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15.2001.93 • TRAC TI 15.2001.93 Generato dall'IA

Appellant v. Executive Office on Broadcast Fee Enforcement

Numero d'incarto 15.2001.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged the decision of an executive office refusing to proceed with an enforcement request related to the collection of broadcast reception fees, a matter where the Federal Tribunal had subsequently established that the appellant was the competent administrative authority for issuing collection decisions and rejecting oppositions under specific statutory provisions. The appellate court partially upheld the appeal, annulling the executive office's decision because it was based on prior jurisprudence from the appellate court that had been superseded by the Federal Tribunal's ruling, and therefore ordered the executive office to re-examine the continuation of the enforcement proceedings to ensure consistency between the executive summons, the creditor's decision, and the request for continuation, while noting that no costs or fees would be charged.

Regesto Legislator

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Art. 55 cpv. 3 LRTV, Art. 74 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 19 LEF, art. 88 LEF; Appellant v. Executive Office on Broadcast Fee Enforcement: The appellate court partially upheld the appeal, annulling the executive office's decision because it was based on prior jurisprudence from the appellate court that had been superseded by the Federal Tribunal's ruling, and therefore ordered the executive office to re-examine the continuation of the enforcement proceedings to ensure consistency between the executive summons, the creditor's decision, and the request for continuation, while noting that no costs or fees would be charged.

Parole chiave

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canone radiotelevisivo decisione d'esecuzione decisioni incidentali tassa amministrativa opposizione base legale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the final order (point 3) as the procedural basis for appeal to the Federal Tribunal.

art. 88 LEF

Cited in the list of articles before the operative part, implying its relevance to the decision on the merits (though the operative part focuses on annulment and remand).

art. 55 cpv. 3 LRTV

Cited as a provision relevant to the underlying jurisdiction that prompted the annulment of the lower decision.

art. 48 cpv. 2 lett. c ORTV

Cited as a provision relevant to the underlying jurisdiction that prompted the annulment of the lower decision.

art. 19 LEF

Cited in point 3 as the procedural provision governing appeals to the Federal Tribunal against this decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2001.00093 · Lugano 10 dicembre 2001+ CJ/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 di

__________ rappr. da __________ patr. dall’avv. __________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

__________

preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________ è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art.

74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della __________;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione di Lugano nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo

in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia:

1. Il ricorso 8 marzo 2001 __________ rappresentata da __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di Lugano di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.

1.2. È fatto ordine all’UE di Lugano di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario