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15.2002.00099 • TRAC TI 15.2002.00099 Generato dall'IA

Enforcement Continuation Deadline Based on Receipt of Attachment Writ

Numero d'incarto 15.2002.00099
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party challenged the seizure and subsequent attachment notice issued in enforcement proceedings, arguing that the creditor's request for continuation of execution was time-barred under the relevant enforcement law, as the executive decree and writ of attachment were based on a foreign decision. The court dismissed the appeal, reasoning that the ten-day deadline for the creditor to request continuation of execution, following notification that the debtor had not opposed the executive writ, only commenced when the creditor actually received the copy of the writ intended for them; given that the writ was served upon the debtor's spouse and the creditor received their copy no earlier than June 19, the request filed on June 20 was deemed timely, thereby validating the seizure and subsequent attachment.

Regesto Legislator

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Art. 279 cpv. 3 LEF, Art. 16 cpv. 2 LRP, Art. 279 LEF, Art. 52 LEF, Art. 88 cpv. 1 LEF, Art. 279 cpv. 2 LEF; Enforcement Continuation Deadline Based on Receipt of Attachment Writ: The court dismissed the appeal, reasoning that the ten-day deadline for the creditor to request continuation of execution, following notification that the debtor had not opposed the executive writ, only commenced when the creditor actually received the copy of the writ intended for them; given that the writ was served upon the debtor's spouse and the creditor received their copy no earlier than June 19, the request filed on June 20 was deemed timely, thereby validating the seizure and subsequent attachment.

Parole chiave

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esecuzione in via di pignoramento notificazione della decisione rispetto del termine esecuzione del pignoramento decorrenza della prescrizione opposizione tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 279 LEF

The appeal was rejected because the request for continuation of execution was deemed timely under this article.

Art. 16 LPR

Cited in the final orders regarding costs and fees, though ultimately none were imposed.

Art. 61 OTLEF

Cited in the final orders concerning the non-imposition of fees, based on the principle of free procedure for this type of appeal.

Art. 62 OTLEF

Cited in the final orders concerning the non-imposition of fees/indemnities, based on the principle of free procedure for this type of appeal.

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Testo completo

Incarto n. 15.2002.00099 · Lugano 7 agosto 2002 /CJ/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 luglio 2002 di

_________ contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano, e meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 24 giugno 2002 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

__________

viste le osservazioni 25 luglio 2002 di __________ e dell'UE di Lugano;

ritenuto

in fatto: A. Il

9 aprile 2002, su istanza della qui __________ (in seguito __________ fondandosi su un credito di fr. 1'512'895,50, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato nei confronti del qui ricorrente __________ il sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF del credito pari a fr. 128'606,40 vantato dal sequestrato contro la __________ di __________ (doc. D).

B. Il

16 aprile 2002, sempre su istanza di __________, l’UE di Lugano ha emesso il precetto esecutivo n. __________ a carico del ricorrente, per una somma di fr. 1'512'895,50 più le spese, da valere quale convalida del sequestro 9 aprile 2002 (doc. E).

C. Il decreto e il verbale di sequestro, come pure il precetto esecutivo n. __________, sono stati poi intimati il 13 maggio 2002, per il tramite del Tribunale e Pretura circondariale di __________, alla moglie del ricorrente (doc. F), che non ha interposto opposizione.

D. Il

20 giugno 2002, __________ ha inoltrato la domanda di proseguire l’esecuzione. Il 24 giugno 2002 è stato emanato il relativo avviso di pignoramento.

E. __________ si aggrava contro quest’ultimo provvedimento, allegando che la domanda di prosecuzione dell’esecuzione inoltrata il 20 giugno 2002 da __________ è tardiva ai sensi dell’art. 279 cpv. 3 LEF. L’avviso di pignoramento 24 giugno 2002 e il sequestro 9 aprile 2002 andrebbero quindi annullati. Il ricorrente fa inoltre valere che il decreto 28 luglio 2001 del Presidente feriale del Tribunale di __________ dichiarato esecutivo in Svizzera con sentenza 27 marzo 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, sul quale __________ fonda la sua esecuzione, tende solo al sequestro conservativo dei beni del ricorrente, di modo che l’esecuzione sarebbe arbitraria.

F. Nelle sue osservazioni, __________ ritiene tardive ed irrite le censure del ricorrente riferite all’esecuzione del sequestro, al decreto di sequestro e alla decisione di exequatur. Per quanto concerne la censura fondata sull’art. 279 cpv. 3 LEF, __________ osserva come il termine previsto da tale norma non possa decorrere prima che il creditore abbia avuto conoscenza dell’avvenuta notifica del precetto esecutivo, risp. della non avvenuta opposizione allo stesso da parte del debitore. Infine, __________ protesta spese e ripetibili in virtù dell’art. 16 cpv. 2 LRP (recte: LPR).

G. L’UE conclude per la reiezione del gravame.

H. Con decreto 8 luglio 2002, il Presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Il 9 luglio 2002, l’UE di Lugano ha pignorato il credito sequestrato.

Considerato

in diritto: 1. L’inosservanza dei termini di cui all’art. 279 LEF determina la caducità del sequestro (art.

280 n. 1 LEF) ma non necessariamente dell’esecuzione, se non nei casi in cui la medesima è stata inoltrata al foro del luogo di situazione dell’oggetto sequestrato (art. 52 LEF) e non vi sia un altro foro esecutivo in Svizzera. In casu non è necessario esaminare la questione, dato che la validità del sequestro va confermata.

2. Ex art. 279 cpv. 3, 1. periodo LEF, se il debitore non ha fatto opposizione o questa è stata rimossa, il creditore deve chiedere la continuazione dell’esecuzione entro dieci giorni dal momento in cui è legittimato a farlo. Secondo l’art. 88 cpv. 1 LEF, se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni (pari al termine di pagamento dell’art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF) dalla notificazione del precetto esecutivo il creditore può chiederne la continuazione. Quindi il sequestro va convalidato chiedendo la prosecuzione dell’esecuzione al più tardi

30 giorni dopo la notifica del precetto esecutivo all’escusso (in tal senso: Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung

und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997, n. 23 ad art. 279). Tuttavia, non si può ovviamente imporre all’escutente di chiedere la prosecuzione dell’esecuzione prima di sapere se il precetto esecutivo è stato notificato all’escusso e se è stata interposta opposizione o no. Pertanto, per mantenere il sequestro, sarà sufficiente, anche se il termine di 30 giorni è già scaduto, che il creditore chieda la prosecuzione dell’esecuzione nei dieci giorni dalla notifica della copia del precetto esecutivo a lui destinata. Oltre che logica, tale soluzione risulta dall’applicazione analogica dell’art. 279 cpv. 2 LEF (“se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, …”), ritenuto che la comunicazione dell’opposizione – o il suo difetto – avviene appunto con la notifica all’escutente della copia del precetto esecutivo a lui destinata.

2.1. Nel caso di specie, risulta dal timbro apposto sull’esemplare per il creditore del precetto esecutivo n. __________ che questo è stato intimato a __________ il 18 giugno 2002, con invio semplice. Siffatta data appare del resto credibile, ritenuto che l’UE di Lugano ha ricevuto il 28 maggio 2002 la comunicazione da parte dell’autorità italiana dell’avvenuta notifica del precetto esecutivo il

13 maggio 2002 e – a giusto titolo avuto riguardo ai tempi tecnici riconducibili ad invii postali italiani (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 76) – aspettato la scadenza del termine di

20 giorni assegnato all’escusso in virtù dell’art. 33 cpv. 2 LEF (cfr. modifica del testo prestampato del PE n. __________ 20 invece di 10 giorni) per interporre opposizione. Comunque spettava all’escusso (cfr. art. 8 CC), risp. all’UE di Lugano – che però non contesta la tempestività della domanda di prosecuzione dell’esecuzione –, dimostrare che __________ ha avuto conoscenza dell’intimazione del precetto esecutivo prima del 18 giugno 2002 (e addirittura prima del 10 giugno 2002). Orbene, non lo ha nemmeno allegato. Il fatto poi che quale data di notifica del PE è stata indicata nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione la data del 13 maggio 2002 non giova al ricorrente, perché si tratta incontestabilmente della data di notifica del PE all’escusso (cfr. pure la dicitura della riga seguente quella in questione “in virtù del precetto esecutivo notificato al coniuge del debitore il”), figurante peraltro sulla copia del PE destinata al creditore, e non quella della comunicazione di quest’ultimo atto, visto che solo l’esemplare destinato all’escusso viene “notificato” nel senso tecnico del termine (cfr. art. 72 LEF da una parte e 76 cpv. 2 LEF dall’altra).

2.2. In queste condizioni, avendo __________ ricevuto la copia del PE al più presto il

19 giugno 2002, la domanda di prosecuzione dell’esecuzione 20 giugno 2002 appare ampiamente tempestiva ai sensi dell’art. 279 cpv. 3 LEF.

3. Ne consegue la reiezione del gravame.

Sulle spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria

al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette

Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Non sono date le condizioni per condannare il ricorrente ad una multa e al pagamento di tasse e spese ai sensi degli art. 20a cpv. 1 LEF e 16 cpv. 2 LPR, ritenuto che la tesi del ricorrente è sostenibile in base ad un’interpretazione grammaticale del testo dell’art. 279 cpv. 3 LEF.

Richiamati gli art. 17, 20a, 72, 76, 88, 279 LEF, 16 LPR nonché gli art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia: 1. Il ricorso 5 luglio 2002 __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione:

– __________

Comunicazione all'Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario