Third-Party Appeal Against Seizure Dismissed for Lack of Standing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an execution proceeding where a creditor caused a motorboat registered to the debtor to be seized, a third party who claimed ownership of the boat filed an appeal against the seizure, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant was a party extraneous to the execution proceedings, asserted no rights over the seized asset, and was not otherwise affected in specific legally protected interests, thereby lacking procedural standing to file the appeal, further noting the creditor had separately won a petition contesting the third-party claim of ownership.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 19 LEF, art. 7 LPR; Third-Party Appeal Against Seizure Dismissed for Lack of Standing: Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the appellant lacking procedural standing (legittimazione a presentare ricorso).
Cited alongside Art. 17 LEF in the conclusion, although the main ground for inadmissibility was Art. 17 LEF.
Cited as the procedural rule governing appeals against this decision to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 15.2001.00276 · Lugano 22 novembre 2001 /FP/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 settembre 2001 di
__________ contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di
__________ patr. dall’avv. __________
da
__________
patr dall’avv. __________
procedura concernente anche
__________(__________)
patr dall’avv. __________
viste le osservazioni
-
2 ottobre 2001 di __________
-
8 ottobre 2001 di __________
-
12 ottobre 2001 della __________
-
15 ottobre 2001 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la ditta __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;
che in data 5 luglio 2000 l’UE di Lugano pignorava nell’ esecuzione n. __________ un motoscafo __________ intestato a __________ ma che il debitore asseriva essere di proprietà di __________;
che di conseguenza l'UE di Lugano assegnava alla creditrice il termine per contestare le rivendicazioni di proprietà;
che con petizione 31 luglio 2001 la creditrice inoltrava presso la Pretura di Lugano l’azione di contestazione della rivendicazione nei confronti di __________;
che con ricorso 23 settembre 2001 __________ si aggrava contro il pignoramento del natante in oggetto postulandone l’annullamento;
che delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura e dell'UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito;
che secondo giurisprudenza e dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale;
che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici ( cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122);
che nel caso di specie il ricorrente si aggrava contro il pignoramento del natante oggetto di rivendicazione effettuata da terzi;
che su tale bene il ricorrente non asserisce di vantare diritto alcuno;
che egli non è neppure parte nella procedura esecutiva n. __________ promossa dalla ditta __________ nei confronti di __________;
che di conseguenza, non essendo toccato nei suoi interessi specifici, __________ difetta della legittimazione a presentare ricorso ex art. 17 LEF;
che il gravame si rivela quindi irricevibile;
che si rileva inoltre, a titolo abbondanziale, che con sentenza 24 ottobre 2001 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto la petizione 31 luglio 2001 della ditta __________ tendente a contestare la rivendicazione di proprietà del natante formulata da __________;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 17 LEF e 7 LPR
pronuncia:
1. Il ricorso 23 settembre 2001 di __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
-__________
Comunicazione all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario