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15.2001.66 • TRAC TI 15.2001.66 Generato dall'IA

Complaint Against Enforcement Official for Confidential Disclosure Dismissed

Numero d'incarto 15.2001.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A complaint was filed alleging that an official from the Enforcement Office improperly disclosed confidential information regarding pending enforcement procedures against the complainant to a creditor. The court, acting as the supervisory authority, found that the official did contact the creditor, but this communication occurred legitimately during information gathering related to a separate enforcement case involving the manager of a related entity, and there was no evidence the official provided information on other pending cases against the complainant, especially since the complainant had no such proceedings at the time of the call; therefore, the court dismissed the complaint, finding the suspicions unfounded despite noting the official showed excessive zeal, and advised future restraint in service.

Regesto Legislator

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Art. 14 LEF, Art. 11 LALEF, Art. 2 cpv. 3 LALEF, Art. 7 LALEF, Art. 11 cpv. 2 LALEF, Art. 7 cpv. 2 LPR; Complaint Against Enforcement Official for Confidential Disclosure Dismissed: The court, acting as the supervisory authority, found that the official did contact the creditor, but this communication occurred legitimately during information gathering related to a separate enforcement case involving the manager of a related entity, and there was no evidence the official provided information on other pending cases against the complainant, especially since the complainant had no such proceedings at the time of the call; therefore, the court dismissed the complaint, finding the suspicions unfounded despite noting the official showed excessive zeal, and advised future restraint in service.

Parole chiave

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ricorso all'autorità di vigilanza procedura esecutiva comunicazione dei dati autorità disciplinare potere discrezionale del compilatore/valutatore violazione del segreto d'ufficio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 14 LEF
L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art.
Art. 11 LALEF
Cited alongside Art. 14 para. 2 LEF in the concluding sentence before the ruling, pertaining to the supervision/disciplinary power.
Art. 2 cpv. 3 LALEF
1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art.
Art. 7 LALEF
3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art.
Art. 11 cpv. 2 LALEF
7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.
Art. 7 cpv. 2 LPR
La segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma scritta e firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va unita la procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR).
Art. 11 cpv. 4 LALEF
Il denunciante non assume qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF).
Art. 91 LEF
Le risultanze istruttorie hanno quindi dimostrato che i sospetti della segnalante in merito alla presunta violazione del segreto d’ufficio da parte di __________ sono infondati, essendo il contatto telefonico con la creditrice __________ avvenuto nell’ambito di una raccolta d’informazioni ex art. 91 LEF.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 14 cpv. 2 LEF

Cited as the legal basis determining that no grounds exist for any disciplinary sanction against the official.

art. 11 LALEF

Cited alongside Art. 14 para. 2 LEF in the concluding sentence before the ruling, pertaining to the supervision/disciplinary power.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning section (item 8) regarding the decision not to charge costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section (item 8) regarding the decision not to charge costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section (item 8) regarding the decision not to award indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2001.00066 · Lugano 31 luglio 2001 /FP/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Rusca

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla segnalazione/denuncia 27 marzo 2001 di

__________, contro

l’operato di __________ capo servizio dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell’ambito della procedura esecutiva n__________ promossa nei confronti della segnalante da

__________,

ritenuto

in fatto:

A. Con atto 27 marzo 2001 la società __________ ha censurato il modus operandi del funzionario dell'UE di __________ __________ nell’ambito della procedura esecutiva n.__________, promossa nei confronti della segnalante dalla __________ , per il fatto che il funzionario in oggetto avrebbe violato il segreto d’ufficio contattando in data 21 marzo 2001 la creditrice e fornendo informazioni su altre procedure esecutive pendenti nei confronti della segnalante o di suoi organi.

B. L’11 aprile 2001 veniva interrogato formalmente __________, il quale pur confermando di aver contattato la creditrice ha affermato che il colloquio è avvenuto nell’ambito della raccolta d’informazioni riguardanti un’esecuzione pendente nei confronti del gerente del __________

C.Il 17 maggio 2001 veniva interrogata __________, collaboratrice della __________, la quale ha confermato di essere stata contattata da __________ nell’ambito della procedura esecutiva promossa nei confronti della __________.

Considerando

in diritto:

1. L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF).

2. Il procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).

3. La segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma scritta e firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va unita la procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR). Il denunciante non assume qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF). La segnalazione/denuncia anonima, tanto verbale che scritta ma priva di firma, non sarà presa in considerazione: in siffatta evenienza non vi sarà pertanto alcun atto istruttorio e nemmeno sarà aperto un incarto. Lo stesso vale per segnalazioni del tutto generiche, oppure d'acchito inconsistenti o espressione di spirito querulomane (Cometta, op. cit., n. 2.5.c-d ad art. 3, p. 87): in tal caso non occorre in linea di principio aprire un incarto per ogni segnalazione, bastando la trattazione in via di corrispondenza o anche semplicemente per telefono (cfr. mutatis mutandis Rapporto delle Commissioni della gestione sulla loro attività nel 1997/98, dell'8 e 26 maggio 1998, in: FF 1999, p. 2199, n. 53).

4.Nel caso di specie la segnalante ha censurato il modus operandi di __________ , funzionario dell'UEF di Lugano nell’ambito della procedura esecutiva n.__________ promossa nei suoi confronti dalla __________ per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe contattato la creditrice fornendole informazioni in merito ad altre procedure esecutive pendenti nei suoi confronti.

5.Orbene dall’interrogatorio del funzionario __________ è emerso che egli ha effettivamente contattato la creditrice, nella persona della dipendente __________, ma che tale comunicazione si è svolta nell’ambito della raccolta d’informazioni riguardanti una procedura esecutiva nei confronti di __________, gerente del __________ (cfr. verbale d’interrogatorio 11 aprile 2001 di __________, p. 2). Interrogata il 17 maggio 2001 __________ ha confermato di essere stata contattata da __________ in qualità di creditrice della __________ (verbale d’interrogatorio

17 maggio 2001 di __________, p. 2). Non ha per contro trovato riscontri l’affermazione della segnalante secondo cui __________ avrebbe informato la __________ in merito a procedure esecutive pendenti nei confronti della __________, società i cui amministratori sono gli stessi della __________. Inoltre da verifiche effettuate da questa Camera risulta che al momento del colloquio telefonico __________ e __________, il 21 marzo 2001, la __________ non aveva alcuna esecuzione pendente. Di conseguenza mal si comprende quale possa essere stato il danno d’immagine subito dalla segnalante.

6. Le risultanze istruttorie hanno quindi dimostrato che i sospetti della segnalante in merito alla presunta violazione del segreto d’ufficio da parte di __________ sono infondati, essendo il contatto telefonico con la creditrice __________ avvenuto nell’ambito di una raccolta d’informazioni ex art. 91 LEF. Inoltre anche in relazione alle presunte informazioni fornite alla creditrice dal funzionario dell’UE di Lugano, non sono emersi elementi probatori in tal senso, essendo riscontrabile unicamente un eccesso di zelo nello svolgimento delle proprie mansioni di servizio Tuttavia si invita __________ a voler assumere in futuro un atteggiamento più distaccato nei confronti sia del debitore che del creditore, limitandosi ad applicare correttamente la LEF ed evitando di esprimere valutazioni di carattere soggettivo nei confronti degli escussi

7. Di conseguenza visto l’esito dell’istruttoria, nonché le considerazioni testé esposte, non essendo stati rilevati atteggiamenti sanzionabili giusta l’art. 14 cpv.2 LEF nei confronti di __________, la segnalazione è da ritenere evasa.

8. Alla segnalante __________, ancorché difetti la qualità di parte nella procedura disciplinare, viene comunicata copia di questa sentenza per conoscenza.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF

PRONUNCIA

1. La segnalazione/denuncia 27 marzo 2001 __________ , è evasa nel senso che non vi sono i presupposti per qualsivoglia sanzione disciplinare nei confronti di __________, capo servizio presso l’UE di Lugano.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Comunicazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria