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15.2002.166 • TRAC TI 15.2002.166 Generato dall'IA

Supervisory Directive on Timely Conclusion of Bankruptcy Procedures

Numero d'incarto 15.2002.166
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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The supervisory authority, the Execution and Bankruptcy Chamber of the Court of Appeal, issued a directive recognizing that the failure of bankruptcy offices and special bankruptcy administrations to communicate the conclusion of procedures as required by Article 270 of the Bankruptcy and Debt Restructuring Law (LEF) for cases pending over one year leads to unmanageable situations and discontent. Consequently, the Chamber mandated that all bankruptcy procedures must generally be concluded within the one-year term specified in Article 270(1) LEF, and for all currently pending cases exceeding this duration, the responsible offices must immediately submit a written application to the supervisory authority detailing the reasons for the delay, supported by documentation of the most important actions taken in the preceding year, with the Execution and Bankruptcy Inspectorate tasked with archiving these applications and verifying compliance during annual inspections.

Regesto Legislator

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Art. 270 LEF, Art. 270 cpv. 1 LEF; Supervisory Directive on Timely Conclusion of Bankruptcy Procedures: Consequently, the Chamber mandated that all bankruptcy procedures must generally be concluded within the one-year term specified in Article 270(1) LEF, and for all currently pending cases exceeding this duration, the responsible offices must immediately submit a written application to the supervisory authority detailing the reasons for the delay, supported by documentation of the most important actions taken in the preceding year, with the Execution and Bankruptcy Inspectorate tasked with archiving these applications and verifying compliance during annual inspections.

Parole chiave

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amministrazione del fallimento direttiva ristrutturazione aziendale procedure di insolvenza poteri e compiti di vigilanza termine processuale perentorio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 270 cpv. 1 LEF

This article sets the general one-year deadline for concluding bankruptcy procedures, which the circular mandates compliance with.

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Testo completo

Incarto n. 15.2002.166 · Lugano 6 dicembre 2002 /LG/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Circolare n. 21/2002 del 6 dicembre 2002 concernente l’applicazione dell’art. 270 LEF (termine di ultimazione della procedura di fallimento)

1. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, quale Autorità di vigilanza, ha constatato che la mancata comunicazione ex art. 270 LEF da parte degli Uffici dei fallimenti cantonali e delle amministrazioni fallimentari speciali nelle procedure fallimentari in atto da oltre un anno può condurre a situazioni difficilmente gestibili e a malcontento nelle parti coinvolte nei fallimenti di lungo corso.

2. La presente Circolare è destinata a tutti gli Uffici dei fallimenti del Cantone, con l’obbligo di trasmetterla alle amministrazioni speciali dei fallimenti aperti nel proprio circondario.

3. Gli Uffici dei fallimenti e le amministrazioni fallimentari speciali devono in linea di principio concludere le procedure fallimentari entro il termine di un anno, previsto dall’art. 270 cpv. 1 LEF.

4. Per tutti i fallimenti pendenti presso gli Uffici dei fallimenti e le amministrazioni fallimentari speciali da oltre un anno dal decreto pretorile di apertura del fallimento, gli Uffici e le amministrazioni speciali dovranno presentare istanza scritta alla scrivente Autorità di vigilanza, indicando i motivi e le circostanze alla base del ritardo ed allegando gli atti fallimentari più importanti compiuti nell’ultimo anno.

4.1. L’Ispettorato di esecuzione e fallimenti è incaricato di tenere l’archivio delle istanze e delle relative decisioni di questa Camera.

4.2. L’Ispettorato è incaricato di verificare durante le annuali ispezioni presso gli Uffici dei fallimenti e presso le amministrazioni fallimentari speciali l’applicazione di questa Circolare.

5. La presente Circolare entra immediatamente in vigore e si applica a tutte le procedure fallimentari.

6. Intimazione a: - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio

- Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello

- Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona

- Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno

- Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, Cevio

- Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca

- Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina, Faido

- Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, Acquarossa

- Ispettorato di esecuzione e fallimenti, Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria