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15.2001.72 • TRAC TI 15.2001.72 Generato dall'IA

Appellant v. Execution Office (UE) - Broadcasting Fee Collection Competence

Numero d'incarto 15.2001.72
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged the decision of an Execution Office (UE) which refused to continue an execution proceeding related to the collection of broadcasting fees, a matter now governed by a Federal Tribunal ruling that established another entity's competence to issue administrative collection decisions and reject related objections. The appellate court partially accepted the appeal, annulling the UE's decision because its stated reasoning relied on prior jurisprudence that the Federal Tribunal had superseded, and consequently ordered the UE to re-examine the application for the continuation of the execution, ensuring consistency between the executive decree, the credit cause, and the claimed amount as specified in the superior administrative decision.

Regesto Legislator

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Art. 55 cpv. 3 LRTV, Art. 74 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 19 LEF, art. 48 cpv. 2 lett. c ORTV; Appellant v. Execution Office (UE) - Broadcasting Fee Collection Competence: The appellate court partially accepted the appeal, annulling the UE's decision because its stated reasoning relied on prior jurisprudence that the Federal Tribunal had superseded, and consequently ordered the UE to re-examine the application for the continuation of the execution, ensuring consistency between the executive decree, the credit cause, and the claimed amount as specified in the superior administrative decision.

Parole chiave

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canone radiotelevisivo decreto del Consiglio di Stato riscossione di tasse competenza dell'esecutivo esecuzione delle pene ricorso del personale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 55 cpv. 3 LRTV

Cited as part of the relevant legal basis mentioned prior to the operative part, concerning the jurisdiction of the administrative decision maker.

art. 48 cpv. 2 lett. c ORTV

Cited as part of the relevant legal basis mentioned prior to the operative part, concerning the jurisdiction of the administrative decision maker.

art. 17 LEF

Cited as the legal basis for appeal to the Federal Tribunal against this decision.

art. 88 LEF

Cited in the list of articles considered before the operative part, though its specific application in the final orders (1.1 and 1.2) is contextual rather than direct.

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Testo completo

Incarto n. 15.2001.00072 · Lugano 5 dicembre 2001 CJ/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 della

__________ (rappr. da __________, patrocinata dall’avv. __________) contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

__________,

preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________., __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv.

2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’UE di Lugano nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di Lugano di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.

1.2. È fatto ordine all’UE di Lugano di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

– __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario