Withdrawal of Appeal Following Revocation of Disclosure Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged an order from the execution and bankruptcy office compelling disclosure of the identity of a party who provided funds for a composition agreement in bankruptcy proceedings, but the execution office subsequently revoked its contested order because all the underlying executions had been withdrawn by the initiating creditors. Consequently, the appellant withdrew the appeal, leading the appellate court to dismiss the appeal from the role based on the withdrawal, pursuant to relevant procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 LEF, art. 67 cpv. 2 OTLEF, art. 68 cpv. 2 OTLEF; Withdrawal of Appeal Following Revocation of Disclosure Order: Consequently, the appellant withdrew the appeal, leading the appellate court to dismiss the appeal from the role based on the withdrawal, pursuant to relevant procedural articles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in relation to the procedure governing the withdrawal of the appeal, leading to its striking from the roll.
This provision was cited in relation to the procedure governing the withdrawal of the appeal, leading to its striking from the roll.
Cited to indicate the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 15.2001.00004 · Lugano 30 maggio 2001 /EC/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 novembre 2000 di
__________ contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’ambito di varie esecuzioni promosse contro
__________ da __________ __________ __________
e meglio contro la decisione 15 novembre 2001 con la quale l’UEF di Locarno ha ordinato al ricorrente di comunicargli “l’identità della persona che, per il suo tramite, ha messo a disposizione la somma di fr. 500'000.-- per favorire il raggiungimento di una soluzione concordataria nel fallimento __________ ”;
rilevato che con ordinanza 8 gennaio 2001 il Presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo;
considerato che con provvedimento del 17 maggio 2001 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ha revocato il provvedimento impugnato, perché tutte le esecuzioni che hanno portato alla sua emanazione sono state ritirate dai creditori procedenti;
preso atto che a seguito del pregresso provvedimento dell’UEF di Locarno, con scritto 19 maggio 2001 l’avv. __________ ha ritirato il gravame;
considerato che siffatta dichiarazione comporta lo stralcio del gravame;
richiamati gli art. 67 cpv. 2 e 68 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 24 novembre 2000 dell’avv. __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario