Supervisory Authority Review of Garnishment: Recalculation of Minimum Standard of Living Based on Actual Housing and Child Support Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority reviewed an appeal against a wage garnishment initiated by an enforcement office, where the lower authority had set the debtor's minimum standard of living at CHF 1,720, failing to adequately account for the debtor's actual living situation. The court found that although the debtor claimed to live alone, she resided with one of her minor children in a house she owned, necessitating the inclusion of actual housing costs (estimated at CHF 500) and an amount for the child's support (initially CHF 350, then reduced by 10% due to cross-border living), while ruling that current, undocumented alimony payments for other children were not includible in the minimum existence calculation unless subsequently proven. Consequently, the appeal was granted, and the minimum standard of living was recalculated and fixed at CHF 2,541.50, based on an adjusted base minimum, housing expenses, mandatory health insurance, documented travel expenses for commuting to work, and meal costs while away from home.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 93 cpv. 3 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 19 LEF; Supervisory Authority Review of Garnishment: Recalculation of Minimum Standard of Living Based on Actual Housing and Child Support Costs: The court found that although the debtor claimed to live alone, she resided with one of her minor children in a house she owned, necessitating the inclusion of actual housing costs (estimated at CHF 500) and an amount for the child's support (initially CHF 350, then reduced by 10% due to cross-border living), while ruling that current, undocumented alimony payments for other children were not includible in the minimum existence calculation unless subsequently proven. Consequently, the appeal was granted, and the minimum standard of living was recalculated and fixed at CHF 2,541.50, based on an adjusted base minimum, housing expenses, mandatory health insurance, documented travel expenses for commuting to work, and meal costs while away from home.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to indicate that the debtor can request a revision of the wage garnishment based on this provision if alimony payments resume.
Cited in the preamble ('Richiamati') and in order 3 regarding the right to appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in order 3 as the procedural basis for appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 15.2002.00035 · Lugano 22 marzo 2002 CJ/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario: · Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 febbraio 2002 di
__________ contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro il pignoramento di salario avvenuto il 7 febbraio 2002 nell’ambito delle esecuzioni n. __________, __________ e __________, __________ e __________ (per un importo complessivo di fr. 8'030,95) promosse da:
__________
viste le osservazioni 26 febbraio 2002 del Comune di Lugano, 27 febbraio 2002 dell’Ufficio esazione e condoni e 7 marzo 2002 dell’UE di Lugano;
esaminati i documenti dell’incarto e le risultanze istruttorie dell’udienza 29 marzo 2002;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’UE di Lugano ha fissato il minimo di esistenza dell’escussa in fr. 1'720.--, secondo il calcolo seguente:
Minimo base: fr. 1'100.--
Cassa malati fr. 320.--
Trasferte + pasti f. dom. fr. 300.--
Totale fr. 1'720.--
che l’UE di Lugano ha considerato che i due figli minori dell’escussa, __________
(1983) ed __________ (1992), erano stati affidati a terzi e che ella, secondo le proprie dichiarazioni, non versa attualmente alcunché per il loro sostentamento, come pure non paga l’affitto;
che l’escussa si è rifiutata di firmare il verbale di pignoramento e tempestivamente impugnato la decisione di pignoramento;
che dall’istruttoria eseguita da questa Camera risulta che l’escussa, sebbene ufficialmente domiciliata a Lugano presso l’__________ in cui lavora (per motivi legati alle sue pratiche volte a riottenere la custodia dei propri primi quattro figli) risiede in realtà, con l’ultima (quinta) figlia __________ (1992), a __________ in una casa di cui è proprietaria;
che benché non paghi interessi ipotecari ha spese correnti (acqua, tassa rifiuti, manutenzione, riscaldamento) che __________ non è stata in grado di comprovare con documenti attuali e completi (cfr. doc. C1, C2 e C3) ma che possono essere valutate, secondo i dati dell’esperienza, almeno in fr. 500.--;
che anche se apparentemente affidata a terzi, la figlia __________ vive con la madre, di modo che va aggiunto al minimo di esistenza di base per persona sola l’importo di fr. 350.-- previsto in caso di mantenimento di un figlio da 6 a 12 anni (Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, n. 1.2.1);
che il minimo di base complessivo di fr. 1'450.-- (fr. 1'100.-- + fr. 350.--) va ridotto del 10% per tenere conto del fatto che la debitrice e sua figlia __________ vivono in Italia __________ cons. 4; BlSchK 2000, 63);
che non possono invece essere computati alimenti eventualmente dovuti al figlio __________ (cfr. doc. B) poiché, a prescindere dalla questione di sapere se la decisione 7 agosto 1989 sia tuttora in vigore e se sia opponibile all’escussa malgrado il fatto che condannato a pagare sia stato solo il marito, l’escussa afferma di non pagarli attualmente e di non volerlo fare fintanto che non sarà chiarita la destinazione delle borse di studio concesse ai figli maggiori e dei sussidi per la cassa malati, a suo dire percepiti dall’affidatario in più di quanto versatogli dall’escussa e non usato per il mantenimento dei figli dati in affidamento;
che va tuttavia fatto presente all’escussa che qualora dovesse (ri)cominciare a pagare alimenti per il figlio __________ ed essere in grado di documentarne sia l’effettivo pagamento che l’esistenza di un onere legale o giudiziario che le impone di versarli, potrebbe in ogni tempo chiedere all’Ufficio di esecuzione una revisione del pignoramento di salario nel senso di un aumento del minimo di esistenza pari all’importo effettivamente versato (cfr. art. 93 cpv. 3 LEF);
che per quanto concerne le spese professionali mensili, quelle di trasferta possono essere valutate in fr. 320.-- {[17 km x 2 x 20) + 2 x 15 x 4] x fr. 0,40/km}, ritenuto che l’escussa si sposta 5 volte alla settimana per venire a lavorare a Lugano, che dista 17 km da casa sua, e che il mercoledì va a prendere __________ a scuola sul mezzogiorno per averla con sé in albergo durante il pomeriggio (congedo scolastico);
che per spese per pasti fuori casa vanno riconosciuti fr. 11.-- al giorno (cfr. Tabella dei minimi d’esistenza, ad II/4b), ossia fr. 220.-- al mese;
che a titolo di assicurazione malattia obbligatoria, l’escussa paga, nel 2002, fr.
196.50 per sua figlia __________ e per sé stessa;
che in sintesi il minimo di esistenza dell’escussa va determinato nel modo seguente:
Minimo base dell’escussa: fr. 990.-- (90% di fr.1'100.--)
Minimo base della figlia ______ fr. 315.-- (90% di fr. 350.--)
Spese di alloggio fr. 500.--
Cassa malati fr. 196.50
Trasferte fr. 320.--
Pasti fuori domicilio fr. 220.--
*Totale* fr. 2'541.50
che pertanto il ricorso è da accogliere, la decisione impugnata dovendo essere rettificata nel senso dei considerandi;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema
di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 17 febbraio 2002 __________ è accolto.
1.1. Di conseguenza, il minimo di esistenza di __________ è fissato in fr. 2'541.50.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________;
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario