Debtor Challenge to Seizure Based on Invalid Service of Payment Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor challenged the seizure notice served by the enforcement office, claiming they never received the preceding payment order. The court rejected the appeal, reasoning that while service must generally be made to the debtor, service on an attorney is valid if the debtor has conferred a general mandate, and such service is deemed implicitly accepted if the debtor subsequently files an objection to the payment order; since the attorney receiving the service had implicitly accepted it by filing an objection before formally withdrawing representation, the notification of the payment order was deemed correct, validating the subsequent seizure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64 cpv. 1 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 64 LEF; Debtor Challenge to Seizure Based on Invalid Service of Payment Order: The court rejected the appeal, reasoning that while service must generally be made to the debtor, service on an attorney is valid if the debtor has conferred a general mandate, and such service is deemed implicitly accepted if the debtor subsequently files an objection to the payment order; since the attorney receiving the service had implicitly accepted it by filing an objection before formally withdrawing representation, the notification of the payment order was deemed correct, validating the subsequent seizure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders regarding the possibility of further appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final orders alongside art. 17 LEF, although the substantive ground for rejection was based on the application of art. 64 LEF in the reasoning.
Cited in order 3 to specify the procedure for appealing to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 15.2001.00283 · Lugano 14 novembre 2001 /FP/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 ottobre 2001 di
__________ contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’avviso di pignoramento 1°/ 4 ottobre 2001 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
__________
viste le osservazioni
ottobre 2001 dello __________
ottobre 2001 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Lo __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito. In data 4 ottobre 2001 l’UE di Lugano ha notificato alla debitrice l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa dall’ente pubblico.
B. Con ricorso 9 ottobre 2001 __________ insorge contro tale provvedimento contestandone la legittimità e sostenendo di non aver mai ricevuto il precetto esecutivo nell’esecuzione in oggetto.
C. Delle osservazioni dello __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in
diritto:
1. Per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui esercita la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. L’avvocato al quale il debitore ha conferito un mandato generale, anche per le esecuzioni, resta libero di non accettare la notifica di un precetto esecutivo per il suo mandante, anche se ha usato della sua procura in processi e in ricorsi (DTF 69 III 82). La notifica di un precetto esecutivo ad un avvocato che non è stato autorizzato dal debitore a ricevere atti esecutivi, è da ritenere nulla (BlSchK 1989, 174). La notifica effettuata ad una persona non autorizzata acquista validità quando l’atto giunge al debitore e questi non interpone ricorso (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998 , n. 6 ad art. 64).
2. Nel caso in esame l’UE di Lugano, in data 2 aprile 2001, ha notificato il PE n. __________ al legale dell’escussa il quale ha interposto opposizione. Avendo interposto opposizione al PE il legale ha implicitamente accettato la notifica di tale atto esecutivo. Con scritto 18 ottobre 2001 l’avv. __________ ha comunicato di aver rinunciato a patrocinare l’escussa con effetto 3 aprile 2001. Quindi al momento della notifica del PE in oggetto l’avv. __________ rappresentava l’escussa ed era autorizzato a ricevere atti esecutivi a suo nome. Di conseguenza la notifica alla debitrice è avvenuta correttamente, essendo stata effettuata precedentemente alla rinuncia del mandato di patrocinio da parte dell’avv. __________.
3. Ne consegue la reiezione del gravame.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 64 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 9 ottobre 2001 __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria