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15.2002.119 • TRAC TI 15.2002.119 Generato dall'IA

Appeal Regarding Suspension of Provisional Attachment Due to Poor Health

Numero d'incarto 15.2002.119
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought to suspend a provisional attachment ordered under a specific statute due to poor health, appealing the rejection of this request by the enforcement office. The court reasoned that the provisional attachment executed under the specific statute is a provisional conservative measure akin to a seizure under enforcement law, to which the general suspension provision concerning subsequent execution acts does not apply, thus precluding the application of the requested suspension provision; furthermore, the court noted that the suspension provision's purpose, even if applicable, is generally to allow for the appointment of a representative, which was unnecessary as the appellant was already represented. Consequently, the appeal was dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 61 LEF, Art. 39 CL, Art. 275 LEF, Art. 56 LEF, Art. 91 cpv. 3 LEF, Art. 17 LEF; Appeal Regarding Suspension of Provisional Attachment Due to Poor Health: The court reasoned that the provisional attachment executed under the specific statute is a provisional conservative measure akin to a seizure under enforcement law, to which the general suspension provision concerning subsequent execution acts does not apply, thus precluding the application of the requested suspension provision; furthermore, the court noted that the suspension provision's purpose, even if applicable, is generally to allow for the appointment of a representative, which was unnecessary as the appellant was already represented. Consequently, the appeal was dismissed.

Parole chiave

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pignoramento provvisorio ordine del pignoramento istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione diritto delle obbligazioni sospensione della prestazione d'assicurazione domanda di designazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 61 LEF

This article concerning suspension of execution was central to the rejected request in the appeal, although ultimately deemed inapplicable in the context of Art. 39 CL enforcement.

art. 91 LEF

Cited analogously in the reasoning regarding the debtor's obligations during the seizure procedure, which supports the decision to reject the appeal.

art. 39 CL

This article, governing the provisional attachment which the appeal sought to suspend, forms the legal basis for the court's review concerning the applicability of Art. 61 LEF.

art. 17 LEF

Cited in the reasoning regarding the nature of the appeal under administrative law, and in order 3 regarding further appeal.

art. 62 OTLEF

Cited regarding the non-assignment of legal fees (indennità) in the dispositive order (Order 2).

art. 61 OTLEF

Cited regarding the rule of non-collection of court fees (spese) in the dispositive order (Order 2).

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Testo completo

Incarto n. 15.2002.00119 · Lugano 22 ottobre 2002 CJ/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 settembre 2002 di

__________ rappr. dallo St. leg. __________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro il provvedimento 30 agosto 2002 con il quale è stata respinta la domanda della ricorrente volta alla sospensione ex art. 61 LEF della procedura di pignoramento provvisorio ex art. 39 CL n. __________ chiesto da

__________ patr. dallo St. leg. __________

viste le osservazioni 19 settembre 2002 di __________ e 19 settembre 2002 dell’UE di Lugano;

ritenuto di non accedere all'istanza di ammissione a replicare del 30 settembre 2002, lo stato valetudinario della ricorrente essendo ininfluente a questo stadio di procedura;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che la ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’UE di Lugano per nuova decisione, subordinatamente la sospensione della procedura di pignoramento provvisorio causa il suo stato di salute;

che il dispositivo n. 3.1 della decisione 16 agosto 2002 (CN.2002.43) del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, con cui è stato ordinato il pignoramento provvisorio in esame, prevede che “il pignoramento provvisorio quale provvedimento conservativo giusta l’art. 39 CL non costituisce alcun atto esecutivo, di guisa che le disposizioni di cui agli artt. 56 ss LEF non trovano applicazione”;

che questa Camera, ancora recentemente nell’ambito di una precedente procedura ricorsuale vertente tra le stesse parti e relativa allo stesso pignoramento provvisorio (CEF 9 settembre 2002 [15.2002.115], cons. 3.4), ha già avuto modo di precisare che le autorità esecutive, compresa l’autorità di vigilanza, hanno un potere di cognizione limitato alle questioni specificatamente esecutive e devono per il resto attenersi ai termini del decreto pretorile senza possibilità di esaminarne il fondamento;

che tali autorità sono competenti per pronunciare sui necessari adattamenti dei provvedimenti della LEF (pignoramento provvisorio, sequestro, inventario cautelativo, cfr. DTF 126 III 443 s., cons. 4b) alle esigenze dell’art. 39 CL (cfr. CEF 30 novembre 2001 [15.2001.272], cons. 2.2; CEF 9 settembre 2002 [15.2002.115], cons. 3.5e);

che la questione dell’applicabilità dell’art. 61 LEF ad un provvedimento cautelare ex art. 39 CL eseguito da un ufficio di esecuzione rientra quindi nella competenza di questa Camera;

che siffatto provvedimento è concepito quale misura provvisionale urgente, che per quanto riguarda il suo carattere repentino (sul cosiddetto “effetto sorpresa”, cfr. CEF 9 settembre 2002 [15.2002.115], cons. 3.5e) e unilaterale va parificato ad un sequestro LEF;

che del resto, secondo il Tribunale federale (STF 28 febbraio 2001 [7B.14+15.2001]), la posizione dell'Ufficio incaricato di eseguire il pignoramento provvisorio è assimilabile a quella che gli compete nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro ai sensi dell'art. 275 LEF;

che quest’ultima norma non rinvia agli art. 56 ss. LEF, i quali sono d’altronde inapplicabili in materia di sequestro e di altri provvedimenti conservativi urgenti (cfr. art. 56 LEF principio);

che l’art. 61 LEF non può pertanto trovare applicazione nella fase dell’esecuzione del provvedimento conservativo retto dall’art. 39 CL;

che comunque la sospensione dell’esecuzione prevista all’art. 61 LEF, riservato il caso eccezionale d’insolvibilità consecutiva ad una grave malattia, che non è però stato allegato nel caso di specie, deve solo dare il tempo all’escusso gravemente malato di nominarsi un rappresentante (cfr. Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 7 ad art. 61; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 61), ciò che in casu si rivela inutile, visto che __________ è patrocinata dallo Studio legale __________, con il quale ella risulta del resto in grado di corrispondere epistolarmente;

che spetterà però in ogni caso all’UE di Lugano valutare se lo stato di salute della ricorrente impedisce la sua audizione a Lugano, nel qual caso essa dovrebbe essere sentita in via rogatoriale;

che in ogni ipotesi, la ricorrente è tenuta ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (se del caso dai propri patrocinatori) nonché ad indicare all’UE di Lugano, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (art. 91 cpv. 1 n. 1 e 2 LEF per analogia e CEF 9 settembre 2002 [15.2002.115], cons. 3.5b);

che qualora la ricorrente dovesse persistere a sottrarsi ai propri obblighi, salvo la comparizione personale nell'ipotesi che lo stato valetudinario al momento della citazione non lo consenta, l’UE di Lugano dovrà segnalare il caso alla Procura pubblica (cfr. art. 323 n. 2 CP) e potrà richiedere l’aiuto dell’autorità di polizia (cfr. art. 91 cpv. 3 LEF per analogia);

che va ricordato all’escussa che è nel proprio interesse collaborare nella misura del possibile con l’UE di Lugano per permettere a quest’ultimo di ultimare la fase di pignoramento, ciò che le consentirà poi di far valere i propri diritti nella procedura di exequatur così come nella procedura esecutiva;

che pertanto il ricorso va respinto;

che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF

125 III 383 cons. 2a);

che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 61, 91 LEF; 39 CL; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.Il ricorso 12 settembre 2002 di __________, vedova __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario