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15.2002.13 • TRAC TI 15.2002.13 Generato dall'IA

Challenge to Subsistence Level Calculation Based on Post-Attachment Income

Numero d'incarto 15.2002.13
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A challenge was filed against an execution office's calculation of the minimum subsistence level for a wage attachment, which was based on the debtor's disclosed income at the time of the attachment, arguing that the debtor was working an undisclosed, additional job. The court reasoned that execution authorities are obligated to ascertain the debtor's circumstances, including income, at the time of the attachment based on the debtor's declarations, and that any subsequent changes in income can only be considered through a formal review of the attachment order, thus dismissing the appeal because the alleged additional work occurred after the initial attachment determination.

Regesto Legislator

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Art. 91 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF; Challenge to Subsistence Level Calculation Based on Post-Attachment Income: The court reasoned that execution authorities are obligated to ascertain the debtor's circumstances, including income, at the time of the attachment based on the debtor's declarations, and that any subsequent changes in income can only be considered through a formal review of the attachment order, thus dismissing the appeal because the alleged additional work occurred after the initial attachment determination.

Parole chiave

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minimo vitale accertamento del reddito esecuzione del sequestro salario a tempo calcolo delle indennità giornaliere calcolo del pignoramento di salario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the introductory section before the dispositive, but not in the final orders, so it is excluded based on the strict rule.

art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF

Cited in the introductory section before the dispositive, but not in the final orders, so it is excluded based on the strict rule.

art. 93 LEF

Cited in the introductory section before the dispositive, but not in the final orders, so it is excluded based on the strict rule.

art. 19 LEF

Cited in order 3 as the basis for the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.2002.00013 · Lugano 4 marzo 2002/EC/fp/fc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Rusca e Chiesa

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 gennaio 2002 di

avv. __________ Contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del 22 novembre 2002 nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse contro:

__________

da:

__________ es. n. __________ __________ es. n. __________ __________ rappr. da __________ es. n. __________ e __________ __________ es. n. __________ __________ es. n. __________ __________ es. n. __________ __________ es. n. __________ __________ es. n. __________ __________ rappr. da __________ es. n. __________ __________ rappr. da __________ es. n. __________ e n. __________

viste le osservazioni:

-

14 gennaio 2002 del Comune di __________;

-

23 gennaio 2002 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Il 22 novembre 2001 l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento di salario nei confronti di __________, nell’ambito di diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti, stabilendo il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza di fr. 946.80 mensili, determinato come segue:

Introiti:

Debitore fr. 1'300.--

Contr. moglie fr. 2'487.--

Totale mensile fr. 3’787.-- fr. 1'300.--

Minimo di esistenza:

Minimo di base fr. 1’550.--

locazione fr. 828.--

C.M. Ass., inf. (…) fr. 306.70

trasf x 2 fr. 100.--

totale deduzioni fr. 2'784.70 fr. 946.80

x34%

B. Il verbale di pignoramento è stato intimato alle parti il 3 gennaio 2002.

C. Con tempestivo ricorso 7 gennaio 2002 l’avv. __________ è insorto contro tale provvedimento chiedendone la rettifica e segnatamente l’aumento di quanto indicato nel verbale di pignoramento relativamente al salario della debitrice, atteso che:

- “la debitrice lavora, oltre che presso l’esercizio “__________ ” gestito dalla __________, presso il __________, e questa circostanza non risulta dal verbale impugnato, per cui del reddito supplementare conseguito dalla debitrice non si è tenuto conto”;

- “la debitrice è stata vista lavorare presso il pub indicato per esempio la sera di domenica 6 gennaio verso le 20.30, e altre volte, prima e dopo quel giorno”. A comprova delle affermazioni appena fatte potrebbero venire chiamate a deporre diverse persone, tra cui alcuni avventori dell’esercizio”;

- “è inoltre significativo il fatto che la debitrice da qualche tempo a questa parte non fa più capo alle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione –in precedenza, come risulta dall’incarto, a questo titolo percepiva circa fr. 2'200.--“.

D. Il

10 gennaio 2002 l’UE di Lugano ha nuovamente convocato e interrogato la debitrice, che ha dichiarato di aver svolto dal 6 all’8 gennaio 2002 una prova presso il __________ in vista di una possibile assunzione a tempo parziale.

E. Delle osservazioni 14 gennaio 2002 del Comune di Lugano, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

F. Con osservazioni 23 gennaio 2002 l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del gravame, rilevando di aver proceduto, sulla base di quanto indicato nell’atto ricorsuale, ad un nuovo interrogatorio della debitrice, che però nulla ha potuto mutare ai precedenti accertamenti.

Considerato

in diritto:

1. Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF

117 III 61 ss.; André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.

2. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;

106 III 13; Georges Vonder Mühll, *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

3. Il ricorrente chiede l’aumento di quanto indicato nel verbale di pignoramento relativamente al salario della debitrice, ritenuto che __________ sarebbe stata vista lavorare presso il __________ “per esempio la sera di domenica 6 gennaio verso le 20.30, e altre volte, prima e dopo quel giorno”.

4. A seguito dell’atto ricorsuale il 10 gennaio 2002 l’UE di Lugano ha nuovamente convocato e interrogato la debitrice, che ha dichiarato di aver svolto dal 6 all’8 gennaio 2002 unicamente una “prova presso il __________ di Paradiso in vista di una possibile assunzione a tempo parziale”.

5. Dalla documentazione agli atti si evince che la debitrice è stata interrogata una prima volta dall’UE di Lugano il 22 novembre 2001 e che lo stesso giorno l’ufficio ha effettuato il calcolo dell’eccedenza pignorabile, ritenendo, correttamente e in base a quanto dichiaratogli, quale reddito dell’escussa unicamente quanto da lei percepito presso la __________.

6. Con il gravame del 7 gennaio 2002 l’avv. __________, senza una più precisa indicazione temporale, che “la debitrice è stata vista lavorare presso il pub indicato per esempio la sera di domenica 6 gennaio verso le 20.30, e altre volte, prima e dopo quel giorno”. Ancora con lo scritto 24 gennaio 2002 il ricorrente evidenzia che gli sarebbe stato riferito che la debitrice lavorava presso il __________ già prima del 6 gennaio 2002. Anche in questo scritto il ricorrente non asserisce che __________ esercitasse un’attività remunerata presso il __________ già anteriormente all’allestimento del verbale di pignoramento, ossia anteriormente al 22 novembre 2001. La censura sollevata dal ricorrente concerne dunque, a non averne dubbio, un evento non ancora verificatosi al momento del pignoramento. Considerato come eventuali modifiche della situazione reddituale dell’escussa avvenute dopo il pignoramento possono essere considerate solo nell’ambito di un riesame dello stesso, il ricorso dell’avv. __________ va respinto e il verbale di pignoramento allestito dall’UE confermato.

7. A titolo abbondanziale deve comunque essere rilevato che la veridicità dell’asserzione del ricorrente secondo cui l’escussa avrebbe percepito, per il periodo successivo al pignoramento, un ulteriore reddito oltre a quello comunicato in sede di pignoramento, deve essere verificata dall’UE di Lugano. In concreto l’ufficio di esecuzione non dovrà limitarsi, nell’ambito dell’accertamento del reddito percepito dall’escussa, alle dichiarazioni rese da quest’ultima, ma in mancanza di sufficienti supporti documentali, dovrà esperire delle indagini presso l’amministrazione della società che gestisce il __________ di Paradiso. Siffatto modo di procedere è già stato peraltro indicato dallo stesso UE di Lugano nello scritto del 18 gennaio 2002.

8. Ne consegue la reiezione del gravame.

Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.

17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF

125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 91 cpv. 1 n. 2 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 7 gennaio 2002 dell’avv. __________, Lugano, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il segretario