Appeal Against Enforcement Order Dismissed for Untimely Filing and Lack of Merit on Procedural Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against the decision of the enforcement office regarding the notification of an enforcement order, arguing issues of privacy due to the document's unsealed delivery and questioning the automatic registration of debtors without prior proof of the claim's veracity. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on November 26, long after the ten-day deadline following notification on November 5, as required by law; furthermore, the court noted that, substantively, the enforcement office acted correctly as the enforcement procedure allows for initiating action without proving the underlying claim's merits, which is reserved for the litigation that follows opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 2 LEF, Art. 64 cpv. 1 LEF, Art. 64 LEF, Art. 72 LEF, Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 17 LEF; Appeal Against Enforcement Order Dismissed for Untimely Filing and Lack of Merit on Procedural Grounds: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on November 26, long after the ten-day deadline following notification on November 5, as required by law; furthermore, the court noted that, substantively, the enforcement office acted correctly as the enforcement procedure allows for initiating action without proving the underlying claim's merits, which is reserved for the litigation that follows opposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the ten-day deadline for appeal, which was used to declare the appeal inadmissible due to tardiness in order no. 1.
This article was cited in the reasoning for the judgment, though not explicitly in the dispositive orders for the main decision.
This article was cited in the reasoning for the judgment, though not explicitly in the dispositive orders for the main decision.
This article governs the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal in order no. 3.
Testo completo
Incarto n. 15.2001.00302 · Lugano 21 dicembre 2001 EC/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 novembre 2001 di
__________ contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
__________ rappr. da __________
in tema di notifica di precetto esecutivo;
esaminati atti e documenti;
considerato in fatto e ritenuto in diritto:
che con PE n. __________ del 30 ottobre/5 novembre 2001 dell'UEF di Bellinzona la __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 1'118.80 oltre accessori. L’escussa ha interposto tempestiva opposizione;
che contro siffatto provvedimento, ossia contro la notifica del precetto esecutivo, si è aggravata __________ con atto 26 novembre 2001, asseverando in sostanza che:
- “non è forse vero che la costituzione federale cita testualmente “il nostro diritto alla privacy anche per la posta? Per quale motivo il precetto esecutivo non viene imbustato ma inviato in stile volantino per la PUB?”;
- “vorrei sapere anche per quale motivo si viene subito registrati come debitori se non c’è stato un processo o dimostrata la veridicità dell’azione. Nessuno mi proibisce di inoltrare un precetto a chicchessia anche per scherzo”;
che il ricorso all’Autorità di Vigilanza contro ogni provvedimento dell’ufficio di esecuzione o di fallimento deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (cfr. art.
17 cpv. 2 LEF);
che dal precetto esecutivo n. __________ risulta che lo stesso è stato notificato a __________ il 5 novembre 2001;
che la ricorrente si è aggravata contro l’operato dell’UEF di Bellinzona solo in data 26 novembre 2001, quando il termine di dieci giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF era oramai ampiamente scaduto;
che il ricorso di __________ va quindi dichiarato irricevibile per tardività.
che, in via abbondanziale va comunque rilevato, che l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona si è determinato in conformità del diritto esecutivo;
che ex art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;
che il precetto esecutivo è atto esecutivo nel senso dell’art. 64 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, § 12 n. 11 p. 91);
che secondo l’art. 72 LEF la notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato dell’ufficio o per posta;
che la notificazione rappresenta essenzialmente una forma qualificata della comunicazione. Essa consiste nella consegna dell’atto esecutivo aperto al debitore, affinché il debitore, se del caso, possa interporre immediatamente opposizione (DTF 120 III 118; Amonn/Gasser, op. cit., § 12 n. 15 p. 91). La consegna viene attestata immediatamente sull’originale e sul doppio dall’ufficiale o dall’impiegato dell’ufficio che procede alla consegna oppure, in caso di notificazione per posta, dal portalettere;
che è principio fondamentale del diritto esecutivo che la legittimazione materiale, fondata sulla titolarità del diritto materiale dedotto in giudizio, è sottratta al potere di cognizione dell'organo d'esecuzione e fallimento, come pure dell'Autorità cantonale di vigilanza, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice del rigetto dell'opposizione o del merito (STF [CEF] 3 aprile 1997 in re avv. W. K. c. dott. T. T. e avv. G. S. cons. 2; CEF 29 gennaio 1999 in re
A. R. c. S. SA; CEF 29 ottobre 1991 su reclamo A. & G. B. cons. 3; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.2 ad art. 7, p. 124; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3. ediz., Zurigo 1984, § 9 n. 43 s. con rif.);
che pertanto la LEF conferisce al precettante il diritto di avviare una procedura esecutiva senza dover provare il fondamento del suo credito;
che ne consegue la declaratoria di irricevibilità del ricorso 26 novembre 2001 di __________;
che visto l’esito del gravame e rilevati gli estremi per procedere ex art. 9 cpv. 2 LPR, si prescinde dalla notifica dell’atto di ricorso all’UEF di Bellinzona e alla controparte per le osservazioni;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF)
Per questi motivi
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 64 cpv. 1 e 72 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 26 novembre 2001 di __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario