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15.2001.75 • TRAC TI 15.2001.75 Generato dall'IA

Appeal Against Refusal to Execute Collection of Broadcasting Fees Based on Overruled Precedent

Numero d'incarto 15.2001.75
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a decision by the Enforcement Office (UE) of Lugano refusing to proceed with an execution request related to the collection of broadcasting reception fees, a refusal based on prior appellate court jurisprudence that had since been superseded by a Federal Tribunal ruling establishing the UE's competence in such administrative collection matters. The appellate body accepted the appeal in part, annulling the UE's decision because its sole reasoning was based on now-overruled precedent, and ordered the UE to re-examine the execution continuation request, ensuring that the details in the writ of execution corresponded to the underlying administrative decision and the continuation application.

Regesto Legislator

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Art. 55 cpv. 3 LRTV, Art. 74 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 19 LEF, art. 48 cpv. 2 lett. c ORTV; Appeal Against Refusal to Execute Collection of Broadcasting Fees Based on Overruled Precedent: The appellate body accepted the appeal in part, annulling the UE's decision because its sole reasoning was based on now-overruled precedent, and ordered the UE to re-examine the execution continuation request, ensuring that the details in the writ of execution corresponded to the underlying administrative decision and the continuation application.

Parole chiave

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istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione esecuzione della sentenza domanda di continuazione dell'esecuzione ricorso del personale tasse amministrative legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 55 cpv. 3 LRTV

Cited in the preamble as establishing the competence relevant to the case, which was central to annulling the lower decision.

art. 48 cpv. 2 lett. c ORTV

Cited in the preamble as establishing the competence relevant to the case, which was central to annulling the lower decision.

art. 17 LEF

Cited in the preamble as the rule governing recourse against this decision.

art. 88 LEF

Cited in the preamble as a provision relevant to the procedure.

art. 19 LEF

Cited in order 3, which specifies the deadline and venue for appeal against the present decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2001.00075 · Lugano 5 dicembre 2001 CJ/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 della

__________ (rappr. da __________, patrocinata dall’avv. __________) contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

__________,

preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’UE di Lugano nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 __________, rappresentata da __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di Lugano di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.

1.2. È fatto ordine all’UE di Lugano di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

– __________.

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario