Creditor Appeal Regarding Enforcement Against Foreign Debtor Based on Unsubstantiated Forum Clause
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor appealed a local enforcement office's decision to reject its application for enforcement against a debtor domiciled abroad, based on a general conditions clause stipulating Lugano as the place of execution for foreign clients. The appellate court rejected the appeal, reasoning that while foreign debtors can be subject to execution at an elected special domicile in the country under applicable law, such election must be explicit, relate to the credit in question, and crucially, the existence of such a forum clause must be evident from the documents submitted by the creditor; in this case, the documents failed to establish a connection between the signature on the general conditions (found on a bank document labeled conventionally) and the debtor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 delle, Art. 50 cpv. 2 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 19 LEF, art. 61 OTLEF; Creditor Appeal Regarding Enforcement Against Foreign Debtor Based on Unsubstantiated Forum Clause: The appellate court rejected the appeal, reasoning that while foreign debtors can be subject to execution at an elected special domicile in the country under applicable law, such election must be explicit, relate to the credit in question, and crucially, the existence of such a forum clause must be evident from the documents submitted by the creditor; in this case, the documents failed to establish a connection between the signature on the general conditions (found on a bank document labeled conventionally) and the debtor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble of the decision, which sets the stage for the rejection of the appeal based on the rule regarding execution against debtors domiciled abroad who have elected a special domicile.
Cited in the preamble of the decision regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Cited in Order 3 as the applicable procedural basis for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the preamble as a legal basis related to the cost-free nature of the procedure.
Testo completo
Incarto n. 15.2001.00263 · Lugano 8 ottobre 2001 CJ/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario: · Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 settembre 2001 di
__________ rappr. dall'avv. __________ contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la decisione 19 settembre 2001 di reiezione della domanda di esecuzione formulata dalla ricorrente il 12 settembre 2001 contro __________, __________ (__________), per l’importo di fr. 763'456.--;
viste le osservazioni 27 settembre 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la ricorrente pretende l’accoglimento della sua domanda di esecuzione in forza dell’art. 16 delle proprie Condizioni generali (doc. 5), sottoscritte il 5 maggio 1999 asseritamente dall’escutendo __________;
che il primo capoverso di questo articolo dispone: “Tutti i rapporti di diritto del cliente con la __________ sono soggetti al diritto svizzero. Il luogo d’adempimento, di giurisdizione di esecuzione e fallimenti per i clienti domiciliati all’estero, nonché la giurisdizione esclusiva per tutti i procedimenti sono stabiliti a Lugano”;
che giusta l’art. 50 cpv. 2 LEF, i debitori domiciliati all’estero, che per l’adempimento di un’obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto;
che questo vale soltanto se l’elezione di foro è esplicita, non limitata unicamente alla notifica di atti o all’inoltro di azioni giudiziarie, e si riferisce al credito posto in esecuzione (cf. Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 33 ss. ad art. 50; Pierre-Robert Gilliéron,Commentaire de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 43 ss. ad art. 50);
che l’ufficio di esecuzione deve di principio esaminare l’esistenza di una clausola di elezione di un foro di esecuzione prima di notificare un precetto esecutivo ad un escusso domiciliato all’estero (Schmid, op. cit., n. 47 ad art. 50);
che infatti l’ufficio è tenuto a verificare d’ufficio la propria competenza ratione loci e non può fondarsi unicamente sulle asserzioni del procedente (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n.
4 ad art. 46; Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 12 ad art. 69, con rif.);
che l’esistenza di una siffatta clausola deve risultare dai documenti prodotti dall’escutente con la propria domanda di esecuzione, così come un precetto esecutivo per un’esecuzione in via di realizzazione di pegno può essere notificato all’escutendo soltanto se dai documenti prodotti dall’escutente risulta che il diritto di pegno allegato esiste e che l’oggetto del pegno è localizzato nel circondario dell’ufficio richiesto (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 7 e 23 ad art. 51);
che, nel caso in esame, non vi sono elementi nell’incarto che permettono di collegare con l’escutendo la firma apposta sulle condizioni generali, trattandosi di una relazione bancaria con denominazione convenzionale (“Careless”);
che la decisione dell’UE di Lugano va quindi confermata, seppur per un altro motivo, e il ricorso respinto;
che non occorre notificare la presente decisione ad __________, non essendo lo stesso parte in un procedimento in cui i suoi interessi non sono ancora stati coinvolti, ragione per cui si è anche prescisso di chiedergli osservazioni;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 50 cpv. 2, 51 LEF; 61 OTLEF;
pronuncia:
1.Il ricorso 26 settembre 2001 della __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione all’avv. __________;
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario