Administrative Appeal Regarding Real Estate Auction Valuation Timeliness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party filed an administrative appeal challenging the appraised value of real estate set for auction pursuant to a rogatory letter from another enforcement office, with the appeal contesting the valuation published on September 7th and subsequently confirmed upon request for the appraisal report on September 17th. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on October 1st, which exceeded the ten-day statutory deadline, regardless of whether the starting date was the initial publication or the later receipt of the appraisal document, and consequently, no costs or fees were awarded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 LEF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 2 cpv. 2 OTLEF, art. 20a LEF, art. 61 OTLEF; Administrative Appeal Regarding Real Estate Auction Valuation Timeliness: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on October 1st, which exceeded the ten-day statutory deadline, regardless of whether the starting date was the initial publication or the later receipt of the appraisal document, and consequently, no costs or fees were awarded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the type of recourse which was declared inadmissible for being late.
Cited in the pronouncement regarding the costs and indemnities, referencing the legal basis for the procedure.
Cited in the pronouncement regarding the costs and indemnities, referencing the legal basis for the procedure.
Cited in the reference section before the pronouncement, although its specific effect is absorbed by order 2.
Testo completo
Incarto n. 15.2001.00267 · Lugano 15 ottobre 2001 LG/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario: · Jaques, vicecancelliere
statuendo sul reclamo (recte: ricorso) 1° ottobre 2001 di
__________, rappr. dall'avv. __________ contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano, nell'ambito della rogatoria di vendita inoltrata dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nel fallimento di
__________
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 6 settembre 2001 l'UF di Lugano ha inviato alla __________ copia dell'avviso di incanto dei beni siti nel suo circondario da realizzare su incarico rogatoriale dell'UEF di Mendrisio;
che il 7 settembre 2001 l'UF di Lugano ha pubblicato sul FUCT __________ s. l'avviso di incanto di 3 fondi siti a __________ e 1 a __________ intestati ad __________, indicando il valore di stima peritale totale dei 3 fondi di __________ in CHF 1'015'551.– e quello del fondo di __________ in CHF 130'000.–;
che il 10 settembre 2001 la __________ ha chiesto all'UF di Lugano copia della perizia, poiché riteneva insufficiente il valore di stima indicato sull'avviso d'incanto;
che il 17 settembre 2001 l'UF di Lugano ha inviato alla __________ copia della perizia;
che con reclamo (recte: ricorso) 1° ottobre 2001 __________ contesta il valore di stima peritale dei 3 fondi siti nel Comune di __________ chiedendo che questa Camera porti tale stima ad almeno CHF 1'900'000.–;
che l'UF di __________ nelle sue osservazioni ritiene che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile per intempestività;
che il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo; il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Flavio Cometta, *Commentario alla LPR*, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.);
che l'atto impugnato risulta essere l'avviso d'incanto 7 settembre 2001 dell'UF di Lugano, pubblicato sul FUCT il medesimo giorno, e che pertanto il termine di ricorso scadeva lunedì 17 settembre 2001;
che la __________ ha dimostrato con il proprio scritto 10 settembre 2001 di aver preso conoscenza del valore di stima dei 3 fondi in questione e che pertanto – volendo considerare questa seconda data determinante ai fini del giudizio – il termine di ricorso di 10 giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF scadeva giovedì 20 settembre 2001;
che di conseguenza occorre costatare l'irricevibilità del ricorso 1° ottobre 2001 della __________ per tardività;
che sulle spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, *Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire*, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 2 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso è dichiarato irricevibile per tardività.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria