Supervisory Authority Order for Public Auction of Joint Estate in Enforcement Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority of the Court of Appeal ordered the realization of the seized interest in an undivided estate and joint marital property belonging to the debtor through a public auction because a prior request for sale was submitted, a conciliation attempt failed, and all interested parties failed to propose alternative methods for realization within the ten-day deadline, thus justifying the use of public auctions as proposed by the enforcement office pursuant to relevant enforcement laws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 LEF, Art. 19 LEF; Supervisory Authority Order for Public Auction of Joint Estate in Enforcement Proceedings: Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was used to order the realization by public auction of the interest in the estate.
This provision regulates the right to appeal the decision to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 15.2001.00268 · Lugano 19 ottobre 2001 FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 4 ottobre 2001 dell’UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso
__________
nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal defunto
__________, composta di:
__________ __________
nelle esecuzioni di cui ai due gruppi dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi partitamente indicati
preso atto della domanda di vendita presentata il 17 luglio 2000;
considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 12 luglio 2001 in conformità della citazione del 2 luglio 2001;
rilevato che il termine di dieci giorni, fissato il 23 luglio 2001 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è scaduto infruttuoso;
ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;
visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)
pronuncia:
1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________ nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, composta di __________ e __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui ai due gruppi dell’UE di Lugano, promosse dai creditori ivi partitamente indicati
2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
3. Intimazione all'UE di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria