20 ss.) e una parte della dottrina (cfr. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3. ed., Berna 1997, n. 808; vol. II, n. 1714a; Bénédict Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 11 ad art. 96; P. Tuor/B. Schnyder/J. Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 12. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, p. 799 i.f.; contra: Alain Colombara, L’opposabilité aux tiers des droits personnels annotés au registre foncier et l’exécution forcée, tesi Losanna 1992, n. 635 ss.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 118 ss. ad art. 106), il diritto di compera annotato esercitato prima o durante un’esecuzione forzata speciale è opponibile agli escutenti, con l’effetto che l’immobile (ma non il prezzo di vendita) è sottratto alla realizzazione;

che tuttavia, a prescindere dall’esame della controversia giuridica, in un’esecuzione in via di realizzazione del pegno siffatta conseguenza si realizza comunque solo se il diritto dei procedenti è successivo al diritto di compera annotato, in difetto di che quest’ultimo non è loro opponibile (cfr. art. 959 cpv. 2 CC a contrario);

che nel caso di specie, il diritto di pegno di __________, del 10 agosto 1994, è anteriore al (ora estinto) diritto di compera dei ricorrenti (iscritto il 9 giugno 1999, cfr. doc. B);

che ci si potrebbe invero chiedere se, per parità di trattamento con i titolari di diritti personali annotati che non hanno esercitato il proprio diritto, i ricorrenti potrebbero esigere l’inserimento nell’elenco oneri del loro eventuale diritto all’iscrizione nel registro fondiario del trapasso del fondo, ritenuto che __________ potrebbe allora chiedere il doppio turno d’asta ai sensi dell’art. 142 LEF (per rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF);

che la questione non è tuttavia di competenza di questa Camera, i ricorrenti essendo rinviati, se del caso, a far valere tale diritto – che non risulta dal registro fondiario – nell’apposita procedura giudiziaria di contestazione dell’elenco oneri (cfr. art. 140 cpv. 2 LEF, per rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF), dopo che l’UE di Lugano avrà assegnato il ruolo di attore in conformità dell’art. 39 RFF;

che soltanto successivamente si porrà la questione della sospensione dell’asta (cfr. art. 141 LEF, per rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF);

che allo stadio attuale della procedura non vi è quindi alcun motivo per sospendere l’asta prevista il 3 febbraio 2003;

che pertanto il ricorso è da respingere;

che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF

125 III 383 cons. 2a);

che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 96, 140, 141, 156 cpv. 1 LEF; 959 CC; 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

1.Le procedure dipendenti dai ricorsi 22 novembre 2002 di __________ e __________ sono congiunte.

2.Il ricorso 22 novembre 2002 __________, è respinto.

3.Il ricorso 22 novembre 2002 __________, è respinto.

4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

6. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario